Sentenza 1 marzo 2006
Massime • 1
In tema di benefici penitenziari, le disposizioni più favorevoli per i collaboratori di giustizia di cui alla L. n. 2 del 1991, possono essere applicate, dopo l'entrata in vigore della L. n. 45 del 2001, solo nel caso in cui a tale data fossero già in atto i benefici penitenziari, ovvero fossero quanto meno sussistenti i presupposti per goderne.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2006, n. 9273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9273 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 01/03/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 807
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 038747/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO LE, N. IL 29/10/1973;
avverso ORDINANZA del 16/06/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI Grazia;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 16/06/2005 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà presentate dal collaboratore di giustizia, titolare di programma speciale di protezione, AS EO, in relazione alla pena di anni due di reclusione inflitti per i reati di rapina aggravata e detenzione di armi con sentenza 13.11.2003 della Corte d'Appello di Bari, per cui si trovava in regime di sospensione della esecuzione in virtù del provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani.
Il Tribunale di Sorveglianza, rilevato che il AS si trovava detenuto dal 18 maggio 2005 in espiazione della sentenza 30 novembre 2004 della Corte di Assise di Appello di Bari di condanna alla pena di otto anni di reclusione per omicidio e reati in materia di armi, per cui le istanze dovevano essere esaminate in relazione ad entrambe le sentenze definitive poste contestualmente in esecuzione, anche se erano state espressamente avanzate soltanto in relazione ad una di esse, ha dichiarato inammissibili le istanze poiché la pena da espiare, come discendente dal cumulo delle predette condanne, era pari a dieci anni di reclusione e riguardava i reati di omicidio, armi e rapina aggravata. Ad avviso del Tribunale, infatti, il AS non poteva godere del regime ordinario delle misure alternative, ma neppure di quello previsto per i collaboratori di giustizia, non essendo nella specie applicabile ne' la disciplina di cui alla L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, in quanto i titoli di reato per cui aveva riportato condanna non erano compresi fra quelli indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, richiamato dalla L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, comma 1, ne' quella di cui alla L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, comma 4, introdotto con la L. n. 45 del 2001, art. 14, in quanto non aveva espiato almeno un quarto della pena inflitta e la disposizione di favore introdotta con la L. n. 45 del 2001, art. 14, avendo natura processuale rispondente al principio del "tempus regit actum" non poteva essere applicata con effetto retroattivo ai condannati che avevano collaborato con la giustizia prima della entrata in vigore della suddetta legge.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del AS lamentando, con quattro separati motivi:
violazione dell'art. 2 c.p., erronea e falsa applicazione della L. n. 45 del 2001, art. 16 nonies, nonché contraddittorietà del provvedimento impugnato poiché, considerato che il AS era divenuto collaboratore di giustizia nel 1999, la scelta della disciplina da applicare in concreto in ordine ai benefici penitenziari per i soggetti che avevano collaborato con la giustizia prima della entrata in vigore della L. n. 45 del 2001 non rientrava nella discrezionalità del Giudice, bensì era sottoposta ai principi di successione delle leggi sostanziali nel tempo di cui all'art. 2 c.p. e art. 25 Cost., con la conseguenza che doveva essere applicata la disciplina più favorevole di cui alla L. n. 82 del 1991, considerato che l'interessato aveva iniziato la collaborazione con la giustizia nel 1999, come risultante anche dal parere favorevole alla concessione dei benefici penitenziari trasmesso il 9.2.2005 dalla DNA al Tribunale di Sorveglianza di Bari (in tal senso il ricorrente cita un orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Sorveglianza di Roma); inosservanza della L. n. 82 del 1991, art. 13 ter, comma 1 e 2, e carenza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, poiché, in virtù della suddetta normativa, applicabile in via ultrattiva nel caso in esame, i benefici penitenziari sarebbero spettati al AS in deroga alle disposizioni vigenti, anche relative ai limiti di pena, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sia dalla DNA che dal Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell'Interno; inosservanza della L. n. 354 del 1975, art. 58 ter, e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato poiché, una volta accertato che la normativa applicabile era quella di cui alla L. n. 82 del 1991, art. 58 ter dell'ordinamento penitenziario, introdotto da tale normativa, rendeva inapplicabili le limitazioni previste dagli artt. 21 e 30 ter, e art. 50, comma 2, dell'ordinamento penitenziario;
nullità del provvedimento impugnato per omesso esame della istanza di ammissione provvisoria alle misure alternative alla detenzione, presentata dal condannato in data 10.5.2005 al Magistrato di Sorveglianza di Bari in relazione alla condanna inflitta con sentenza 30.10.2004 dalla Corte di Assise di Appello di Bari, sulla quale il Tribunale di Sorveglianza aveva deciso senza fissare l'udienza e darne avviso alle parti.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando che, anche in base alla giurisprudenza di questa Corte, non era applicabile al ricorrente in via ultraattiva l'abrogata L. n. 82 del 1991, art. 13 ter, nella forma e nei limiti anteriori alla riforma di cui alla L. n. 45 del 2001, in assenza di benefici già concessi prima della entrata in vigore della nuova legge ovvero di un percorso rieducativo già avviato negli stessi termini, mentre non era contestato che fosse inapplicabile nel caso in esame l'art. 16 nonies nella formulazione in vigore al momento in cui era stato chiesto il beneficio, per difetto dei presupposti. Il ricorso è in effetti infondato.
