Sentenza 29 marzo 2004
Massime • 2
Il reato di cui all'art. 734 cod. pen.(distruzione e deturpamento delle bellezze naturali), si configura in presenza di un effettivo e grave danno ambientale, che risulta anche da una diversa destinazione (lottizzazione) impressa all'opera rispetto all'autorizzazione ottenuta (residence con attrezzature sportive e per il tempo libero), tenuto conto dei rilievi attinenti alla viabilità della zona, di certo insufficiente per servire un insediamento abitativo stabile quale quello risultante dalla lottizzazione, nonché alla totale mancanza di opere di urbanizzazione al servizio dello stesso.
L'eventuale autorizzazione amministrativa, anche se regolare, non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 734 cod. pen. ma può assumere semmai rilevanza in materia di valutazione dell'elemento psicologico del reato, spettando al giudice penale di verificare, a fronte di una compromissione del paesaggio e dell'ambiente , la corrispondenza delle opere al provvedimento nonché la liceità e legittimità (ma non l'opportunità) dei relativi atti amministrativi, in quanto l'eventuale illegittimità di tali atti potrebbe essa stessa costituire elemento essenziale della fattispecie criminosa. (In conformità a tali principi la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con il quale il Tribunale della Libertà aveva rigettato l'appello proposto dal P.M. avverso il decreto del Gip che aveva disposto il sequestro preventivo di opere edilizie soltanto per il reato di lottizzazione abusiva e non anche per i reati, pure contestati, di cui al'art. 734 cod. pen. ed artt. 1 quinquies Legge 431/85 e 163 D.Lgs. 490/99 sul rilievo che la sussistenza del "fumus" fosse esclusa dalla presenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, delle quali non era ravvisabile l'illegittimità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2004, n. 32125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32125 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 29/03/2004
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - N. 626
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 022031/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) UT AN N. IL 23/06/1939;
2) DU LO N. IL 10/01/1945;
3) DU GI N. IL 12/09/1956;
4) ND FI N. IL 01/12/1959;
5) NI LA N. IL 02/11/1968;
6) TT CO N. IL 23/11/1964;
avverso ORDINANZA del 19/12/2002 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
sentite le conclusioni del P.G. Sost.Proc.Gen. Cons. Dr. Vito Monetti e l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ricorre per la Cassazione dell'ordinanza n. 26 R/02 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa il 19.12.2002 in sede di rinvio a seguito di un precedente annullamento disposto da questa Corte, e con la quale è stato rigettato l'appello presentato dal medesimo pubblico ministero avverso il decreto del Gip del 14.7.2000 con cui si era disposto il sequestro preventivo dell'area di cantiere e delle opere edilizie relative al c.d. "Villaggio Punta Pellaro" soltanto per il capo B in contestazione, cioè per il reato di lottizzazione abusiva, e non anche per i capi A e C, pure contestati e relativi ai reati di cui all'art. 734 c.p. - distruzione o deturpamento delle bellezze naturali e agli artt. 1 quinquies l. 431/85 e 163 d.lsv. 490/99 - opere eseguite senza autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, reati addebitati a LD AN, LD OL, DA PP, quali titolari della ditta ES, GL LL, LD US, quali progettisti e GA CO nella qualità di direttore dei lavori.
Lamenta il ricorrente che il Tribunale è incorso nei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione laddove ha escluso il reato ambientale in presenza di atti latu senso concessori da parte dell'autorità amministrativa di tutela e laddove ha ritenuto la insussistenza del danno ambientale in caso di variazione della destinazione d'uso.
Il ricorso è fondato nel senso in appresso specificato. Giova preliminarmente riportare i termini della vicenda per quanto rileva ai fini della presente decisione.
