Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1999, n. 7570
CASS
Sentenza 17 luglio 1999

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Nel caso in cui l'ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. venga dato senza l'indicazione del termine finale per la notificazione dell'atto di integrazione, ma facendosi espresso riferimento ai "termini di legge" e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta l'integrazione, il provvedimento deve essere inteso nel senso che abbia determinato il termine ultimo per l'integrazione nell'ultimo giorno utile per garantire l'osservanza del termine di comparizione stesso. Ne consegue che, essendo il termine per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. di natura perentoria e non potendo essere prorogato ne' rinnovato, neppure sull'accordo delle parti, l'inosservanza del suddetto termine ultimo comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1999, n. 7570
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7570
    Data del deposito : 17 luglio 1999

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