Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
Il diritto alla riservatezza - il cui fondamento normativo va ravvisato, al di là dalla sussistenza di altre e più specifiche previsioni, nell'art. 2 della Carta fondamentale - consiste nella tutela di situazioni e vicende di natura personale e familiare dalla conoscenza e curiosità pubblica, situazioni e vicende che soltanto il relativo protagonista può decidere di pubblicizzare ovvero di difendere da ogni ingerenza - sia pur realizzata con mezzi leciti e non implicante danno all'onore o alla reputazione o al decoro - che non trovi giustificazione nell'interesse pubblico alla divulgazione; la lesione di tale diritto può aversi, sia con riguardo a persona nota, sia ignota, benché, quanto alla prima, può più facilmente operare il meccanismo di cui all'art. 97 della legge d'autore, con la conseguenza che una pubblicazione (nella specie, di fotografie) che avvenga senza il consenso dell'interessato ben può accompagnarsi ad un'esigenza pubblica di informazione, del pari costituzionalmente tutelata. La lesione del suddetto diritto è configurabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., al quale, peraltro, non consegue un'automatica risarcibilità, dovendo il pregiudizio (morale e/o patrimoniale) essere provato secondo le regole ordinarie, quale ne sia l'entità e quale sia la difficoltà di provare tale entità.
Commentari • 8
- 1. Tutto a portata di click: quando il diritto all’informazione deve arrendersi dinanzi al diritto all’oblioAngelo Ciarafoni · https://www.iusinitinere.it/
Cass. Civ., Sez. I, Ord. (ud. 26-02-2021) 31-05-2021, n. 15160 Il diritto di ogni persona all'oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, qualora sia pubblicato sul web un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la deindicizzazione dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, …
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Il diritto alla riservatezza si declina come diritto alla protezione dei dati personali, destinato ad operare oltre la sfera della vita privata, con garanzia all'individuo dell'autodeterminazione decisionale e del controllo sulla circolazione dei dati, in una prospettiva che è quella del diritto alla protezione dell'identità personale nei diversi contesti di vita. In materia di diritto all'oblio là dove il suo titolare lamenti la presenza sul web di una informazione che lo riguardi - appartenente al passato e che egli voglia tenere per sè a tutela della sua identità e riservatezza - e la sua riemersione senza limiti di tempo all'esito della consultazione di un motore di ricerca avviata …
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Con sentenza n. 15240, depositata il 3 luglio 2014, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato che la lesione del diritto alla privacy è un illecito che dà luogo a responsabilità extra contrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.. La Corte ha tuttavia stabilito che ad esso non consegue un'automatica risarcibilità del danno subito, che deve essere, infatti, provato dal danneggiato secondo le regole ordinarie. Con ricorso ex art. 152 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, parte ricorrente (un assistente di Polizia penitenziaria), aveva chiesto al Tribunale di Bologna che fosse accertata l'illegittimità del trattamento dei propri dati sanitari compiuto dal Ministero …
Leggi di più… - 5. Danno da lesione della privacy va provato secondo le regole ordinarieAccesso limitatoMichele Iaselli · https://www.altalex.com/ · 30 agosto 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4366 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. CARDUCCI 4, presso l'avvocato BIANCHI ALBERTO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAN PAOLO CHIESI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PI IM SRL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 09385/00 proposto da:
PI IM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 presso l'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELLO TORRICELLI, ANDREA TORRICELLI, SUSANNA MARGARETHA LOSCH, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LU NA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 228/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata l'8/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CHIESI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il ricorrente incidentale, l'Avvocato TORRICELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN LU conveniva davanti al tribunale di Firenze la srl TT Immagine chiedendone la condanna al risarcimento del danno cagionato con la pubblicazione di tre sue foto risalenti a circa venticinque anni prima, che la ritraevano durante una sfilata di moda nella quale ella prestava la sua opera come indossatrice. Allegava la mancata richiesto del suo consenso alla pubblicazione ai sensi dell'art. 97 della legge sul diritto di autore. Resisteva la TT rilevando che le foto, nelle quali peraltro la attrice non era riconoscibile ritraevano in realtà il vestito;
che il volume nel quale erano state pubblicate aveva carattere storico culturale cosicché era escluso qualunque intento di profitto e non si configurava alcun danno alla persona, che l'immagine non aveva alcun valore di mercato e le foto non avevano carattere discreditante.
Il Tribunale accoglieva la domanda della LU condannando la TT al pagamento della somma di L. 10.000.000 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali.
Proponeva appello la TT ribadendo la mancanza del fatto illecito prima ancora della assenza di danno. Proponeva appello incidentale la LU dolendosi della esiguità della misura del risarcimento. La Corte Fiorentina accoglieva l'appello della TT, e respingeva quello incidentale. Il secondo giudice premesso che l'onere della prova circa l'esistenza di un danno incombe su quegli che ne chiede il risarcimento, affermava che non era emerso alcun profilo di danno al patrimonio della donna.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione EN LU con tre motivi. Resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato la srl TT Immagine. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
2. Con il primo motivo di ricorso la LU lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cc, degli artt 10 e 2043 cc e 96 e 97 della legge n. 633 del 1941, (L.A.). Sostiene che la sentenza impugnata ha fatto cattivo governo dei principi della materia dimenticando che quanto alla lesione della riservatezza delle persone non note, riguardo alle quali non è possibile provare in modo esatto il danno, è legittimo il ricorso alla presunzione e soprattutto alla equità come ha fatto il Tribunale.
