Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2023, n. 39341
CASS
Sentenza 26 giugno 2023

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Massime1

In tema di sospensione condizionale della pena, l'obbligo di partecipazione ai percorsi trattamentali di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, legge 19 luglio 2019 n. 69 (cd. "Codice rosso"), cui è subordinato il riconoscimento del beneficio in favore degli autori di reati di violenza domestica o di genere, ha un contenuto special-preventivo del tutto differente dalle altre forme di riparazione contemplate dallo stesso art. 165, essendo volto a scongiurare, attraverso la rieducazione del soggetto e con l'ausilio di esperti, il pericolo di recidivanza rispetto a tali reati, sicché è legittimo il diniego del beneficio in caso di partecipazione a programmi di recupero delle dipendenze (nella specie, tossicologica ed alcolica) privi dei suddetti requisiti di specificità.

Commentario1

  • 1Condizionale e reati violenti: ruolo del giudice (Cass. 40888/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 novembre 2024

    Il provvedimento del giudice, con cui viene subordinata la sospensione condizionale della pena nei delitti di maltrattamenti, violenza sessuale ecc. elencati dall'art. 165, quinto comma, cod. pen., ha una natura complessa e deve deve: - contenere l'avvenuto accertamento circa la presenza del consenso, libero ed informato, dell'imputato a seguire i percorsi, evincibile anche da comportamenti concludenti risultanti dagli atti processuali; - indicare l'ente/associazione che, in un'ottica individualizzata, è specializzato in ordine allo specifico reato accertato e alle caratteristiche del caso concreto (l'individuazione dell'ente/associazione non è demandabile all'UEPE ma la scelta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2023, n. 39341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39341
Data del deposito : 26 giugno 2023

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