Sentenza 7 aprile 2001
Massime • 1
In tema di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di condizioni poste per la sua erogazione nel periodo di vigenza dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979 n.301, ove l'ammissione al trattamento stesso sia avvenuta su richiesta del curatore fallimentare che abbia provveduto al licenziamento senza preavviso dei lavoratori al momento della dichiarazione di fallimento dell'azienda datrice di lavoro, l'efficacia dei licenziamenti rimane temporaneamente (per la durata di due anni) sospesa, ai soli fini della erogazione della c.i.g.s. e della procedura di mobilità, con esonero dei lavoratori dalla prestazione lavorativa e del curatore dall'obbligo di corrispondere la retribuzione nonché l'indennità sostitutiva del preavviso; pertanto, i lavoratori hanno diritto a percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale anche nel periodo del preavviso (nella specie, i lavoratori avevano rinunciato all'insinuazione al passivo per l'indennità di preavviso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2001, n. 5229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5229 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga e Fausto RI Prosperi Valenti per procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
- ricorrente -
contro
RR MO, NG OL MA, TT FR, CE GI, DI NN RI, NG LI GI, RN IA, CE NN RI, AL RU, AL TO, elett.te dom.ti in Roma, Via Alberico II n. 33, presso lo studio dell'Avv. Bruno Cossu, che unitamente all'Avv. Giovanni Aimar li rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso.
- controricorrente -
e contro
RD VA.
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Saluzzo n. 47 del 3.3.1997 (R.G. n. 686/93). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 18.12.2000;
Sentito l'Avv. Bruno Cossu per i controricorrenti;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con distinti ricorsi depositati l'11 febbraio 1992 e poi riuniti MO RR ed altri dieci lavoratori (tutti indicati in epigrafe) convenivano davanti al Pretore del lavoro di Saluzzo l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed esponevano che, essendo stato dichiarato dal Tribunale di Saluzzo con sentenza del 28 febbraio 1990 il fallimento della s.r.l. ELLENA, loro datrice di lavoro, ed essendo stati essi licenziati dal curatore del fallimento, l'Istituto previdenziale, dopo che era stato concesso, ai sensi dell'art. 2 l. 27 luglio 1979 n. 301, il beneficio del trattamento straordinario di integrazione salariale, si era rifiutato di corrispondere loro tale trattamento per il periodo di preavviso non lavorato. I ricorrenti chiedevano, quindi, che l'ente convenuto fosse condannato a pagare loro il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza dal 28 febbraio 1990, per tutta la durata del periodo di preavviso.
Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, eccependo che il credito dei lavoratori inerente all'indennità di mancato preavviso era stato ammesso nello stato passivo del fallimento e che, pertanto, i medesimi lavoratori non potevano pretendere che al credito in questione potesse cumularsi la chiesta indennità.
Assunta la testimonianza del coadiutore del curatore fallimentare, il Pretore, con sentenza del 13 aprile 1993, accoglieva il ricorso.
Decidendo sull'appello proposto dall'INPS e sentito quale testimone il curatore del fallimento, il Tribunale di Saluzzo, con sentenza del 3 marzo 1997, confermava la decisione impugnata. Il Tribunale affermava di volere aderire al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7914 del 1994, secondo cui il trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo corrispondente, non è cumulabile con il credito per indennità di mancato preavviso vantato da lavoratori licenziati a seguito del fallimento del datore di lavoro e ammesso dal curatore nello stato passivo, ma osservava che, nel caso in esame, gli appellati avevano rinunciato a far valere l'indennità, dato che nel corso del giudizio il credito aveva formato oggetto di espressa rinuncia nel procedimento fallimentare (per essere stato ceduto all'INPS), con la conseguenza che era stato eliminato in radice il pericolo di duplicazione fra l'uno e l'altro emolumento.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, che ha dedotto un unico motivo.
