Sentenza 21 ottobre 1992
Massime • 2
Ai fini dell'applicazione dell'art. 734 cod. pen. è demandato sempre al giudice penale l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, indipendentemente da ogni valutazione della pubblica amministrazione, della quale - se intervenuta - il giudice dovrà - con adeguata motivazione - tenere conto. (La cassazione ha evidenziato che l'eventuale autorizzazione amministrativa non esclude la sussistenza della violazione delle bellezze naturali, ma può assumere semmai rilevanza in materia di valutazione dell'elemento psicologico o della gravità del reato, spettando unicamente al giudice penale l'accertamento del verificarsi dell'evento concretante la contravvenzione).
La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. si configura come un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette. Pertanto non è sufficiente per integrare gli estremi del reato ne' l'esecuzione di un'opera ne' la semplice alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/10/1992, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1992 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Gaetano LO COCO Presidente N. 15
1.Dot. Bernardo GAMBINO Consigliere
2. " GU UA " REGISTRO GENERALE
3. " TO LI " N. 788/92
4. " Francesco SIENA rel. "
5. " NC RI "
6. " LO LA NA "
7. " MB NG "
8. " IO AN "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal:
Procuratore Generale della Repubblica di Campobasso nel procedimento contro
NA TO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 4/10/91, con la quale il Pretore di Campobasso, sezione distaccata di Boiano, lo ha assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 734 C.P.. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco SIENA;
Sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Bruno Frangini che ha concluso per: annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 4 ottobre 1991 il Pretore di Campobasso, sezione distaccata di Boiano, ha assolto perché il fatto non sussiste TO MO dall'imputazione di cui all'art. 734 c.p., in relazione all'art. 1 legge 431/1985 contestatogli per avere, installando un cartellone pubblicitario senza l'autorizzazione della Soprintendenza, alterato le bellezze naturali in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il Pretore, pur essendo stata l'opera installata abusivamente, in assenza di autorizzazione comunale e di nullaosta della soprintendenza archeologica, ma risultando un successivo parere positivo dell'Assessorato regionale all'urbanistica all'installazione di n.30 cartelli pubblicitari da parte dell'imputato e un'attestazione favorevole della Soprintendenza. ha sostenuto che la volontà espressa "dall'amministrazione di ritenere sanato l'abuso comporta l'esclusione che i lavori e le opere eseguite siano idonei ad alterare i luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità".
Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso, deducendo la violazione dell'art. 734 C.P. in relazione all'art. 14, comma primo, della legge 29/6/39 n.1497 sulla protezione delle bellezze naturali, per la mancanza dell'autorizzazione regionale nel momento dell'accertamento del fatto e per essere sufficiente ad integrare l'infrazione la mera abusiva collocazione dei cartelli in zona paesaggisticamente protetta e non anche la verificazione effettiva e concreta del danno ambientale, trattandosi nella specie di reato di danno presunto e non già di danno concreto.
Con ordinanza 6 luglio 1992 la terza sezione penale di questa Corte ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, avendo rilevato che "sul tema della valutazione del danno arrecato al paesaggio esiste contrasto di giurisprudenza".
MOTIVI LA DECISIONE
La questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite é se il giudice penale possa procedere alla valutazione del danno arrecato al paesaggio in maniera autonoma e distinta da quella della pubblica amministrazione. E, quindi, se in presenza di un atto amministrativo autorizzatorio il giudice conservi o meno la possibilità di ritenere ugualmente l'esistenza della contravvenzione.
Occorre, però, premettere che nel caso in esame il ricorrente non si duole della ritenuta mancanza di un potere esclusivo del giudice nell'accertamento del fatto, in quanto riconosce la competenza in materia della soprintendenza, ma ritiene che la mancanza dell'atto amministrativo al momento della commissione del fatto sia sufficiente per l'affermazione della responsabilità a nulla rilevando la successiva autorizzazione, trattandosi nella specie di reato di danno presunto.
In sostanza, quindi, il ricorrente deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione fatta dal Pretore del danno previsto dalla norma, non come presunto, bensì come concreto. È bene dare subito una risposta a questa argomentazione, posta a fondamento del ricorso, ricordando che vi é giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte Suprema a sezioni semplici e a sezioni unite (Sez. III 27/10/84 n. 9268 ric. Dolce;
Sez. II 12/12/85 n. 11901 ric. Ferrandino;
Sez. II 7/9/89 n. 11814 ric. Giorgi;
Sez. Un.8/5/89 n. 6883 ric. Liberati), secondo cui la contravvenzione di cui all'art. 734 C.P. si configura come un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette.
Pertanto non é sufficiente per integrare gli estremi del reato né l'esecuzione di un'opera, né la semplice alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, ma accorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali.
Ribadita la giurisprudenza citata, stante la mancanza di valide argomentazioni giuridiche contrarie rispetto a quelle esposte nella giurisprudenza citata, la Corte ritiene che ciò non basti per confermare la sentenza impugnata, dovendosi affrontare anche la questione per cui vi é stata la rimessione del ricorso alle sezioni unite, che riguarda la valutazione del danno in concreto. Sul punto si sono formati due orientamenti giurisprudenziali:
secondo il primo rientra nell'esclusivo potere del giudice accertare se in concreto l'opera eseguita abbia distrutto, alterato, deturpato od occultato le bellezze naturali soggette al vincolo paesaggistico, indipendentemente dalla concessione o dell'autorizzazione o del nullaosta amministrativo (Sez. II 27/3/84 n. 2854 ric. Di Loreto;
Sez. III 6/5/85 n. 4168 ric. Gianotta;
Sez. II 23/2/88 n. 2526 ric. Andreola;
Sez. II 16/3/90 n. 3695 ric. Montuoso). In queste decisioni si è sottolineata l'autonomia della tutela penale da quella amministrativa, la non vincolatività per il giudice del giudizio tecnico espresso dall'organo amministrativo;
la possibile incidenza dell'autorizzazione amministrativa solo sull'elemento psichico.
