Sentenza 29 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2002, n. 4625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4625 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
046 2 5 /0 2 REPUBBLICA IN NOME DEL POP ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione a decreto SEZIONE TERZA CIVILE ingiuntivo Emesso in favore del terzo surrogato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 23146/99 Dott. UI RA DI NANNI - Rel. Consigliere Cron. 10620 - Consigliere Dott. Italo PURCARO Rep. 1968 Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere cokte SAZIONE Dott. Bruno DURANTE - Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti € 3.10 B--4-MAR- sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE COLACEM SPA, (già INDUSTRIA CEMENTI FELICE RUSCONI SPA), con in Gubbio (Pg), in persona del legale €0,77. 1.1500 CANCILLER rappresentante pro tempore Sig. Franco Colaiacovo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che 6040377 la difende anche disgiuntamente agli avvocati ADELMO CAVALAGLIO, MASSIMO DATTRINO, giusta delega in atti;
6040379 - ricorrente
contro
OL RI, OL IN, OL CA, 2001 elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, 2230 presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BERNARDI , che 1 li difende, giusta delega in atti;
controricorrenti avversO la sentenza n. 215/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, Sezione Civile, emessa il 17/06/99 depositata il 24/08/99 (R.G. 117/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/01 dal Consigliere Dott. UI RA DI NANNI;
udito l'Avvocato Romano VACCARELLA;
udito l'avvocato Giuseppe BERNARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del I, II e III motivo e l'accoglimento del IV motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. EN, RI e RA SO hanno ottenuto dal presidente del tribunale di Spoleto decreto ingiun- tivo di condanna della Società Industrie Cementi EL NI spa (di seguito: Società NI) a pagare loro la somma di oltre lire 2.400.000.000. I ricorrenti avevano dichiarato di agire come terzi surrogati dalla CA RA nel credito da questa vantato verso la spa IMI SIM, a sua volta creditrice della Società NI. La spa CO, incorporante la Società NI, 2 con atto di citazione del 12 gennaio 1995 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo, tra l'al- tro, che i SO avevano prestato garanzia solo in fa- vore di GU LO OL ON e non della Socie- tà NI e che quindi non ricorrevano i presupposti della surrogazione verso la Società NI. Nell'opposizione la Società CO ha anche di- chiarato che il OL, agente, Consob, aveva fatto da mediatore nella conclusione di un contratto derivato di "swap" che essa aveva concluso con la IMI SIM ed as- sistito da garanzie varie, tra le quali non figurava quella pignoratizia prestata dai SO.
2. L'opposizione è stata accolta ed il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che non si poteva configurare né la surrogazione, né l'azione di regresso ai sensi dell'art. 2871 cod. civ., che pure era stata indicata dai SO.
3. La decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Perugia con sentenza del 24 agosto 1999, la quale ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte di appello ha dichiarato che la CA Fi- deuram, realizzando il pegno, aveva il potere di surro- gare i SO nei diritti che la CA vantava verso la Società NI ed ha aggiunto che ricorrevano anche i presupposti per la surrogazione legale in favore dei 3 SO.
4. Per la cassazione della sentenza la spa CO ha proposto ricorso. Resistono con controricorso EN, RI e Fran- ca SO, che hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in quattro motivi, per intendere i quali occorre partire dalla ricostruzione dei rapporti tra le parti di questo giudizio per come, in fatto, sono riportati nella sentenza impugnata.