Il Gip di Reggio Calabria, con provvedimento del 14.7.2000, disponeva il sequestro preventivo dell'area di cantiere e delle opere edilizie relative al c.d. "Villaggio Punta Pellaro" soltanto per il capo B in contestazione, cioè per il reato di lottizzazione abusiva, e non anche - come richiesto dal pubblico ministero - per i capi A e C, relativi ai reati cui all'art. 734 c.p. e artt. 1 quinquies l. 431/85, 163 d.lsv.490/99. Il Gip rilevava che secondo il piano regolatore l'area era destinata ad "attrezzature sportive e tempo libero", che la concessione edilizia era stata rilasciata per realizzare un residence con attrezzature sportive e per il tempo libero, che in corso d'opera era stata presentata istanza di variante, che sulla scorta delle consulenze tecniche effettuate, risultava che il complesso edilizio realizzato constava di quaranta villini a due piani, strutturalmente e funzionalmente distinti ed autonomi gli uni dagli altri e dotati di accesso indipendente dall'esterno, che difettavano strutture comuni tali da ospitare, oltre ai servizi minimi per gli utenti (ristorante, bar, lavanderie, palestre ecc.), anche le attività gestionali necessarie al corrente funzionamento di un complesso turistico;
che era stato inoltre accertato che i villini erano stati per lo più prenotati da singoli acquirenti;
riteneva esistente il fumus del reato di cui al capo B sulla base della considerazione che gli accertamenti compiuti rendevano "concreto il pericolo che si voglia dare al territorio un assetto urbanistico del tutto diverso rispetto a quello previsto dal piano regolatore e tale da condurre alla permanenza stabile di un certo numero di abitanti, in modo da creare un nuovo quartiere... con il pericolo che il privato (nella specie gli indagati) si sostituisca alla p.a., nelle scelte di natura urbanistica incidendo sull'assetto del territorio e individuando i luoghi nei quali insediare i quartieri residenziali".
Relativamente ai capi A e C, il Gip dava atto che l'opera ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico imposto dalla legge Galasso, trattandosi di opera che si colloca entro la fascia di 300 mt. dalla linea di battigia (art. 1 l. 431/85) e che la medesima zona risulta altresì sottoposta al vincolo ambientale previsto dalla l. 1497/39;
escludeva tuttavia la concedibilità del sequestro per i reati di cui ai capi A e C per mancanza del fumus, atteso che risultavano concesse le autorizzazioni (autorizzazione paesaggistica n. 2124 dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria e comunicazione del 20.11.96 della Soprintendenza di Cosenza), che solo ritenendo illegittimi tali nulla osta gli stessi si potevano disapplicare, che non vi era prova di collusione tra i richiedenti e gli amministratori pubblici e che ciò lasciava presumere la buona fede degli indagati. Il Pubblico Ministero appellava il provvedimento del Gip nella parte in cui aveva negato l'estensione del titolo cautelare alle imputazioni A e C. Il Tribunale del riesame effettuava una accurata disamina degli atti autorizzatori all'esito della quale, ritenendo che le irregolarità riscontrate non ne comportavano la illegittimità, confermava il provvedimento del Gip. Il Pubblico Ministero presentava ricorso per Cassazione. Con sentenza del 18 ottobre 2001 la Terza Sezione Penale di questa Corte annullava l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame, censurando il provvedimento impugnato che sì era spinto ad esaminare il merito della questione sottoposta al suo giudizio, con particolare riguardo all'elemento soggettivo dei reati, ed aveva trascurato la valutazione dell'eventuale danno ambientale che potrebbe discendere dalle opere già realizzate e da quelle ancora in corso. Con la nuova ordinanza, il Tribunale, dopo aver ripercorso i termini della vicenda e dopo aver dichiarato di volersi adeguare alla giurisprudenza di questa Corte (sez. un. 25 marzo 1993, Gifuni) secondo cui il controllo del giudice del riesame non può investire, in relazione alle misure cautelari reali, la concreta fondatezza di un'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, osservava - quanto alla contestazione ex l. 431/85 - che la presenza delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti escludeva, appunto in linea astratta, la possibilità di ravvisare il fumus di tale reato a meno di non ipotizzare l'illegittimità degli atti autorizzatori, ciò che nella specie non era stato allegato dal ricorrente nemmeno sotto la forma della contestazione del reato di cui all'art. 323 c.p. a carico degli amministratori e dei privati interessati.
