Sentenza 24 gennaio 2001
Massime • 1
Il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell'ordinanza custodiale, ex art.309, comma 2, cod. proc. pen., decorre, nel caso di imputato latitante, dalla notifica a costui dell'ordinanza custodiale nelle forme di cui all'art.165 cod. proc. pen., senza che possa ritenersi equipollente alla notificazione rituale predetta la pregressa conoscenza "aliunde" acquisita del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2001, n. 14388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14388 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1.Dott. MOCALI PIERO Presidente del 24/01/2001
2.Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
3.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 390
4.Dott. GIRONI EMILIO rel. est. Consigliere REGISTRO GENERALE
5.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 035061/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ GI N. IL 25/02/1978
avverso ORDINANZA del 05/07/2000 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Iadecola per il rigetto Udito il difensore Avv. Tropiano
Motivi della decisione
Avverso l'ordinanza in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di un provvedimento custodiale proposta nell'interesse di CA GI ritenendone la tardività, il difensore ha proposto ricorso per pretesa violazione dell'art. 309, co. 2, c.p.p., sull'assunto che l'invocata pregressa conoscenza del provvedimento da parte del soggetto latitante - desunta dalla proposizione in data 20/03/2000 di un'istanza di revoca della misura a firma dello stesso CA - non poteva ritenersi esauriente ed idonea a consentire un'efficace difesa, dovendosi - pertanto - il termine per la presentazione della richiesta di riesame far decorrere dall'esecuzione del provvedimento custodiale.
Il ricorso è fondato.
A quanto è dato comprendere dal tenore del provvedimento impugnato e, segnatamente, dalla locuzione "sebbene non risulti agli atti la notifica al latitante presso il difensore", nel caso di specie non vi è prova dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza custodiale all'indagato latitante nelle forme di cui all'art. 165 c.p.p., da cui l'art. 309 co. 2 fa decorrere per detto indagato il termine per la proposizione della richiesta di riesame, senza in alcun modo prevedere l'equipollenza a tale notificazione della pregressa conoscenza del provvedimento "aliunde" acquista;
la seconda parte del citato art. 309 co. 2 si limita, infatti, a stabilire che, anche ove sia avvenuta la notificazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 165, il termine decorre dall'esecuzione della misura ove l'interessato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento, in tal modo rimettendo, sostanzialmente, in termini l'indagato o l'imputato per la proposizione della richiesta ed ampliandone, pertanto, piuttosto che comprimerne, le garanzie.
In difetto di notificazione dell'ordinanza custodiale al latitante ex art. 165 c.p.p. deve, dunque ritenersi che il termine di cui all'art.309, co. 2, c.p.p. non sia mai cominciato a decorrere, e nessuna rilevanza può a tal fine attribuirsi alla conoscenza di fatto del provvedimento altrimenti acquista dal suo destinatario.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Si provveda ex art. 94, co. 1 ter, norme att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001