1.1. EN, RI e RA SO nel 1993 ave- vano costituito in pegno, in favore della CA Fideu- ram, titoli di Stato di loro proprietà del valore di lire 2.400.000.000, a garanzia di un credito concesSO dalla CA a GU LO OL ON, mediante apertura di credito in conto corrente per il rilascio di fideiussioni, che il OL, già prima della CO- stituzione del pegno, aveva utilizzato, ottenendo, sem- pre dalla CA, il rilascio di fideiussioni, per com- plessive lire 2.400.000.000, in favore della spa IMI SIM a garanzia degli impegni assunti verso quest'ultima dalla Società NI con contratto derivato di "swap". Poiché la Società NI non aveva provveduto ad adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di "swap", la IMI SIM aveva escussO la garanzia prestata 4 dalla CA RA e questa, dopo avere avvertito il OL, aveva pagato il debito alla IMI SIM mediante addebito sul conto corrente del OL ed aveva invi- tato prima il OL e poi i SO a pagare la somma di lire 2.400.000.000, avvertendo questi ultimi che, in caso di mancato pagamento, avrebbe provveduto alla rea- lizzazione coattiva del pegno. Venduti i titoli, la CA RA, con lettera del 29 novembre 1994, aveva rilasciato ai SO quie- tanza che è così riportata nel ricorso per cassazione: "In conseguenza della avvenuta realizzazione in data 15.11.1994, del pegno da Voi costituito a nostro favore per conto del Signor GI ON GU LI, a garanzia della fideiussione da noi emessa a favore del- la Società IMI SIM spa e da questa escussa, e per conto della Società INDUSTRIA CEMENTI FELICE RUSCONI spa, con la presente Vi surroghiamo nei nostri diritti, ex art. 1201 C.C., nei confronti del Sig. GI ON GU LI e della Società INDUSTRIA CEMENTI FELICE RUSCONI spa, per l'importo di lire 2.425.081.473".
1.2. La decisione della Corte di appello è critica- ta con i motivi di seguito esposti.
1.3.1. Il primo motivo pone in discussione i pre- supposti della surrogazione, volontaria e legale, e vi è dichiarato che i SO non potevano essere surroga- 1 05 ti, ma avevano piuttosto azione di regresso nei diversi diritti della CA verso la Società NI. La ricorrente, a conforto di questa affermazione, sostiene che tra le parti si erano creati "due sistemi negoziali triangolari"; nel primo vi figuravano la So- cietà NI e la spa IMI SIM, i cui diritti erano ga- rantiti da garanzia accessoria prestata dalla CA Fi- deuram;
il secondo vedeva come parti la CA RA ed il OL in favore del quale la prima aveva con- cesso una apertura di credito, poi garantita dai Sola- ni. In virtù dell'autonomia dei due sistemi, la garan- zia prestata dai SO per il secondo rapporto non po- teva essere ricondotta al primo. L'autonomia dei due sistemi, oltre che dall'estra- neità formale della Società NI rispetto all'atto costitutivo di pegno, è individuata dalla Società Cola- cem nella estraneità sostanziale della stessa Società alla garanzia pignoratizia ed all'oggetto di questa. Questo comportava, secondo la ricorrente, che la Società NI, rimasta estranea al rapporto di pegno, non poteva "subire né l'azione di surrogazione, né quella di regresso da parte di terzi datori". Infatti, il OL e la Società NI non potevano essere considerati una "sorta" di condebitori solidali passivi della CA RA, perché mancava l'identità del de- 6 bito, chiesta dall'art. 1292 cod. civ. come presupposto caratterizzante la solidarietà passiva, che avrebbe consentito di escutere l'uno o l'altro debitore. Nella tesi della ricorrente ciò comportava che la Corte di appello, prima di ammettere la surrogazione, avrebbe dovuto porsi il problema del come i SO (terzi rispetto al rapporto intercorso tra la Società NI e la IMI SIM) potessero acquistare diritti di credito diversi da quello per il quale avevano procura- to il soddisfacimento e del perché la pretesa dai Sola- ni, non azionabile in via di regresso ai sensi degli artt. 1951 e 2871 cod. civ., lo fosse in via si surro- gazione. In definitiva -con il primo motivo è addebitato alla Corte di appello di avere consentito la surroga- zione dei SO in un diritto di credito diverso da quello che essi avevano soddisfatto.
1.3.2. Con il secondo motivo sono mosse censure al- la configurazione della surrogazione legale, la quale, peraltro, è stata riconosciuta dalla sentenza impugnata solo in via subordinata.
1.3.3. Il terzo motivo si riferisce specificamente riconoscimento della surrogazione per volontà del al creditore. La ricorrente, dopo avere riportato il contenuto della dichiarazione di surrogazione, che è stato rife- rito, addebita alla sentenza impugnata i seguenti erro- ri. In primo luogo, di avere ritenuto che la garanzia pignoratizia era stata prestata dai SO non solo in favore del OL, ma anche della Società NI. La Società CO ripete, invece, che la garanzia pigno- ratizia era stata prestata dai SO solo in favore del OL e non anche in favore della Società Rusco- ni, come si ricavava dalla scrittura privata costituti- va del pegno e dall'autonomia dei rapporti prima indi- cata. In secondo luogo, di avere affermato che realizza- zione del pegno e la surrogazione erano avvenute con- come richiesto dall'art. 1201, seconda temporaneamente, parte, cod. civ.
