Sentenza 10 febbraio 2003
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui, con riguardo all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni con erogazione del relativo trattamento da parte dell'I.N.P.S., sia stato disposto con provvedimento giudiziale il ripristino fin dall'inizio del rapporto di lavoro con conseguente diritto dei lavoratori alla retribuzione, l'ente previdenziale è l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti dei medesimi per la ripetizione delle somme che risultano indebitamente erogate (essendo venuto meno il titolo giuridico del pagamento); a tale controversia resta pertanto estraneo il datore di lavoro, il cui obbligo di anticipazione dell'integrazione concerne esclusivamente il rapporto interno con l'Istituto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI CANINA 6, presso lo studio dell'avvocato BRUNO PICCAROZZI, che lo difende unitamente all'avvocato ALESSIO PEZCOLLER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ST OO SPA, con sede in Rovereto (Trento) che a far data dal 17 gennaio 2000 ha incorporato per fusione la Master Tools Spa, in persona del suo Amministratore Delegato Dott. Fabrizio Resmini, elettivamente domiciliato in ROMA CSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, difeso dagli avvocati SALVATORE TRIFIRÒ, VITTORIO PROVERA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 303/99 della Corte d'Appello di TRENTO, sezione promiscua emessa il 13/7/1999, depositata il 24/08/99; RG. 26/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato BRUNO PICCAROZZI;
udito l'Avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7/11/1991 la CO e C. S.p.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovereto FR EC, esponendo che costui, già suo dipendente con qualifica di operaio di 4^ livello, aveva usufruito del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dal settembre 1986 al 2 luglio 1989, trattamento comportante - in base alla normativa provinciale - l'anticipazione ai dipendenti da parte del datore di lavoro e successivo rimborso allo stesso da parte dell'I.N.P.S.; e che nella specie l'I.N.P.S. aveva negato tale rimborso relativamente al EC in quanto il medesimo, tra il giugno 1988 e l'aprile 1989, aveva effettuato prestazioni lavorative presso l'A.S.A. di Rovereto, decadendo di conseguenza dal diritto alla prestazione della cassa integrazione. Chiedeva pertanto la condanna del EC alla restituzione della somma di lire 17.035.498 corrispostagli per il titolo sopra indicato, con interessi e rivalutazione. Si costituiva il EC che contestava la domanda e ne chiedeva la reiezione, sostenendo di non aver mai esplicato attività lavorativa a favore dell'A.S.A. nel periodo indicato.
Con sentenza del 29/1/1997 l'adito Tribunale osservava che l'attrice non aveva adempiuto all'onere della prova a lei incombente, limitandosi a produrre due raccomandate inviate al EC e lo stato matricolare del figlio di costui, AL;
che dalla documentazione acquisita presso la Provincia Autonoma di Trento mediante ordine di esibizione risultava che l'Ispettorato del Lavoro attivatosi a seguito di denuncia anonima, aveva appurato che dal giugno 1988 il servizio affissione di annunci mortuari per l'A.S.A. era stato svolto da FR EC, senza però precisare se a tali conclusioni fosse giunto per mera deduzione basata sulla ritenuta impossibilità per il figlio di costui, AL - originariamente addetto al menzionato compito - di procedere alle operazioni di affissione in Rovereto, data la sua destinazione come militare a Casale Monferrato, ovvero in esito ad una positiva indagine fattuale con precisi e concreti riscontri.
Riteneva che, pertanto, non potessero considerarsi provati i presupposti di fatto della pretesa della CO, e respingeva la domanda da questa proposta, rilevando che del resto la domanda medesima non risultava idoneamente documentata sotto il profilo del quantum delle richieste restitutorie.
Contro la sentenza proponeva appello la ST OO S.p.A (già CO e C. S.p.A., che aveva così mutato la propria denominazione sociale), osservando: che, avendo essa attrice corrisposto al EC l'anticipazione dell'integrazione salariale straordinaria per il periodo settembre 1986 - 2 luglio 1989, ed avendo poi l'I.N.P.S.
applicato (con provvedimento non contestato) la decadenza del suddetto dal trattamento C.I.G.S. per esser stato accertato lo svolgimento, da parte sua, di attività di lavoro per conto di terzi, con percezione dei relativi compensi senza nulla comunicare all'I.N.P.S. medesimo, restava priva di ogni causa l'erogazione della citata anticipazione, ed il EC era dunque obbligato a rimborsare quanto indebitamente percepito a tal titolo;
che nella specie essa società era legittimata ad esercitare l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., e che era comunque ravvisabile un ingiustificato arricchimento del EC ai di lei danni.
Resisteva il EC che nella comparsa conclusionale eccepiva anche il difetto di legittimazione attiva dell'appellante, sostenendo che essa spettava semmai all'I.N.P.S., per il quale l'azienda aveva provveduto ad anticipare il pagamento al lavoratore, e nel quale soltanto poteva ravvisarsi il soggetto legittimato ad agire contro quest'ultimo per la ripetizione delle somme risultate indebitamente erogate, restando il datore di lavoro, mero mandatario o delegato dell'I.N.P.S., estraneo al rapporto tra l'ente previdenziale ed il lavoratore.
