Sentenza 9 dicembre 2013
Massime • 1
Non integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 650 cod. pen. l'inottemperanza della persona sottoposta alle indagini all'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria, cui è possibile porre rimedio mediante l'accompagnamento coattivo.
Commentari • 2
- 1. Art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell’autoritàhttps://www.filodiritto.com/
- 2. Sospettato deve presentarsi come persona informata sui fatti? (Cass. 6595/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2020
Chi venga invitata come persona informata sui fatti in un procedimento penale nei confronti di ignoti non può rifiutarsi di comparire a tutale del divietò di autoincriminazione, bastando la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni se la persona doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini. La disposizione che riunisce l'inosservanza dei provvedimenti di autorità "per ragioni di giustizia" (art. 650 c.p.) è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa: l'inottemperanza della persona sottoposta alle …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2013, n. 51766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51766 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/12/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1756
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 23833/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
IS AN N. IL 20/07/1979;
avverso la sentenza n. 10280/2012 TRIB. SEZ. DIST. di SARZANA, del 04/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 4.12.2012 il GM del Tribunale di La Spezia, sezione distaccata di Sarzana, affermava la penale responsabilità di IS IA in relazione alla contestata violazione dell'art. 650 c.p., condannando l'imputato alla pena di Euro 200,00 di ammenda.
La contestazione è relativa all'omessa presentazione del IS - nelle date del 9 e 14 maggio 2011 - presso la Procura della Repubblica di La Spezia in virtù della notifica di avviso di convocazione per rendere interrogatorio.
In motivazione si riteneva violata la disposizione incriminatrice, in rapporto all'omessa presentazione nelle date suddette e si precisava che il IS era stato convocato per rendere dichiarazioni nell'ambito di procedimento penale a suo carico.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova, deducendo erronea applicazione della legge penale.
Nell'atto di impugnazione si evidenzia che l'omessa presentazione per rendere interrogatorio non può essere penalmente sanzionata - ai sensi dell'art. 650 c.p. - dato che tale norma ha carattere residuale e sussidiario e risulta pertanto applicabile solo ove l'ordinamento non preveda altri mezzi di tutela avverso l'inadempimento dell'ordine.
Nel caso di specie il rimedio avverso la mancata presentazione è previsto - nel codice di rito - dall'accompagnamento coattivo (sulla base di determinati presupposti) e pertanto non poteva trovare applicazione la norma penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Costituisce approdo incontroverso nella presente sede di legittimità la natura "residuale e sussidiaria" della previsione incriminatrice di cui all'art. 650 c.p., in ragione della quale la sanzione penale opera solo in assenza di altri strumenti giuridici di "assicurazione" degli effetti del provvedimento in rilievo (tra le altre, Sez. 1^ n. 43398 del 25.10.2005, rv 232745). Nel caso in esame, dunque, difetta il rilievo penale e la stessa tipicità della condotta, posto che l'invito a presentarsi nei confronti del IS IA era finalizzato, come risulta dalla decisione, a rendere interrogatorio.
Sul piano processuale, infatti, l'atto in questione da un lato non risulta configurato in termini di "dovere" ma in termini di "facoltà", dall'altro risulta prevista una specifica disciplina (art. 132 c.p.p. e norme correlate) tesa a rendere possibile l'esecuzione coattiva della presentazione, lì dove sia strettamente necessaria per finalità di tipo istruttorio.
Va pertanto annullata senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2013