2. I motivi esposti si possono riunire in tre grup- pi. Nel primo gruppo stanno le censure contenute nei motivi primo e terzo, i quali saranno esaminati con- giuntamente per la loro evidente connessione. Nel secondo gruppo sta il secondo motivo, che ri- guarda la surrogazione legale. Nell'ultimo gruppo sta il quarto motivo che si ri- ferisce all'autonomo problema dei poteri del giudice 8 dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
3. Le censure contenute nel primo gruppo debbono essere esaminate secondo un ordine logico, che parte dalla corretta formulazione della dichiarazione di sur- rogazione (criticata nel terzo motivo), passa attraver- so la configurazione di un diritto dei SO di essere surrogati nei diritti verso la Società NI e giunge alla conclusione che il credito per il quale i SO erano stati surrogati non era diverso da quello da essi soddisfatto con il pagamento (conclusioni criticate con il primo motivo del ricorso).
3.1. La dichiarazione di surrogazione è stata già riportata nei suoi termini formali. Da essa non è consentito trarre la conclusione che pagamento e surrogazione non siano avvenuti "contempo- raneamente" come richiesto dall'art. 1201 citato. A tanto conducono due considerazioni che, stando su piani diversi, possono essere svolte entrambe. La prima considerazione muove dalla lettura della dichiarazione di surrogazione. In questa è detto che la surrogazione era compiuta conseguenza" della realizzazione del credito da "in parte della CA RA. L'espressione "in conseguenza" è stata interpretata dalla sentenza impugnata come sinonimo di "contempora- neamente". Infatti, la Corte di appello ha rinvenuto nella lettera del 1994 la quietanza di pagamento e la dichia- razione di surrogazione del terzo. Non v'è ragione di intendere l'espressione in ma- niera diversa, perché si tratta di interpretazione di un fatto (in questo caso il documento), la quale appar- tiene insindacabilmente al giudice del merito, che ha attribuito al termine un significato temporale, come è anche corretto ritenere. seconda considerazione muove dal principio che La il pagamento effettuato dal terzo, non per spirito di liberalità, ha una connotazione volitiva precisa: di conseguire la surrogazione. Infatti, sarebbe solo scolastico ritenere che il terzo metta a disposizione del creditore quanto questi avrebbe potuto conseguire dal suo debitore, senza avere prima indicato la direzione del pagamento: di essere surrogato nella direzione indicata. Nella specie era consentito ritenere che i SO avessero acconsentito a che la CA RA realiz- zasse il pegno, sul presupposto che il ricavato della vendita del pegno fosse destinato all'estinzione del credito della CA e consentisse loro di surrogarsi a questa. 10 3.2.1. Né si può opporre che - richiamando l'art. 9 delle condizioni generali della scrittura di pegno e le disposizioni degli artt. 2797 cod. civ. ed 83 delle di- sposizioni di attuazione di detto codice la Corte di appello abbia ricostruito le modalità di realizzazione della garanzia pignoratizia in base ad una semplice supposizione, neppure allegata dai SO e non risul- tante dalla documentazione prodotta in causa.
3.2.2. L'art. 2796 cod. civ. dispone che, scaduto e rimasto insoddisfatto il credito garantito, il credito- re pignoratizio "per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secon- do le forme stabilite" dal successivo art. 2797. Quest'ultima norma, а sua volta, dispone quanto se- gue. Prima di procedere alla vendita, il creditore pi- gnoratizio deve effettuare al debitore l'intimazione di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita (primo comma). Al- l'esecuzione forzata può essere fatta opposizione (dal debitore e) dal terzo datore (terzo comma). Se il comportamento tenuto dalla CA RA (creditore pignoratizio) si confronta con le forme ora indicate, si riscontrerà la perfetta coincidenza di queste a quello e si ricaverà che la sentenza impugnata 11 non si fonda su una supposizione, ma sulla corretta in- terpretazione della forma richiesta dalla legge per la realizzazione del pegno. D'altra parte, la Società CO non ha neppure allegato, come era suo onere, che la realizzazione del pegno sia avvenuta in maniere diversa da quella specia- le indicata dalla Corte di appello.