Quanto alla prescrizione imposta da questa Corte di valutare il danno ambientale, il Tribunale si rifaceva alle argomentazioni svolte dal collegio investito del riesame del provvedimento che aveva autorizzato il sequestro per il reato di lottizzazione abusiva e ne riportava ampi brani ritenuti significativi ai fini della valutazione richiesta nel caso in esame in quanto "le argomentazioni ... valgono a rappresentare come l'attribuzione di connotati di illegittimità all'opera edilizia, valutati sotto il contestato reato di lottizzazione abusiva, prescindessero radicalmente, nella loro sostanza, dai connotati strutturali dell'intervento, dato che questo, formalmente, era stato interessato da provvedimento concessorio, ma si ricollegassero, tecnicamente parlando, a uno sviamento nella destinazione del complesso"; per poi concludere come segue "Parallelamente, l'esistenza di un danno ambientale nel caso in osservazione, atteso che, ancora a livello formale l'intervento edilizio è stato autorizzato..., non può discendere acriticamente dalla ricognizione dell'esistenza dell'opera, la cui presenza era in realtà prevista, sia pure per tutt'altro fine, nell'area, tanto da essere assistita da concessione e dagli atti a questa prodromici, posti a tutela degli interessi ambientali;
ma deve, al contrario, essere ricollegata, sia pure a livello astratto nella presente fase cautelare, alla diversa destinazione dell'opera discendente dall'illecita lottizzazione. Deve cioè potersi postulare che tale diversa destinazione determini per ciò solo l'esaltazione in senso negativo di un impatto ambientale già valutato positivamente con riferimento all'intervento nella sua materialità. La mancata allegazione di elementi utili a rappresentare un simile collegamento e una tale esaltazione, e la già rilevata presenza degli atti autorizzatori, comunque assorbente sul piano formale, impedisce di ravvisare il fumus necessario per l'imposizione del vincolo anche con riferimento alla contestazione del reato di cui all'art. 734 c.p.". Tale motivazione non è corretta sotto i seguenti profili. In primo luogo, si deve osservare che per quanto riguarda la contestazione ex art. 734 c.p. non risulta preso specificamente in esame il profilo attinente al fumus, onde deve ritenersi che il Tribunale abbia ritenuto anche a questo riguardo che la presenza dei nulla osta amministrativi, di cui non sarebbe stata contestata la legittimità, valesse ad escluderlo. Ora, non risulta esatto, in linea di fatto, che il pubblico ministero non abbia allegato profili di illegittimità degli atti autorizzatori intervenuti nella specie, bastando per convincersi del contrario scorrere le osservazioni svolte dal pubblico ministero con l'originaria richiesta di sequestro relativamente al reato di cui al capo A) laddove sulla base di due consulenze tecniche, si rilevava che "l'area interessata dall'intervento di trasformazione urbanistica per la costruzione dell'asserito residence... insiste su di un territorio protetto da specifico vincolo paesaggistico e la realizzazione del progetto ES - DA determina una indebita aggressione all'area tutelata perché in atto stravolge ogni naturale assetto del territorio, anche peraltro sopprimendo la peculiare vegetazione locale ma soprattutto privando la collettività della possibilità di godere e del comprensorio litoraneo e della sua stessa veduta panoramica ", considerazioni seguite dalla espressa contestazione del valore scriminante dei nulla osta ottenuti, sia perché rilasciati da soggetti diversi da quelli competenti sia perché comunque rilasciati sulla base di una rappresentazione artificiosa delle intenzioni dei richiedenti. E alla illegittimità degli atti autorizzatori hanno fatto riferimento sia il Gip che, specialmente, il Tribunale del riesame nel suo primo provvedimento.
