Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2001, n. 5229
CASS
Sentenza 7 aprile 2001

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In tema di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di condizioni poste per la sua erogazione nel periodo di vigenza dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979 n.301, ove l'ammissione al trattamento stesso sia avvenuta su richiesta del curatore fallimentare che abbia provveduto al licenziamento senza preavviso dei lavoratori al momento della dichiarazione di fallimento dell'azienda datrice di lavoro, l'efficacia dei licenziamenti rimane temporaneamente (per la durata di due anni) sospesa, ai soli fini della erogazione della c.i.g.s. e della procedura di mobilità, con esonero dei lavoratori dalla prestazione lavorativa e del curatore dall'obbligo di corrispondere la retribuzione nonché l'indennità sostitutiva del preavviso; pertanto, i lavoratori hanno diritto a percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale anche nel periodo del preavviso (nella specie, i lavoratori avevano rinunciato all'insinuazione al passivo per l'indennità di preavviso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2001, n. 5229
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5229
    Data del deposito : 7 aprile 2001

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