Il secondo orientamento sostiene, invece, che in presenza di un provvedimento dell'autorità amministrativa, cui compete la gestione del vincolo posto a protezione del bene ambientale, le opere autorizzate non possono integrare il reato di cui all'art. 734 C.P., perché l'autorizzazione costituisce un modo di gestione del vincolo sul luogo protetto secondo regole alle quali la norma penale effettua rinvio (Sez. III, 29/4/87, n. 5257 ricorso Ricotti);
che, in presenza di autorizzazione, al giudice penale è dato esclusivamente il potere - dovere di sindacare l'atto amministrativo, disapplicandolo ove lo riconosca illegittimo (Sez. III 24/2/87 n. 2515 ric. Colasante); che il parere favorevole della Commissione dei beni culturali esclude che vi sia stata alterazione dei luoghi soggetti alla speciale protezione (Sez. III 16/2/83 n. 1372 ric. Chianese); che spetta alla pubblica amministrazione la valutazione comparativa degli interessi, non potendo il giudice penale sindacare o disapplicare l'atto amministrativo per ritenuta illegittimità in relazione alla mancata tutela dell'interesse protetto dall'art. 734 C.P., (Sez. II 22/8/88 n. 8974 ric. Zambon). Tra i due menzionati orientamenti si ritiene più corretto giuridicamente il primo.
Si deve, infatti, osservare che la tecnica normativa adottata nella descrizione della fattispecie penale dell'art. 734 c.p. pone in risalto che la materialità del reato consiste nella distruzione o alterazione, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, delle bellezze naturali dei luoghi soggetti a speciale protezione.
Dovendo il giudice, pertanto, accertare se in concreto vi sia stata distruzione o alterazione del bene protetto, è evidente, anche per le ragioni esposte in precedenza in tema di qualificazione della fattispecie penale in questione come reato di danno, che spetti solo al giudice in sede penale verificare se tale danno vi sia stato. Poiché tale obbligo incombe sul giudice, il nullaosta o l'atto autorizzativo rilasciato dall'autorità amministrativa non può esercitare influenza all'interno del giudizio penale, posto che l'unico presupposto richiesto dalla norma è la sottoposizione a protezione di determinate bellezze naturali ("luoghi soggetti a speciale protezione dell'autorità").
Ciò significa che il reato in esame può essere realizzato solo con riferimento a determinati beni, rispetto ai quali la P.A. abbia posto il vincolo previsto dalla legge n. 1497/39 ovvero che siano compresi nell'elenco contenuto nell'art. 1 legge n. 431/85; nessun altro riferimento è fatto nella norma a provvedimenti autorizzativi della P.A..
Al riguardo la prevalente dottrina amministrativa ha sottolineato come esuli dalla potestà autorizzativa la facoltà sia di parziale rimozione, sia di aggravamento della tutela prevista dal vincolo. Infatti l'autorizzazione è qualificata atto di livello inferiore rispetto al provvedimento impositivo del vincolo.
Va, poi, osservato che a differenza delle norme contemplanti i reati in materia edilizia (ad es.: art. 17 lett. b legge n. 10/77 e, ora, art. 20 lett. b legge n.10/77 e, ora, art, 20 lett. b legge n.47/85), che contengono un espresso riferimento alla concessione amministrativa, nessun richiamo ad atti autorizzativi amministrativi si rinviene, come s'è già detto, nella norma in esame. E ciò è evidente conseguenza del fatto che esiste una netta differenza nella previsione normativa tra il reato edilizio e quello di cui all'art. 734 c.p.: il primo - siccome osservato in dottrina - è un reato di condotta (costruzione di un'opera senza concessione), che prescinde dalla realizzazione di un evento naturalistico;
il secondo, invece, richiede un preciso evento, costituito dalla distruzione o alterazione dei luoghi protetti.
Tale netta differenza esclude che possano essere adattati al reato in esame i risultati della giurisprudenza in tema di violazioni edilizia (come, ad esempio, il richiamo alla sentenza Sez. Un.31/1/89 ric. Giordano in tema di sindacato dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario).
In conclusione l'autorizzazione amministrativa non esclude la sussistenza della violazione delle bellezze naturali, ma può assumere semmai rilevanza in materia di valutazione dell'elemento psicologico o della gravità del reato, spettando unicamente al giudice penale l'accertamento del verificarsi dell'evento concretante la contravvenzione.
Non par dubbio, poi, che l'eventuale esistenza di un provvedimento autorizzatorio imponga al giudice un più rigoroso obbligo di motivazione, qualora non ne condivida la motivazione per una corretta confutazione delle argomentazioni in esso contenute. S'impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata per un nuovo esame da parte del giudice di merito, che si atterrà al seguente principio di diritto: in tema di applicazione dell'art. 734 c.p. è demandato sempre al giudice penale l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, indipendentemente da ogni valutazione della P.A., della quale - se intervenuta - il giudice dovrà con adeguata motivazione tenere conto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Pretura Circondariale di Campobasso.
Roma, 21/10/1992.