Hanno resistito con controricorso tutti gli intimati ad eccezione di VA RD.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 3 d.l.lgt. 9 novembre 1945 n. 788 e successive modificazioni, 9 e 14 l. 8 agosto 1972 n. 457, 17, ultimo comma, l. 20 maggio 1975 n. 164, 7
d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, 12 l. 30 aprile 1969 n. 153, 2118 c.c. e vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c., e sostiene: a) che il Tribunale, pur mostrando di aderirvi, tuttavia non ha poi in concreto recepito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e relativo all'incumulabilità fra l'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di licenziamento intimato ai lavoratori dal curatore fallimentare a seguito del fallimento del datore di lavoro, e il trattamento straordinario di integrazione salariale per il corrispondente periodo, allorché il credito dei lavoratori sia stato ammesso nello stato passivo;
b) che il medesimo Tribunale, nel ritenere che il credito avente per oggetto l'indennità di mancato preavviso avesse formato oggetto di rinuncia per essere stato ceduto all'Istituto previdenziale, ha ricavato tale giudizio dalle dichiarazioni fornite in sede fallimentare dagli interessati, omettendo peraltro di accertare se, perfezionata la rinuncia, la cessione fosse stata effettivamente realizzata mediante l'accettazione del cessionario o se, viceversa, fosse stata instaurata solamente una trattativa in vista di una soluzione transattiva della controversia, di impossibile realizzazione attesa la natura assistenziale della prestazione.
Questo motivo è privo di fondamento.
Premesso che la controversia attiene ad un periodo di tempo anteriore all'entrata in vigore della l. 23 luglio 1991 n. 223 (v. l'art. 3 di tale legge, che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale in caso di apertura di una procedura esecutiva concorsuale nei confronti del datore di lavoro), va subito rilevato che il giudice di appello ha basato la sua decisione, fra l'altro, su un presupposto di fatto che deve ormai ritenersi pacificamente acquisito alla causa, posto che sullo stesso non solo non è stato formulato dall'INPS alcun profilo di censura, ma addirittura ha fatto leva la difesa dei lavoratori controricorrenti nella discussione orale svoltasi davanti a questa Corte. Il Tribunale ha affermato che "gli attuali appellati" (ora attuali intimati) erano tutti dipendenti di una società dichiarata fallita il 28 febbraio 1990 e che i medesimi, licenziati dal curatore fallimentare subito dopo la dichiarazione di fallimento, "erano stati ammessi al trattamento salariale in base all'art. 2 legge 301/79". Nonostante l'accertamento di queste circostanze di fatto (collegate ad una precisa norma di legge), nella sentenza impugnata è stato ritenuto, in aderenza al tema dibattuto in giudizio, che i licenziamenti fossero divenuti immediatamente efficaci, tanto è vero che l'intera motivazione è stata incentrata sulla questione se i lavoratori avessero o no il diritto di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale anche nel periodo di preavviso, in relazione al quale, non essendo stata esplicata l'attività lavorativa ne' essendo state corrisposte le retribuzioni, era stato chiesto, mediante domanda di ammissione del relativo credito nello stato passivo del fallimento, il pagamento dell'indennità sostitutiva.
L'art. 2 l. 27 luglio 1979 n. 301 - di conversione del d.l. 26 maggio 1979 n. 159 - nell'aggiungere un comma ulteriore, dopo il sesto, all'art. 25 l. 12 agosto 1977 n. 675, ha dettato disposizioni nei confronti delle aziende industriali dichiarate fallite (con decorrenza dal 1^ gennaio 1979), stabilendo che "ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'art. 2 della presente legge ...".
Questa disposizione di legge ha già formato oggetto di esame da parte della Corte in due diverse sentenze. Nella prima sentenza, n. 7752 del 12 luglio 1991, è stato asserito che con la norma in questione è stata prevista la prosecuzione dei rapporti di lavoro proprio al fine di permettere l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni. Nella seconda, n. 12908 del 2 dicembre 1991, è stato sostenuto che, avendo la norma esteso il beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria alle imprese industriali già dichiarate fallite e per le quali, dopo il fallimento, venga dichiarato lo stato di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2 della l. 12 agosto 1977 n. 675, la locuzione "l'efficacia degli stessi è
sospesa" deve essere intesa nel senso che il licenziamento intimato dal curatore fallimentare implica non già l'estinzione, ma la prosecuzione dei rapporti di lavoro, con la sola sospensione delle obbligazioni aventi per oggetto la prestazione lavorativa e la retribuzione.