4. Superato il problema della correttezza formale della surrogazione, si deve ora affrontare quello sul quale, come è stato anticipato, la ricorrente si è mag- giormente diffusa e che si riferisce alla diversità dei rapporti obbligatori facenti capo alla CA RA come elemento ostativo alla configurazione della surro- gazione.
4.1. La discussione sul punto innanzitutto deve es- sere sgombrata dalla suggestione dell'argomento che la surrogazione non può riguardare un diritto diverso da quello di cui il terzo, con il pagamento, ha procurato il soddisfacimento. L'argomento è utilizzato dalla ricorrente per ob- biettare che il pagamento attribuiva ai SO la tito- larità del solo diritto che la CA RA vantava verso il OL e non del diverso e distinto diritto di credito della stessa CA verso la Società NI. L'obbiezione è frutto di una errata lettura dei 12 principi elaborati da una parte della dottrina in tema di effetti della surrogazione sul rapporto obbligatorio e di una petizione di principio.
4.2. Infatti, la dottrina indicata dalla ricorrente a conforto dell'obbiezione, affrontando il problema de- gli effetti della surrogazione sul rapporto obbligato- rio, si è preoccupata soltanto di inquadrare il fenome- no surrogatorio nell'ambito più generale della succes- sione sia per confermare che l'effetto successorio, de- terminato dalla surrogazione, si verifica esclusivamen- te nel diritto di credito soddisfatto, sia per distin- guere la surrogazione dalle cessioni legali, nelle qua- li il terzo subentra in un diritto diverso da quello di cui ha provocato il soddisfacimento. La dottrina, cioè, non ha affermato che il credito soddisfatto deve appartenere ad un unico rapporto ob- bligatorio, ma si è limitata a ribadire che vi deve es- sere corrispondenza tra surrogazione e credito soddi- sfatto. Questa corrispondenza non è negata nella sentenza impugnata.
4.3. La petizione di principio sta nell'affermazio- che la CA RA avesse surrogato i SO in ne un credito diverso da quello che la stessa CA aveva verso la Società NI. 13 Al riguardo, indicare che nel contratto costitutivo del debito della Società NI verso la spa IMI SIM non erano contemplate garanzie prestate da terzi diver- si dalla CA RA è un fuor di luogo. Infatti, la surrogazione da questo punto di vista può dirsi astratta, nel senso che il terzo è estraneo ai rapporti preesistenti tra creditore ed originario debitore. Lo stesso discorso vale per l'argomento che il con- tratto di apertura di credito da parte della CA in favore del OL era anteriore alla prestazione del- la garanzia pignoratizia da parte dei SO.
4.4. Quanto alla diversità dei crediti, occorre sottolineare che nella dichiarazione di quietanza del 1994 sono indicati diritti di credito della CA Fi- deuram "nei confronti" del OL "e" della Società NI. Realizzato il credito verso quest'ultima con il pa- gamento effettuato dai SO, era in suo potere surro- gare questi ultimi nel diritto di credito soddisfatto. Poco importa ricostruite come anche nella discus- sione orale è stato fatto in direzioni diverse dai di- fensori se il credito soddisfatto derivasse alla Ban- ca RA da azione di regresso o da propria surroga- zione diretta. 14 Infatti, il fondamento della surrogazione sta nel- l'efficacia estintiva dell'obbligo preesistente. Questo, nella specie, è stato individuato nell'ob- bligo che la Società NI aveva verso la IMI SIM e verso la CA RA, che aveva prestato fideiussio- ne in favore di quest'ultima; cioè in un obbligazione preesistente della Società NI verso la CA Fi- deuram;
obbligazione questa che è stata soddisfatta dal terzo. Fatta questa premessa, ne discende che la funzione della surrogazione per quietanza è quella di consentire al terzo che paga ex art. 1180 cod. civ. di recuperare quanto ha pagato con le forme più spedite o economica- mente più convenienti. Questa scelta del terzo non può essere messa in di- scussione e non lo è stato neppure da coloro che hanno visto nella surrogazione di pagamento una forma di ces- sione del credito. Ciò è quanto è stato ricostruito dalla sentenza im- pugnata, quando ha riconosciuto ai SO il diritto di credito prima spettante alla CA RA verso la Società NI.
