Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 38812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38812 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38812/2025 Roma, li, 01/12/2025
RA OS NN IC
- Presidente -
Sent. n. sez. 1563/2025
EN VI NI LI
CC 21/10/2025
IA LE LE
R.G.N. 22485/2025
NN IA GL SC
HE CU
Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AY BY nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 22 maggio 2025 del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere HE CU;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia, accogliendo la richiesta concordemente avanzata dalle parti, applicava a BY AY, per i reati di atti persecutori aggravati, lesioni aggravate, violenza
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privata e minaccia, la pena di anni uno e mesi due di reclusione, subordinando la sospensione condizionale della pena alla frequenza bisettimanale, per almeno un anno, ad uno specifico percorso presso un ente o un'associazione fra quelli indicati nell'art. 165 del codice di procedura penale.
2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, deduce, con un unico motivo d'impugnazione, violazione dell'art. 165, comma 5, cod. pen. e connesso vizio di motivazione, per avere il giudice provveduto a determinare la durata della condizione a cui ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza di accordo, sul punto, tra le parti.
1. Il ricorso è infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il principio dal quale muove l'assunto difensivo è corretto. All'interno del procedimento speciale di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la richiesta di applicazione della pena e l'adesione prestata dall'altra parte concretizzano un negozio bilaterale di natura processuale, che si perfeziona - con la ratifica del giudice all'interno di un procedimento dove la componente negoziale del rito delimita il parallelo potere decisionale del giudice, precludendogli la possibilità di incidere sulle statuizioni pattuite. L'evidenziata negozialità del rito e la conseguente delimitazione del potere decisionale riservato al giudice in sede di ratifica trovano, tuttavia, un duplice ordine di limiti: da un canto, in tutte quelle statuizioni sottratte al potere dispositivo delle parti, per natura o per espressa volontà della legge;
dall'altro, parallelamente, con riferimento agli aspetti negoziabili, nel contenuto predeterminato della relativa statuizione, che potrà essere adottata dal giudice (prescindendo da una manifestazione di volontà di queste ultime) solo ove il suo contenuto sia predefinito dalla legge e la conseguente statuizione giudiziale prevedibile, perché soltanto in questo caso il silenzio delle parti può ritenersi significativo di un'implicita adesione - assunta nella consapevolezza dell'imposizione normativa alla successiva (prevedibile) determinazione
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giudiziale. Viceversa, quando la legge impone al giudice di adottare una prescrizione non prevista dall'accordo (seppure negoziabile dalle parti), ma allo stesso tempo gli attribuisce il potere di determinarne in concreto il contenuto, l'esito della sua deliberazione sul punto non può ritenersi prevedibile e l'imputato consapevole delle conseguenze giuridiche della sua scelta al momento in cui ha
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eletto il rito speciale e rinunziato all'esercizio dei propri diritti (Sez. U., n. 23400 del 27/01/2022, [...], Rv. 283191)
4. Ciò considerato, ove si proceda per uno dei reati indicati nel quinto comma dell'art. 165 cod. pen. (fra i quali quelli contestati al ricorrente), la sospensione condizionale della pena deve essere necessariamente subordinata "alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164". L'obbligo ha un chiaro contenuto special-preventivo, del tutto differente dalle altre forme di riparazione contemplate dallo stesso art. 165, essendo volto a scongiurare, attraverso la rieducazione del soggetto e con l'ausilio di esperti, il pericolo di recidivanza (Sez. 6, n. 39341 del 26/06/2023, [...]). E le successive modifiche, introdotte dalla legge 24 novembre 2023 n. 168, all'art. 165, comma quinto, cod. pen. non ne hanno mutato la natura, essendosi limitate a precisare le modalità di adempimento (attraverso l'analitica descrizione dei percorsi di recupero cui deve sottoporsi l'imputato condannato per taluni reati, della frequenza richiesta, almeno bisettimanale) e quelle di controllo (con l'introduzione di un secondo comma all'art. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen., funzionale a verificare l'effettiva partecipazione ed eventuali violazioni rilevanti). Va osservato, innanzitutto, che l'obbligo di frequenza, cui l'art. 165 cod. pen. subordina la concessione della sospensione condizionale della pena, non può essere ridotto a un mero adempimento formale consistente nella presenza fisica del condannato. Tale obbligo, infatti, è concepito dall'ordinamento -come si è già sottolineato- come strumento di prevenzione speciale e, pertanto, presuppone una partecipazione effettiva e proficua al percorso individuato dal giudice presso l'ente designato, percorso che deve concludersi con la verifica del raggiungimento dello scopo prefissato. Solo attraverso tale esito si realizza la funzione rieducativa e specialpreventiva che giustifica l'imposizione necessaria della prestazione (Sez. 6, n. 30720 del 23/05/2024, [...], Rv. 286832). Ne consegue che ciò che assume rilievo non è la mera imposizione dell'obbligo, bensì il risultato positivo del programma terapeutico. In questa prospettiva, la concreta definizione dei termini e delle modalità più idonee per l'attuazione del percorso non costituisce il nucleo decisorio della sentenza di condanna o di applicazione della pena (Sez. 6, n. 30147 del 03/05/2023, [...]). Tale individuazione, infatti, può essere rimessa, in presenza di una generica prescrizione, anche al giudice dell'esecuzione, il quale è chiamato a
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garantire che l'obbligo imposto trovi attuazione secondo modalità coerenti con la finalità rieducativa sottesa alla misura (Sez. 6, n. 30147 del 03/05/2023, [...], Rv. 285046). Ed è proprio la logica non negoziabilità dell'evento condizionante il beneficio (il positivo superamento del percorso terapeutico) a dar conto della facoltà del giudice in mancanza di esplicita pattuizione di integrare il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, attraverso la definizione (anche) della durata della frequenza. Occorre considerare, d'altronde, che il giudice, nel ratificare l'accordo tra le parti, non si limita a recepire le condizioni pattuite, ma è tenuto a verificare la conformità dell'accordo alle prescrizioni di legge. In tale prospettiva, egli non solo può, ma deve subordinare la sospensione condizionale della pena al positivo completamento dei percorsi previsti, anche quando tale condizione non sia stata espressamente inserita nell'accordo. Si tratta, infatti, di un vincolo imposto dalla normativa, la cui applicazione è prevedibile per l'imputato e non implica alcuna discrezionalità da parte del giudice;
di conseguenza, la relativa accettazione può ritenersi implicita nel momento in cui l'imputato presenta l'accordo sulla pena subordinato alla concessione della sospensione condizionale (Sez. 6, n. 30720 del 23/05/2024, [...], Rv. 286832). Da ciò discende che, qualora l'accordo negoziale contenga una specifica pattuizione avente ad oggetto la partecipazione al percorso, il ruolo del giudice si può ridurre alla determinazione della durata del programma terapeutico, che ovviamente dovrà essere modulata sulla base del parametro del "superamento con esito favorevole" del percorso di recupero. Tale soluzione è coerente con la ratio dell'istituto, che mira a garantire l'effettività della funzione rieducativa, senza trasformare la fase di ratifica in un momento di discrezionalità ulteriore rispetto alle condizioni già definite dalle parti.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
6. In ragione della natura dei reati contestati, va disposto - ai sensi dell'art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presente provvedimento l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del
processo.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
HE CU
RA OS NN IC
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