Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 5340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5340 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
usucapion1 5 34 0/01 Reg. gen. N° 9207/1999 + 12233/1999 Udienza del 21 dicembre 2000. Oggetto: costruzione di bbricat 32 a studio PUBBLICA ITALIANA IL SOLE 24 ORE 3000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 10 APR. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. SEZIONE SECONDA CIVILE Geon 1521 Пер 1918Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFAELE CORONA Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI Consigliere LIRE 3000 CANCELLERIA Dott. GIANDONATO NAPOLETANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA CG508939 sul ricorso proposto da: EM AN, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30. presso l'avv. Federico Sorrentino, che lo difende in forza di mandato in atti: - ricorrente principale e controricorrente-
contro
DE IS PE. elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie. 9, presso l'avv. Dante Crisanti. che lo difende in forza di mandato in atti: ricorrente incidentale e controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 8 maggio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 dicembre 2000 dal 9207 1999 - 12233 1999 NI De SA Udienza del 21 dicembre 2000, Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 2142/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 10000 UFFICIO COPIE CANCELLERIA Rilasciata copia legale al Sig. SORRENTINO per diritti L.. 12,000+2 Relatore Cons. Riggio;
1.2 GLU 2001 AT993283 IL CANCELLIERE Udito l'avv. Federico Sorrentino;
BF446650 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il 2°. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 5 febbraio 1981 IN NI conveniva PE De SA dinanzi al Tribunale di Rieti per sentirlo condannare alla demolizione della parte di un fabbricato realizzato su terreno di esso attore. nonché alla eliminazione di due canaletti di scolo di acque piovane ed alla rimozione di alcuni blocchi di calcestruzzo delimitanti la zona su cui esercitava il passaggio per accedere al proprio fondo, oltre al risarcimento dei danni. Si costituiva il De SA contestando e impugnando la domanda, a suo dire temeraria, e spiegando domanda riconvenzionale per ottenere declaratoria di proprietà per intervenuta usucapione del terreno cosi come delimitato da allegata planimetria. Quindi il Tribunale di Rieti. con sentenza del 29 novembre 1991. rigettava la domanda di usucapione proposta dal De SA e lo condannava alla demolizione della parte di fabbricato evidenziata dal CTU, con eliminazione dei canaletti di scolo e rimozione dei blocchetti di cemento. La sentenza era impugnata dal De SA e. con appello incidentale, anche dal NI. Il primo deduceva che IN NI non era il solo proprietario del terreno in questione, essendone comproprietario insieme alla sorella ER, per cui si doveva far luogo a integrazione del contraddittorio. 9207 1999 - 12233 1999 NI De SA Udienza del 21 dicembre 2000. Presidente o relatore Riggio. 3 Eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva poiché il terreno sul quale era stato eretto il fabbricato apparteneva a IN De SA, cui apparteneva anche quella parte di fabbricato della quale era stata chiesta la demolizione. Sosteneva inoltre di avere fornito la prova dell'acquisto per usucapione della striscia di terreno rivendicata dalla controparte e negava che il fabbricato, nel corso della ristrutturazione, fosse stato ampliato, censurando la relazione del ctu, sconclusionata ed inattendibile. Il NI, con l'appello incidentale, chiedeva che fosse riformata la sentenza del tribunale in ordine all'errato riconoscimento della servitù di passaggio a favore del De SA. Con sentenza dell'8 maggio 1998 la Corte di appello di Roma, accogliendo parzialmente l'appello principale. rimetteva la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del к а fabbricato in contestazione e, in accoglimento dell'appello incidentale, escludeva che il De SA avesse usucapito la servitù di passaggio. La corte. per quanto qui ancora rileva, osservava che, contrariamente all'assunto dell'appellante principale, ogni partecipante alla comunione è legittimato ad esperire autonomamente tutte le azioni a difesa del bene comune, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari. Rilevava invece la fondatezza della seconda doglianza del De SA poiché dal decreto di riconoscimento di proprietà del Pretore di Rieti in data 29 giugno 1983, emesso ai sensi della legge 346/1976 e prodotto dallo stesso appellato, risultava che proprietaria della particella n. 46, su cui sorgeva il fabbricato del quale era stata disposta la parziale demolizione, era IN De 9207/1999 - 12233/1999 NI De SA Udienza del 21 dicembre 2000. Presidente Ba r;