Inoltre si deve rilevare che in tal modo il Tribunale ha sostanzialmente ignorato il principio espresso dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 248 del 21.10.92 PM in proc. Molinari, m.u. 193416) - e dal pubblico ministero richiamato - secondo cui l'autorizzazione amministrativa, anche pienamente regolare, non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 734 c.p. ma è valutabile solo in termini di elemento soggettivo del reato. Peraltro anche a voler tenere presente il diverso orientamento espresso da questa Corte con la sentenza della Terza Sezione Penale del 6.2.96, n. 3125 Michetti ed altri m.u. 205002 secondo cui in presenza di un provvedimento dell'autorità amministrativa cui compete la gestione del vincolo posto a protezione del bene, le opere autorizzate non possono integrare il reato di cui all'art. 734 cod. pen. perché l'autorizzazione amministrativa costituisce un modo di gestione del vincolo sul luogo protetto, secondo regole alle quali la norma penale effettua rinvio, occorre tenere presente che questa giurisprudenza ha però precisato che in tale ipotesi il giudice penale non si deve limitare a prendere atto dell'esistenza di un'autorizzazione, essendo suo compito verificare, a fronte di una compromissione del paesaggio e dell'ambiente derivante da opere autorizzate dalla pubblica amministrazione, la effettiva esecuzione delle opere nei limiti in cui è stato autorizzato l'impatto territoriale nonché la liceità e legittimità (ma non l'opportunità) dei relativi atti amministrativi in quanto l'illegittimità di tali atti potrebbe essa stessa costituire elemento essenziale della fattispecie criminosa. Ora, quella della legittimità dell'azione amministrativa è problematica complessa e delicata, non necessariamente collegata alla contestazione di specifiche fattispecie criminose, difficilmente affrontabile in astratto nei ristretti limiti che caratterizzano la valutazione dei presupposti di un sequestro preventivo - di recente ribaditi da sez. un. 23.2.2000 n. 7, Mariano m.u. 215840 - stante il rischio di sconfinare nella valutazione del merito della vicenda o viceversa, come nel presente caso, di escludere aprioristicamente ogni illegittimità. Ma, a prescindere da ciò, l'ordinanza impugnata è comunque viziata per avere omesso di prendere in considerazione aspetti essenziali delle contestazioni rivolte agli indagati. Dalla lettura dei capi di imputazione originariamente formulati dal pm con la richiesta di sequestro, si evince chiaramente - e ne è prova il reato di lottizzazione di cui al capo b - che il comportamento contestato era anche quello di aver realizzato un'opera in difformità di quanto autorizzato, atteso che l'iter amministrativo seguito aveva avuto ad oggetto un complesso turistico mentre la effettiva destinazione risultava quella di un insediamento abitativo stabile.
L'accertamento dei presupposti del chiesto sequestro preventivo doveva dunque essere valutata anche con riferimento a tale specifico comportamento, rispetto al quale - per quanto attiene al fumus - non assumeva rilievo la questione della legittimità o meno degli atti autorizzatori e della allegazione di tale illegittimità su cui invece si sono esclusivamente concentrati i provvedimenti del Tribunale del riesame.
Va aggiunto che anche con riferimento alla fattispecie ex art. 1 quinquies l. 431/85 e art. 163 d.lvo 490/99, la esecuzione di lavori su beni ambientali in difformità della prescritta autorizzazione è comportamento che integra la contravvenzione. Quanto poi al danno ambientale - nel senso voluto dal Tribunale di Reggio Calabria, e cioè danno che non può discendere acriticamente dalla ricognizione della esistenza dell'opera, che era stata autorizzata, ma che deve essere ricollegato alla diversa destinazione attribuita con la lottizzazione - non è esatta l'affermazione della mancata allegazione di esso da parte del pubblico ministero;
tale rilievo non sembra infatti tenere nel debito conto le risultanze processuali ed in particolare le osservazioni contenute nella consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero (e dallo stesso riportate nel presente ricorso) attinenti alla viabilità della zona, di certo insufficiente per servire un insediamento abitativo stabile quale quello risultante dalla lottizzazione, nonché alla totale mancanza di opere di) urbanizzazione al servizio dello stesso, circostanze che sono attinenti proprio alla diversa destinazione (lottizzazione) impressa all'opera rispetto alla autorizzazione ottenuta. Lottizzazione che, è del tutto evidente, comporta un ben diverso e maggiore impatto ambientale rispetto a quella del residence con attrezzature sportive e per il tempo libero che era stato autorizzato, destinazione quest'ultima che richiama un uso transitorio degli immobili da parte di una pluralità di soggetti non proprietari cui è collegata una minore invasività del territorio. Resta dunque da accertare la sussistenza del pericolo che l'opera di fatto realizzata abbia comportato danno all'ambiente, potendosi richiamare quanto alla nozione di danno ambientale, la recente sentenza di questa Corte (sez. 3^ 29.1.2001 n. 11716, PM in proc. Matarrese m.u. 221203) secondo cui Il reato di cui all'art. 734 cod. pen. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali), si configura in presenza di un effettivo e grave danno ambientale, che risulta anche da impatti negativi di tipo percettivo-visivo, storico- culturale in dimensione locale, di quartiere e urbana, come da impatti negativi sull'ecosistema, sul paesaggio e sulla fauna. In conclusione, l'ordinanza in esame non ha compiuto una corretta valutazione dei presupposti del sollecitato sequestro preventivo, e deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2004