A questa interpretazione, conforme all'opinione espressa da una parte della dottrina, la Corte è pervenuta previa utilizzazione dell'elemento sistematico - mediante la ricognizione della normativa dettata dal legislatore, a partire dagli anni sessanta, nella materia della cassa integrazione guadagni straordinaria e previa disamina della norma di interpretazione autentica del suddetto art. 2, contenuta nell'art. 4, comma 14, l. 11 novembre 1983 n. 638, di conversione del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 - nonché in base all'analisi logico-letterale della norma. Sotto quest'ultimo profilo è stato in particolare rilevato, in primo luogo, che l'uso delle parole "intervento straordinario della Cassa integrazione" esclude, di per sè, che il legislatore abbia inteso assegnare ai lavoratori una sorta di indennità di disoccupazione;
e, in secondo luogo, che l'inciso "e i rapporti di lavoro proseguono" indica come lo stesso legislatore abbia voluto creare una situazione identica a tutte le altre ipotesi di concessione del trattamento di integrazione salariale, previste dalle norme a quell'epoca vigenti e inerenti ad imprese (almeno formalmente) ancora operative, in relazione alle quali, dopo la dichiarazione dello stato di crisi aziendale, emanata dal CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma lett. c), l. 12 agosto 1977 n. 675, mai è stata posta in dubbio la prosecuzione dei rapporti di lavoro durante tutto il periodo di durata del beneficio. Nella medesima sentenza, pertanto, a conclusione di tutte le ragioni esposte (alle quali è opportuno rinviare), è stato affermato che dalla norma che sospende l'efficacia dei licenziamenti e dispone la prosecuzione dei rapporti di lavoro, allo scopo dell'erogazione del beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria, deriva come conseguenza che il datore di lavoro "è esonerato dall'obbligo della retribuzione, mentre i lavoratori sono esentati dalla prestazione lavorativa, dato che il rapporto è mantenuto in vita in stato di quiescenza".
La conclusione e i principi enunciati specialmente nella seconda delle due sentenze sopra indicate debbono trovare applicazione per la decisione della fattispecie ora sottoposta all'esame della Corte. Come bene ha sostenuto la difesa dei lavoratori verbalmente in udienza, poiché la concessione del beneficio del trattamento straordinario di integrazione salariale ha implicato, con la sospensione dei licenziamenti, l'esonero del curatore dall'obbligo di corrispondere ai lavoratori attuali intimati l'indennità sostitutiva del preavviso, del tutto sterile è la discussione che si è sviluppata nella fase di merito e che ha costituito l'oggetto del ricorso per cassazione, evidente essendo che l'Istituto previdenziale, sul quale grava per legge l'obbligo di erogare le prestazioni correlate alla cassa integrazione guadagni straordinaria, non può accampare alcun ostacolo al relativo adempimento: nemmeno in via teorica, infatti, può porsi la questione circa l'alternatività o la cumulabilità fra il trattamento straordinario e l'indennità sostitutiva del preavviso, alla quale, del resto, gli intimati hanno rinunciato, come ha accertato il Tribunale, con esplicita dichiarazione resa nella procedura fallimentare (e a nulla, ovviamente, rileva il fatto che il credito sia stato ceduto all'INPS, secondo la tesi affermata dai lavoratori, oppure che fra le parti sia stata intavolata una semplice trattativa, mai conclusasi, secondo quanto asserisce l'Istituto ricorrente).
Tenuto conto dei rilievi svolti, poiché la sentenza impugnata, una volta correttane la motivazione nei termini sopra indicati, deve rimanere ferma per essere il suo dispositivo conforme al diritto (art. 384, secondo comma, c.p.c.), il ricorso deve essere rigettato. Giusti motivi sussistono per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2001