Sentenza 8 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2003, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2003 |
Testo completo
019 02/03 AULA "A" LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 23470/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dou. Guido VIDIRI Consigliere Cron.4428 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 04.12.2002 da MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., rapp-to e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi. n. 12.
- ricorrente -
contro
IC OR IVANO in persona del tutore CI TO BE, rapp.to e difeso dall'avy. Luciano Pascucci, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Bruxelles, n. 20, presso lo studio dell'avv. Giovanni Patrizi, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
5088 2 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Perugia n. 00018/2000 del 06 aprile 2000, R.G. n. 01176/19987, R.G.L. 00094/97, notificata il 21 settembre 2000. Udito l'avv. Luciano Pascucci per CI TO AN;
Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio il 04 dicembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano. che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Perugia accoglieva l'appello proposto da BE CI TO, quale tutore di AN CI TO, avverso la sentenza del Pretore di Orvieto n. 00073/97 del 28 marzo 1997. con la quale era stata rigettata la domanda di quest'ultimo, proposta nella qualità, contro il Ministero dell'Interno per il riconoscimento del diritto di CI TO AN alla indennità di accompagnamento. Osservava il Tribunale: le conclusioni del consulente tecnico nominato in che secondo grado riconoscevano la sussistenza delle condizioni fisiche per il bencticio della prestazione richiesta, correttamente motivate, specie in relazione alle diverse conclusioni del consulente di primo grado, e comunque basate su adeguati esami, erano da condividere: la diagnosi formulata dal consulente "schizofrenia di tipo disorganizzato, grave destrutturazione del comportamento e della vita sociale, inficiante gravemente e permanentemente le capacità relazionali e lavorative, nonché le facoltà di espletamento degli atti fondamentali della vita quotidiana” ne era quanto mai 2 conforma کرو significativa quanto all'accertamento della idoneità delle infermità a rivelare il requisito richiesto per la prestazione a decorrere dal 1° febbraio 1993. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Ministero dell'Interno affidandosi a quattro motivi di censura. L'intimato si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i detti motivi di ricorso il Ministero del Tesoro denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. I della legge n. 18 del 1980 e vizi di motivazione sotto i profili della mancata motivazione del contrasto fra le relazioni in atti, della indicazione di un mero e insufficiente dato diagnostico quanto alla retrodatazione, della valutazione di probabilità e non di certezza del conseguita invalidità. ■ motivi. che ben possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione fra essi, sono infondati. Quanto alla disposta retrodatazione in rapporto alla data dell'accertamento (comunque successiva a quella della domanda amministrativa) è opportano ricordare che costituisce indirizzo alquanto consolidato della giurisprudenza di legittimità la superfluità di ogni altra indagine del giudice di merito e relativa motivazione, oltre quelle relative alla correttezza metodologica del percorso del consulente tecnico di ufficio cui si aderiscc. delle difformi valutazioni e dei diversi criteri applicati da altro consulente. In realtà, la diversa valutazione costituisce il naturale effetto del giudizio di appello che viene instaurato proprio per il conseguimento di risultati opposti o comunque difformi da quello di primo grado. Sicché, ove vi sia stata acritica adesione da parte del giudice del riesame alla consulenza di secondo grado, disposta ed espletata 2 dall'ausiliare di fiducia dello stesso giudice, e non vi sia contemporanea censura sulla correttezza metodologica dell'operato del consulente, con sostanziale, e illogica e irrazionale, incidenza anche sulla motivazione della sentenza, le rilevate differenze non integrano gli estremi dei motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c., rimanendo esse nell'ambito delle mere critiche di un risultato semplicemente non condiviso (in tal senso, in motivazione, e su più, e diversi, profili sopra enunciati, Cass. nn. 00083 del 2001, 03093 del 2001, 06792 del 1996). La sentenza impugnata si è attenuta al citato orientamento, né il ricorso in questa sede introduce censure sul percorso metodologico della relazione del consulente tecnico - cui il giudice di merito ha prestato la propria adesione - limitandosi solo a denunziare la omessa valutazione di alcuni elementi agli atti singolarmente analizzati, non incidenti sulla valutazione globale di assoluta impossibilità determinante l'insussistenza dell'autonomia. ricorso. pertanto, è infondato e va rigettato, e il Ministero dell'Interno va condannato, per il principio della soccombenza, al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo c distratie, come da richiesta, in favore dell'avv. Luciano Pascucci per dichiarazione di anticipo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso, e condanna il Ministero dell'Interno al rimborso in favore di CI TO BE, nella qualità di tutore di CI TO AN, delle spese del giudizio di cassazione in € 10,00, oltre a €. 1300,00 per onorari di avvocato, da attribuirsi all'avv. Luciano Pascucci. Così deciso in Roma il 04 dicembre 2002. Il Consigliere cst. Giovanni Muzzarella Giovaniliferpula ✓ CANCELLIERE Depositato in Caffcelleria ggi 8 FER 2003 CANCELLIERE 5 1 G CA SPOSTA DI bu. Il Presidente SPESA, TAλ Giuseppe Ianniruberto LUART. 19