Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1932
CASS
Sentenza 10 febbraio 2003

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Nell'ipotesi in cui, con riguardo all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni con erogazione del relativo trattamento da parte dell'I.N.P.S., sia stato disposto con provvedimento giudiziale il ripristino fin dall'inizio del rapporto di lavoro con conseguente diritto dei lavoratori alla retribuzione, l'ente previdenziale è l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti dei medesimi per la ripetizione delle somme che risultano indebitamente erogate (essendo venuto meno il titolo giuridico del pagamento); a tale controversia resta pertanto estraneo il datore di lavoro, il cui obbligo di anticipazione dell'integrazione concerne esclusivamente il rapporto interno con l'Istituto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1932
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1932
    Data del deposito : 10 febbraio 2003

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