Sentenza 20 giugno 2017
Massime • 1
La "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res". (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del tribunale che aveva riconosciuto l'attenuante in questione con riferimento ad un assegno di importo pari a euro 2.340, omettendo di considerare il "modus operandi" dell'imputato).
Commentari • 4
- 1. Ricettazione e limiti all’applicazione della particolare tenuità del fattohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 648 - Ricettazionehttps://www.filodiritto.com/
- 3. Ricettazione: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 648 del codice penale.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 maggio 2022
Articolo 648 del codice penale - Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, …
Leggi di più… - 4. Trova assegno e aggiunge zeri (Cass. 12845/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 aprile 2018
Tenersi una cosa smarrita che consenta di risalire al suo proprietario è furto, e riceverla da altri è ricettazione. Detenere un assegno (così come una carta di credito) in assenza di una specifica e convincente spiegazione circa la liceità delle modalità attraverso le quali tale detenzione è stata conseguita, integra necessariamente, anche da un punto di vista soggettivo, il reato di ricettazione. Nel caso di specie un assegno risultava essere stato contraffatto mediante l'aggiunta di alcuni zeri e nella parte relativa al beneficiario. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. II PENALE, SENTENZA 20 marzo 2018, n.12845 Pres. De Crescienzo – est. Monaco Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Brescia, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2017, n. 42866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42866 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2017 |
Testo completo
42866-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/06/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE 1629/2017 - Presidente - N. Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 31612/2016 - Consigliere - Dott. MIRELLA CERVADORO Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO nei confronti di: NE CO N. IL 26/01/1989 avverso la sentenza n. 189/2016 TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del 14/04/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Gebriele Mattotle, Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per l'en nu. nulle mento con ricevio relle sentenze imfufuate;
udito l'evv. Andrea Provini, che be chiesto il rigetto del ricorso del P.G.; Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Il PG distrettuale ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e non togata, ha accolto la richiesta dell'imputato CO NE, in atti generalizzato, di applicazione della pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 1.300 di multa per il reato di ricettazione ascrittogli) lamentando violazione dell'art. 648 c.p. (risultando erroneamente considerata la pena prevista per il reato di ricettazione attenuata ex art. 648, comma 2, c.p., che peraltro non sarebbe stato possibile ritenere, avendo la condotta ad oggetto un assegno bancario di provenienza delittuosa di importo pari ad euro 2.340). All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha, infatti, recepito pedissequamente una richiesta che postulava di necessità la qualificazione del fatto ex art. 648, comma 2, c.p., in ragione dei limiti edittali presi in considerazione, senza indicare le ragioni che avrebbero in ipotesi legittimato tale più favorevole qualificazione del fatto contestato. Essa non era, peraltro, consentita in considerazione dell'elevato importo recato dal titolo ricettato (cfr. Sez. 2, sentenza n. 32832 del 09/05/2007, Rv. 237696, la quale, premesso che la "particolare tenuità", che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico della "res" ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale, ha escluso che fosse possibile riconoscere tali connotazioni alla ricettazione di un assegno di importo non trascurabile, in quel caso prendendo anche in considerazione lo specifico "modus operandi" dell'imputato, sul quale nel caso di specie il Tribunale è rimasto del tutto silente). Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso. Così deciso in Roma, udienza pubblica 20 giugno 2017 Sentenza con motivazione semplificata DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente Il Consigliere estensore SECONDA SEZIONE PENALE Franco Fiandanese Sergio Beltrani 19 SET 2017 panco fondary IL та CANCELLIERE SUP Claudia Planelli CORTE Th