relatore Riggio. 4 SA. Costei era quindi litisconsorte necessaria di PE De SA, esecutore materiale delle opere di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio. La corte rilevava poi, conseguentemente, che l'appello incidentale, concernente il riconoscimento di una servitù di passaggio a favore del De SA su una striscia di terreno, era tecnicamente fondato, posto che il De SA non risultava essere il proprietario dell'asserito fondo dominante, appartenente in realtà a IN De SA. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il NI in base a due motivi di ricorso, cui resiste il De SA con controricorso e ricorso incidentale con un M unico motivo, a sua volta contrastato dal NI con apposito controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale il NI denunzia la violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., nonchè 934 e 936 c.c.. contestando che IN De SA, usucapendo il fondo. possa avere acquistato anche la proprietà del fabbricato su di esso costruito, essendo incompatibile il possesso utile per l'usucapione di un fondo sul quale altri eserciti contemporaneamente lo jus aedificandi. A suo dire nella fattispecie sarebbe ininfluente non solo la posizione del soggetto proprietario del fondo finitimo. ma pure quella dell'eventuale diverso proprietario del fabbricato, avendo egli fatto valere, ai sensi dell'art. 938 c.c., il proprio diritto alla demolizione della parte di fabbricato costruita sul suo fondo nei confronti dell'esecutore materiale della costruzione, che era appunto PE De SA. 9207/1999 + 12233/1999 NI De SA Udienza del 21 dicembre 2000. Presidente Baldassence: relatore Riggio. 1 0 Il motivo non risulta fondato. Dispone infatti l'art. 934 C.C. (di cui il ricorrenta lamenta contraddittoriamente la violazione) che qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo. Non vi è quindi dubbio che la parte di fabbricato insistente sul terreno di IN De SA appartenga a costei e, trattandosi di un unico corpo di fabbrica, non può certamente essere disposta la demolizione di parte dello stesso senza che la proprietaria della rimanente parte stia in giudizio. Ciò senza dire che verosimilmente PE De IS, autore della costruzione, ha agito su incarico. o quanto meno con il consenso di IN De SA. Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata, per non avere il giudice di appello indicato l'iter logico seguito per giungere alla propria decisione, sia in ordine alla affermazione del litisconsorzio necessario nei confronti di IN De SA, sia per quanto riguarda le altre opere insistenti sul suo fondo, alle quali la predetta è sicuramente estranea, non avendo acquisito alcun diritto sulle stesse. Anche questo motivo deve essere disatteso, in quanto privo di fondamento. La sentenza impugnata è infatti adeguatamente e correttamente motivata sul punto, avendo spiegato che essendo IN De SA proprietaria del terreno sul quale sorge il fabbricato del quale era stato disposto il parziale abbattimento, la stessa ne era proprietaria, per cui era litisconsorte necessaria di PE De SA. Tale corretta affermazione sottintende chiaramente la considerazione che non può essere disposta la demolizione, sia pure parziale, di 9207:1999 - 12233/1999 NI De SA Udienza del 21 dicembre 2000. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 6 un edificio, senza che il suo proprietario sia parte nel giudizio in cui viene chiesta detta demolizione, che va ad incidere sui suoi diritti. Quanto al De SA. con il proprio ricorso incidentale denunzia la violazione degli artt. 115, 102 e 116 c.p.c., sostenendo che egli aveva proposto domanda riconvenzionale per essere dichiarato proprietario di un appezzamento di terreno per intervenuta usucapione. Tale appezzamento, originariamente di proprietà di Sante NI, era poi passato per successione in proprietà degli eredi IN e ER NI, attuali intestatari. Pertanto la sua domanda riconvenzionale risultava diretta nei confronti di entrambi gli eredi, anche se tale जे जी circostanza era risultata solo in corso di causa. Il motivo è fondato. La corte di appello ha infatti erroneamente ritenuto che la causa non fosse comune anche a ER NI, comproprietaria insieme al fratello IN del suolo che PE De SA sosteneva di avere usucapito, in base alla considerazione che ciascun partecipe della comunione è legittimato autonomamente ad esperire tutte le azioni a difesa del bene comune. Senonchè tale principio, astrattamente esatto, non si adatta alla fattispecie in esame, in cui il convenuto De SA, con la propria domanda riconvenzionale. ha chiesto di essere riconosciuto proprietario, per intervenuta usucapione, del suolo di proprietà dei germani Cermini. Non si trattava quindi di esperire un'azione a difesa del bene comune, ma di resistere ad una azione proposta da altri per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà su detto bene, e ciò implicava necessariamente che il contraddittorio venisse instaurato nei confronti di entrambi i comproprietari del terreno in questione. 9207/1999 - 12233/1999 NI De SA Udienza del 21 dicembre 2000. Presidente Baldassare;
relatore Riggio. 7 Il ricorrente incidentale contesta poi l'affermazione della corte di appello secondo la quale dalle deposizioni testimoniali raccolte non sarebbe risultata la prova dell'usucapione del terreno da parte sua, per possesso ultraventennale. Il motivo deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del motivo precedente. In definitiva il ricorso principale va rigettato, mentre va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, in relazione al quale la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P. Q. M.
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale ed accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, di cui dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Ugo Miggin ast Corte Suprema di Cassazione, il 21 dicembre 2000. est. лепти IL CANCELLIERE C1 Pablo Ta coPaolo Talarico 10 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 10 APR. 2001 -GANGELLIERE OFIL CANCELLIERE C1 40000 290000 9207/1999 - 12233/1999 NI De SA Udienza del 21 dicembre 2000. Presidente Benassare: relatore Riggio. UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato 15 MAG. 200 berie 4 27758 verato £ 290.000 DUECENTONOVANTANILA p. Il Dirigente Area C (Dissa Maria Grazia ( 20) bile Gorvicio A/S (DY. M. RACCIO NI)