Sentenza 17 luglio 1999
Massime • 1
Nel caso in cui l'ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. venga dato senza l'indicazione del termine finale per la notificazione dell'atto di integrazione, ma facendosi espresso riferimento ai "termini di legge" e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta l'integrazione, il provvedimento deve essere inteso nel senso che abbia determinato il termine ultimo per l'integrazione nell'ultimo giorno utile per garantire l'osservanza del termine di comparizione stesso. Ne consegue che, essendo il termine per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. di natura perentoria e non potendo essere prorogato ne' rinnovato, neppure sull'accordo delle parti, l'inosservanza del suddetto termine ultimo comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1999, n. 7570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7570 |
| Data del deposito : | 17 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DO IO, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CAMILLO RAVAGLI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA LEGNANO SpA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso l'avvocato ENRICO CICCOTTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIAGI ENRICO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
TA RE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2516/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 22/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/03/99 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il resistente l'Avvocato Ciccotti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 novembre 1993 - 9 maggio 1994 il Tribunale di Milano, decidendo sulla domanda proposta dalla Banca di Legnano s.p.a. alternativamente nei confronti di IO RD e della figlia LA BO al fine di ottenere la restituzione della somma di L. 10.700.000, rigettava la domanda nel confronti della seconda e condannava la prima al pagamento della somma suindicata, con rivalutazione ed interessi. La RD proponeva appello esclusivamente nei confronti della Banca di Legnano S.p.a. resisteva proponendo appello incidentale. All'udienza del 5 luglio 1995 il consigliere istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della BO, rinviando la causa al 20 dicembre 1995:
nella relativa ordinanza non fissava una data per la notifica dell'atto, ma faceva espresso richiamo al termini di legge. Con sentenza dell'1 - 22 luglio 1997 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello, rilevando che la RD aveva provveduto a notificare alla BO l'atto di integrazione del contraddittorio il 28 novembre 1995, ma che tale citazione doveva considerarsi nulla al sensi dell'art. 164 c.p.c., per non essere stato rispettato il termine a costituirsi, fissato dal giudice in quello legale, per l'udienza del 20 dicembre 1995. Atteso peraltro che non si era realizzato l'effetto sanante della costituzione in giudizio della BO, si configurava l'ipotesi di cui all'art. 331 comma 2 c.p.c., che impone la dichiarazione di inammissibilità del gravame ove nessuna delle parti abbia provveduto all'integrazione nel termine fissato. A tale dichiarazione seguiva, al sensi dell'art. 334 comma 2 c.p.c., il rilievo della perdita di efficacia dell'impugnazione incidentale tardiva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RD sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la s.p.a. Banca di Legnano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura apposta a margine di esso, in quanto mancante di uno specifico riferimento al giudizio di cassazione. Ed invero la procura speciale rilasciata in calce o a margine del ricorso per cassazione - ed a seguito della legge 27 maggio 1997 n. 141 anche la procura rilasciata su foglio separato, ma congiunto materialmente all'atto cui si riferisce - pur se priva di specifici riferimenti al giudizio di legittimità, ove non contenga espressioni (nella specie certamente non ravvisabili) che univocamente inducano a ritenere che la parte abbia inteso riferirsi ad altro giudizio - deve considerarsi provvista del necessario requisito della specificità, assicurato dall'imprescindibile collegamento tra la procura stessa ed il ricorso (v., ex plurimis, Cass. 1998 n. 3981; 1998 n. 3425; 1998 n. 3422; 1998 n. 2676; S.U. 1998 n. 2646; S.U. 1998 n. 2642; 1997 n. 9287; 1997 n. 4196; 1997 n. 2842; 1997 n. 2791; 1996 n. 8372; 1996 n. 1352 ). Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c. in relazione all'art. 163 bis c.p.c., si deduce l'errore della sentenza impugnata per non aver considerato che il giudice di appello che disponga l'integrazione del contraddittorio non è tenuto a rispettare i termini di cui all'art.163 bis c.p.c., ma può concedere un termine minore, atteso che ciò
che unicamente rileva è che l'integrazione del contraddittorio abbia luogo, e non anche che tra la data di notifica della citazione e quella fissata per la nuova udienza intercorra il termine stabilito da detta norma.
Il motivo di ricorso è infondato, ma la motivazione adottata dalla Corte di Appello deve essere rettificata nel termini che seguono. Va invero considerato che il consigliere istruttore, non indicando un termine finale per la notifica dell'atto di integrazione, ma facendo espresso reclamo ai "termini di legge" e fissando la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto di essi, ha chiaramente inteso disporre che detto atto fosse notificato entro l'ultimo giorno compatibile con l'osservanza dei trenta giorni previsti dall'art. 163 bis c.p.c. (nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990), e quindi ha sostanzialmente finito per determinare il termine ultimo per tale integrazione.
Ed è giurisprudenza del tutto consolidata che il termine per la notificazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio al sensi dell'art. 331 c.p.c. è perentorio, non può essere prorogato nè rinnovato, neppure sull'accordo delle parti, ed ove non osservato determina l'inammissibilità dell'impugnazione (v. per tutte Cass.1998 n. 1205; 1996 n. 5572; 1995 n. 791; 1990 n. 8952; 1986 n. 3781).
Appare pertanto corretta la statuizione della Corte territoriale la quale, rilevato che l'atto di integrazione del contraddittorio era stato notificato il 28 novembre 1995 e che il consigliere istruttore aveva fissato la nuova udienza al 20 dicembre 1995, ha dichiarato l'inammissibilità del gravame, non essendosi verificato l'effetto sanante della costituzione in giudizio del soggetto nel cui confronti il contraddittorio doveva essere integrato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L.125.800, oltre L.
1.200.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione Civile, il 11 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1999