4.5. La denuncia di violazione delle norme sulla surrogazione e sul regresso del fideiussore, contenuta nel ricorso, a questo punto diventa un fuor di luogo, 15 in quanto serve solo a nascondere sotto le azioni spe- ciali di surrogazione e di regresso indicate negli artt. 1949, 1950 e 1951 cod. civ. il caso della surro- gazione che è avvenuto per effetto del solo pagamento. Infatti, quanto è indicato nelle norme citate per il fideiussore e quanto è pure indicato nell'art. 2871 cod. civ. per il datore di ipoteca costituisce applica- zione particolare della diversa surrogazione legale co- me è disciplinata dall'art. 1203, n. 3, cod. civ.
4.6. La conclusione esposta consente di non prende- re in considerazione neppure la critica che la sentenza impugnata avrebbe ricostruito i rapporti della banca RA con il OL e la Società NI come quelli dell'unico creditore verso debitori solidali. Pertanto, la conclusione cui è giunta la sentenza impugnata della configurazione della surrogazione per quietanza è corretta.
5. Le critiche che riguardano la ricostruzione nel- la sentenza impugnata della surrogazione anche nella forma legale sono contenute nel secondo motivo. L'esame del motivo è assorbito dalla verifica che è corretta la surrogazione ex art. 1201 cod. civ., secon- do quanto è stato detto a proposito del primo e terzo motivo del ricorso. Infatti, la configurazione della surrogazione lega- 16 le è stata indicata dalla Corte di appello come ragione aggiunta a quella della corretta configurazione della surrogazione per quietanza.
6. Il quarto motivo si riferisce alla decisione fi- nale con la quale la Corte di appello ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo.
6.1. La ricorrente sostiene che, diversamente dalla richiesta di pagamento della somma di lire 2.425.081.473, contenuta nel ricorso per decreto in- giuntivo, i SO nel giudizio di appello avevano chiesto la condanna della Società CO al pagamento della somma inferiore di lire 2.400.000.000. Nella tesi della ricorrente, la Corte di appello, rigettando l'opposizione e confermando, conseguentemen- te, la condanna al pagamento della maggiore somma di lire 2.425.081.473, avrebbe riconosciuto ai SO più di quanto essi avevano chiesto nel giudizio di appello, incorrendo così nel vizio di ultrapetizione. La censura non è fondata.
6.2. L'opposizione a decreto ingiuntivo è configu- rata dalla giurisprudenza di questa Corte come "un or- dinario giudizio sulla domanda del creditore, che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio" (Cass. ss. uu. 7 luglio 1993, n. 7448). Ne discende che il creditore opposto non è tenuto a 17 formulare una apposita domanda di conferma della prete- sa creditoria proposta con il ricorso d'ingiunzione e, soprattutto, che lo stesso creditore può conseguire il diritto al pagamento di soma diversa svolgendo nel giu- dizio di opposizione domande riconvenzionali, come è consentito al convenuto in un qualsiasi giudizio ordi- nario di cognizione.
6.3. Nella fattispecie che interessa non risulta che i LA abbiano proposto (in via riconvenzionale) do- mande volte a conseguire il pagamento di una somma di- versa da quella indicata nel ricorso per decreto in- giuntivo. Ne risulta che la sentenza impugnata non è incorsa -nel vizio di ultrapetizione, il quale peraltro non- poteva essere denunciato dalla Società CO che non era soccombente sul punto.
7. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese di questo giudizio sono poste a carico della ricorrente, in base alla regola della soccomben- za.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in$$$$$ 550.000,= 284,06 - oltre onorari liquidati in € 18 15.493,71. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 21 dicembre 2001. UI RA Di, Nanni, Est. Jadam Fiduccion Или рио дольше Il Presidente, Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE 01 justi, li 2913.08 leffer Gina Casoli 29.3.91 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 10ST 122.11 4507 51,65 TOT. 180,76 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 28 MOG 2002 Serie 4 daid.Registrato versate € 180,76 22781 n. (euro. CENTOITANCA 16 p. Dirigente Area Servizi (Dott.so and Grazia DI FIL Responsable Servizio Atti Gor Mari (Dr. M. RACCION 19