Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/10/1992, n. 248
CASS
Sentenza 21 ottobre 1992

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Ai fini dell'applicazione dell'art. 734 cod. pen. è demandato sempre al giudice penale l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, indipendentemente da ogni valutazione della pubblica amministrazione, della quale - se intervenuta - il giudice dovrà - con adeguata motivazione - tenere conto. (La cassazione ha evidenziato che l'eventuale autorizzazione amministrativa non esclude la sussistenza della violazione delle bellezze naturali, ma può assumere semmai rilevanza in materia di valutazione dell'elemento psicologico o della gravità del reato, spettando unicamente al giudice penale l'accertamento del verificarsi dell'evento concretante la contravvenzione).

La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. si configura come un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette. Pertanto non è sufficiente per integrare gli estremi del reato ne' l'esecuzione di un'opera ne' la semplice alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/10/1992, n. 248
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 248
    Data del deposito : 21 ottobre 1992

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