Con sentenza 24 agosto 1999 la Corte di Appello di Trento accoglieva il gravame e, per l'effetto, dichiarava il EC tenuto a rimborsare alla ST OO S.p.A. (già CO S.p.A.) la somma complessiva di L. 17.035.498, con gli interessi legali dai singoli pagamenti, condannandola altresì alla rifusione delle spese del doppio grado.
Riteneva la suddetta Corte, per quanto ancora possa interessare:
- che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'appellante era ammissibile ma infondata, qualunque configurazione fosse attribuibile, nella specie, al datore di lavoro (mandatario ex lege, o adiectus solutionis causa, ovvero delegato di pagamento), trattandosi di soggetto che, avendo effettuato un pagamento illecito, non poteva non essere legittimato ad agire ex art. 2033 c.c.;
- che erano risultati provati gli estremi per la declaratoria di decadenza del lavoratore ai sensi dell'ari. 8, 5 co., d.l. n. 86 del 1988 (conv. in l. n. 160 del 1988), nonché l'importo delle anticipazioni corrisposte dalla soc. CO.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il EC affidandolo a tre motivi . Ha resistito la RM LI S.p.A. (incorporante per fusione la ST OO S.p.A.) con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo, da esaminare prioritariamente proponendo una questione preliminare, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 100 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e si duole che non sia stato riconosciuto il difetto di legittimazione ad agire della società resistente.
La censura è fondata. La Corte trentina ha affermato che nel caso di anticipazione, da parte del datore di lavoro, del trattamento di integrazione salariale straordinaria, comunque voglia qualificarsi la posizione del solvens (vuoi come mandatario ex lege, vuoi come delegato, vuoi infine come mero adiectus solutionis causa), il problema delle ripetizione di quanto pagato indebitamente "può prospettarsi unicamente nei rapporti diretti tra il medesimo solvens e "accipiens dell'indebito pagamento", cosicché "il datore di lavoro deve ritenersi legittimato ad agire contro il lavoratore per ripetere le anticipazioni a lui erogate senza che ne sussistessero i presupposti".
Ora così statuendo il suddetto giudice, nella riconosciuta "consapevolezza dei differenti orientamenti giurisprudenziali in proposito", si è posto in contrasto con il consolidato insegnamento di questa Corte, alla cui stregua qualora il provvedimento di autorizzazione al trattamento di cassa integrazione guadagni sia stato successivamente annullato d'ufficio dall'I.N.P.S., le erogazioni effettuate dal datore di lavoro ai lavoratori perdono ex tunc, per gli effetti retroattivi propri dell'annullamento, il loro carattere anticipatorio delle prestazioni a carico dell'istituto, sicché la controversia avente ad oggetto la pretesa del datore alla restituzione delle suddette erogazioni attiene al rapporto interno fra l'istituto previdenziale e lo stesso datore, i quali sono gli unici legittimati ad essa, a differenza dell'ipotesi di azione promossa dall'I.N.P.S. per la restituzione di somme indebitamente erogate a titolo di cassa integrazione, nella quale spetta all'istituto la legittimazione attiva ed ai lavoratori quella passiva, rimanendo invece estraneo alla stessa il datore di lavoro, che ha veste di delegato o mandatario per legge al pagamento delle prestazioni di cassa integrazione (Cass. 19 gennaio 1996 n. 415; in senso conforme già Cass. 15 luglio 1992 n. 8568 secondo la quale nell'ipotesi in cui, con riguardo all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, con erogazione del relativo trattamento da parte dell'I.N.P.S. sia stato disposto con provvedimento giudiziale il ripristino fin dall'inizio del rapporto di lavoro con conseguente diritto dei lavoratori alla retribuzione, l'ente previdenziale è l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti dei medesimi per la ripetizione delle somme che risultano indebitamente erogate (essendo venuto meno il titolo giuridico del pagamento); a tale controversia resta estraneo il datore di lavoro, il cui obbligo di anticipazione dell'integrazione concerne esclusivamente il rapporto interno con l'Istituto; nonché 29 luglio 1989 n. 3556). A tale orientamento è sufficiente rinviare, al fine di ribadirlo, non essendo stati forniti in questa sede elementi tali da suggerire un ripensamento.
Il secondo motivo va, pertanto, accolto, restando assorbiti il primo ed il terzo relativi, rispettivamente, al merito della controversia ed alla eventuale configurazione, nella specie, di un rapporto di delegazione (già esaminato). Trattandosi di causa che non poteva essere proposta (art. 382, 3 co., c.p.c), va cassata senza rinvio la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito (art. 384 c.p.c.) e, quindi, rigettare la domanda originaria della CO e C. S.p.A. (poi ST OO S.p.A., attualmente incorporata per fusione nella RM LI S.p.A.).
Data la natura di questa pronuncia, deve provvedersi sulle spese dell'intero processo (art. 385, 2 co., c.p.c), che giusti motivi inducono a compensare.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda e compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2003