Con i primi tre motivi di ricorso, fra di loro collegati, il ricorrente lamenta nella sostanza che il Tribunale di Sorveglianza non abbia applicato la disciplina di cui alla L. n. 82 del 1991, a lui più favorevole sotto tale aspetto, che gli avrebbe consentito di ottenere i benefici richiesti, pur se modificata con la legge n. 45 del 2001 ed all'uopo deduce che tale interpretazione è stata accolto dal Tribunale di Sorveglianza di Roma in casi analoghi e si pone comunque in linea con il principio costituzionale, previsto per il caso di successione di leggi nel tempo, della applicazione delle disposizione più favorevole al reo, riferibile, a suo avviso, anche alle disposizioni in materia penitenziaria, essendo queste uno strumento di trattamento che influisce sulle conseguenze sanzionatorie del reato.
Il regime transitorio relativo al passaggio dalla disciplina di cui alla L. n. 82 del 1991 a quella di cui alla L. n. 45 del 2001 è contenuto nell'art. 25 dell'ultima legge, in modo per la verità abbastanza scarno, che non risolve le questioni poste nell'attuale procedimento (riguardanti il novero del "vecchi collaboratori" e cioè dei soggetti già "consacrati" dalla attribuzione del programma di protezione alla data di entrata in vigore della nuova normativa, ma non ancora ammessi a benefici penitenziari). Ciò è peraltro conseguenza della dichiarata volontà del legislatore, esplicitata dalla Relazione alla legge, di evitare di appesantire la legge con una dettagliata regolamentazione di diritto transitorio poiché nella materia sarebbero stati applicati i consolidati principi ricavabili dal codice penale (in rapporto alla successione delle leggi di sostanza nel tempo) ovvero, con più specifico riferimento all'ambito penitenziario, dalla Corte Costituzionale in ordine alla irreversibilità della progressione trattamentale già conseguita dal condannato in assenza di condotte colpevoli e della irretroattività delle norme di diritto penitenziario più sfavorevoli nei confronti dei soggetti già ammessi al godimento dei benefici nella vigenza delle norme più favorevoli.
Sul punto era infatti già intervenuta la Corte Costituzionale con le sentenze n. 306 del 1996 e n. 137 del 1999 nel senso che la normativa pregressa, se più favorevole, poteva essere applicata a chi aveva già ottenuto benefici penitenziali o si trovava comunque nelle condizioni per goderne, in virtù di un percorso rieducativo già avviato.
Sempre la stessa Corte Costituzionale aveva poi affermato, con le sentenze n. 273 e 308 del 2001, che le norme dell'ordinamento penitenziario hanno natura processuale, per cui va applicato il principio "tempus regit actis" anche in relazione alla disciplina del trattamento dei collaboratori di giustizia.
Seguendo tale linea questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che, in conseguenza, le disposizioni più favorevoli in materia penitenziaria per i collaboratori di giustizia di cui alla L. n. 82 del 1991 possono essere applicate, dopo la entrata in vigore della L. n. 45 del 2001, soltanto nel caso in cui fossero già in atto a tale data i benefici penitenziari, ovvero sussistessero quanto meno a tale data i presupposti per goderne, essendo altrimenti applicabili le nuove disposizioni.
A tale indirizzo ormai consolidato questo Collegio ritiene di doversi adeguare, condividendolo, considerato anche che l'argomento principale dedotto dal ricorrente nel ricorso a sostegno della sua tesi (per cui la Corte Costituzionale avrebbe riconosciuto alle disposizioni penitenziarie carattere di norme sostanziali) è stato invece espressamente respinto da tale Corte proprio con riguardo alla disciplina del trattamento penitenziario dei collaboratori di giustizia.
Si deve pertanto ritenere che nel caso in esame non fossero applicabili le disposizioni di cui alla L. n. 82 del 1991, poiché il AS, anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 45 del 2001, non si trovava nelle condizioni nelle condizioni di potere usufruire dei benefici penitenziari, non essendo state ancora emesse le sentenze di condanna oggi in esecuzione, mentre è del tutto pacifico che le disposizioni modificate con la L. n. 45 del 2001 non consentirebbero al ricorrente la ammissibilità alle misure alternative, tanto è vero che non ne ha invocato la applicazione neppure in sede di ricorso.
Quanto infine al quarto motivo di ricorso, concernente la pretesa omissione di pronuncia sulla istanza 10.5.2005 di ammissione provvisoria alle misure alternative, presentata dal AS al Magistrato di Sorveglianza di Bari in relazione alla sentenza definitiva della Corte d'Assise di Appello di Bari del 30.11.12004, è appena il caso di rilevare che il Tribunale di Sorveglianza non ha provveduto sulla stessa, ne' poteva provvedere visto che era indirizzata al Magistrato di Sorveglianza, mentre l'esame delle questioni attinenti alla disciplina applicabile discendeva dall'oggetto della richiesta di concessione delle misure alternative presentata al Tribunale ed in relazione alla quale il Tribunale ha provveduto.
Il ricorso, in quanto infondato sotto tutti i motivi addotti, deve essere pertanto respinto, con le conseguenze di legge in punto di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2006