3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cc e dell'art. 3 della Costituzione, degli artt. 10 e 2043 cc ed ancora degli artt. 96 e 97
L.A. Sostiene che negare l'applicazione della liquidazione equitativa al caso del pregiudizio alla riservatezza della persona non nota implica una disparità di trattamento tra essa e la persona nota.
Quest'ultima infatti in virtù della più facile quantificazione del danno dipendente dal valore di mercato del suo nome sarebbe tutelata, mentre la persona non nota dovrebbe tollerare le intrusioni nella sua sfera privata senza poter reagire. Sostiene ancora che se il consenso alla pubblicazione della predetta antica foto fosse stato richiesto ella avrebbe ben potuto pattuire un compenso.
4. Con il terzo motivo. La ricorrente lamenta la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa la quantificazione del danno. Rileva che la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del pregiudizio preteso senza alcuna motivazione ma in modo puramente assertivo.
5. I tre motivi, in parte sovrapponibili, sono connessi e vanno pertanto esaminati insieme.
Osserva il collegio che come questa Corte Sprema ha avuto modo di precisare anche di recente, il diritto alla riservatezza consiste nella tutela di situazioni e di vicende personali e familiari dalla curiosità e dalla conoscenza pubblica. Si tratta di situazioni che solo quegli che le ha vissute può decidere di pubblicizzare e che ha diritto di difendere da ogni ingerenza, sia pure condotta con mezzi leciti e non implicante danno all'onore o alla reputazione o al decoro, che non trovi giustificazione nell'interesse pubblico alla divulgazione. La fonte primaria di tale diritto, ancorché esso sia previsto in altre e più specifiche norme quali quelle della legge sul diritto di autore invocata dalla ricorrente, è l'art. 2 della costituzione, e la sua violazione da luogo a fatto illecito i cui effetti pregiudizievoli sono risarcibili. (cass. n. 5658 del 1998). La lesione di tale diritto dunque può aversi sia con riguardo alla persona nota e sia con riguardo alla persona non nota, benché, come pure la giurisprudenza della Corte Suprema ha chiarito, quanto alla persona nota è più facile che operi la previsione dell'art. 97 l.a.
ovvero che la pubblicazione della fotografia (ritratto, nella formula della legge) possa avvenire anche senza il consenso dell'interessato ovvero legittimamente, giacché si accompagna ad una esigenza pubblica di informazione, del pari costituzionalmente tutelata, (cass. nn. 1503 del 93, 2527 del 1990, ex multis). Al predetto carattere di illecito peraltro non consegue un'automatica risarcibilità, giacche non è a parlarsi di anno in re ipsa, ma invece il pregiudizio, morale o patrimoniale che sia, attesa la maggiore ampiezza dell'illecito in questione rispetto a quello che si realizza nel caso di lesione del decoro, dell'onore o della reputazione, deve essere provato secondo le regole ordinarie. La parte che chiede il risarcimento del danno prodotto da tale illecito dunque deve provare il pregiudizio alla sua sfera patrimoniale o personale, quale ne sia l'entità e quale che sia la difficoltà di provare tale entità.
Orbene nel caso di specie il secondo giudice ha escluso la sussistenza di qualunque profilo di pregiudizio.
Osserva il collegio che in relazione a tale statuizione non vengono in rilievo i principi sostenuti dalla ricorrente circa la configurabilità di una danno alla persona cosiddetta non nota, a suo dire esclusa dalla sentenza impugnata. Nè vengono in rilievo i presupposti di cui all'art. 1226 cc che legittimano il giudice alla determinazione del danno secondo equità. Infatti anzitutto la corte non ha affatto escluso in astratto che la persona non nota possa risultare danneggiata dall'illecita pubblicazione del ritratto, bensì ha escluso che la parte soltanto in concreto abbia ricevuto pregiudizio e pertanto non si è affatto preoccupata di stabilire se nella vicenda il primo giudice ha fatto buon uso del potere equitativo di cui alla norma citata. Essa si è occupata come s'è detto del presupposto a monte di quale risarcibilità e di qualunque criterio di determinazione del danno.
Le doglianze di violazione di legge sono infondate.
Quanto alla ultima doglianza relativa alla motivazione delle accertata esclusione del predetto pregiudizio va osservato che la corte fiorentina sia pure in modo sintetico dopo aver espressamente ribadito la necessita della prova del pregiudizio nella specie di natura patrimoniale, ha rilevato la assenza di qualunque profilo ad esso relativo. A fronte di tale accertamento la generica doglianza del ricorrente non indica alcuna circostanza che l'istruttoria avrebbe fatto emergere ovvero di cui la istruttoria si sarebbe dovuta occupare. La parte dietro la doglianza di mancanza di motivazione cela l'equivoco di ritenere il predetto pregiudizio patrimoniale, oggetto della decisione fiorentina, derivante automaticamente dalla lesione delle norme di diritto che pretende. Anche tale doglianza è infondata.
6. L'esame del ricorso incidentale, che è condizionato all'accoglimento del principale è assorbito dalla predetta infondatezza.
7. Il ricorso principale deve essere rigettato. Deve essere dichiarata assorbita la trattazione di quello incidentale. La ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 100,00, oltre agli onoraci che liquida in euro 1500,00.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003