Sentenza 3 dicembre 2009
Massime • 1
Il delitto di simulazione di reato non è configurabile se la condotta non è idonea a determinare il pericolo che venga iniziato un procedimento penale e, quindi, se il contenuto della denuncia appaia palesemente inverosimile ovvero la complessiva situazione di fatto consenta di escludere la necessità di svolgere delle indagini sul reato denunciato e suggerisca invece di avviarle proprio sulla falsità delle denuncia. (Fattispecie in cui un militare, dopo aver informato i Carabinieri di non aver più rinvenuto il tesserino di riconoscimento nel proprio armadietto, del quale escludeva l'effrazione, si presentava il giorno successivo alla medesima autorità per effettuare formale denuncia del furto dello stesso tesserino, affermando che quest'ultimo era stato sottratto, previa effrazione, dal suo armadietto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2009, n. 4983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4983 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
Testo completo
M 831 4983 / 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/12/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
-- Presidente- Dott. GIOVANNI DE ROBERTO N.2778
- Consigliere - Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - Dott. ARTURO CORTESE N. 36554/2007
- Consigliere - Dott. VINCENZO ROTUNDO
- Consigliere - Dott. LINA MATERA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) NU AN N. IL 16/07/1973
avverso la sentenza n. 319/2005 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, del 05/06/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar CEDRANGOLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, confermava la penale responsabilità di ZZ NC per il delitto di cui all'art. 367 c.p., per avere, quale Carabiniere Scelto in servizio presso il 7° Reggimento CC. di Laives, con denuncia presentata in data 08.10.2003, affermato falsamente di aver subito, dall'interno dell'armadio posto nella camerata n. 3 del Comando della 3^ Compagnia del detto Reggimento, il furto della propria tessera personale A/T n. 7015466, della propria carta d'identità e della somma di denaro di € 50,00.
Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, deducendo: l'insussistenza del reato ascritto in relazione alla reale svolgersi della vicenda fattuale e alla carenza di qualunque inizio di procedimento penale per il reato denunciato;
---il vizio di motivazione sui dubbi mossi dalla difesa in ordine alla complessiva valutazione delle risultanze testimoniali e sull'entità della pena.
DIRITTO
Il ricorso è fondato per i motivi di cui appresso.
Va premesso in diritto che, secondo consolidata giurisprudenza (v., fra le più recenti, Cass. 03.04.2000, De Lillo;
42817/02; 28018/09), il reato di cui all'art. 367 c.p. è reato di pericolo, integrato allorché la faisa denuncia di reato determini rastratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta al suo accertamento. Non è quindi necessario che l'autorità sia stata in concreto ingannata né che un procedimento penale sia stato rcalmente iniziato, bastando che si sia vcrificato un pericolo di sviamento delle indagini. Si esclude conseguentemente la sussistenza del reato quando, per la inverosimiglianza prima facie del fatto denunciato, venga meno anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale.
A ben vedere, peraltro, tale possibilità è di fatto esclusa non solo in caso di palese inverosimiglianza del fatto denunciato (con conseguente inidoneità 'intrinseca della denuncia) ma in ogni ipotesi in cui la complessiva situazione di fatto escluda in partenza la necessità di dispiegare indagini sul reato oggetto della denuncia simulatoria (che risulta quindi inidonca ab extrinseco) c suggerisca invece semmai di investigare proprio sulla falsità della denuncia (v., su tale rigorosa linea, Cass. 28.01.1977, Logatto;
25.09.1986, Stecchetti e, da ultimo, 05.03.2009 n. 20045). In tale quadro trova coerente collocazione anche l'indirizzo giurisprudenziale per il quale la ritrattazione impedisce la consumazione del reato (solo) ove intervenga a ridosso della denuncia stessa (v., fra le più recenti, Cass. 4259/08, 30887/08, 5786/00, 716/00, 10119/97, 14411/90).
Ciò precisato, si osserva che, secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di mcrito c posta a base della condanna: MOOil 2 ottobre 2003 il carabiniere scelto ZZ NC, in servizio presso il
7° Reggimento CC di Laives, parlando con il ten. Nocito Raimondo, rappresentava di avere smarrito il suo tesserino militare mod. AT (necessario per la partenza per l'Iraq) e pregava di non aprire per questo un procedimento disciplinare, ipotizzando di poter sistemare la facenda dicendo che gli era stato rubato;
in data 3 ottobre 2003 il OI si presentò alla Stazione CC di Laives e riferi al brig. SU Franco di non aver più trovato dentro il suo armadietto, che non presentava peraltro segni di effrazione, la sua tessera di riconoscimento mod. AT, che qualcuno aveva rubato il giorno precedente: al che il SU gli consigliò di aspettare un paio di giorni, in quantom poteva trattarsi di uno scherzo;
in data 8 ottobre 2003 il ZZ presentò presso la suddetta Stazione CC formale denuncia di furto del tesserino, della carta d'identità e della somma di €
50,00, precisando di aver trovato segni di effrazione sul suo armadio e rispondendo, al SU che gli chiedeva per quale motivo non aveva chiamato subito, di non avere avuto tempo.
Da quanto sopra emerge con chiarezza che nel momento in cui il ZZ formalizzò la sua denuncia, l'Autorità che la ricevette, che cra lo stesso brig. SU, con cui l'imputato aveva parlato pochi giorni prima, aveva elementi sufficienti per escludere la veridicità della denuncia (stante in particolare il decisivo contrasto rispetto alle prime dichiarazioni circa i segni di effrazione sull'armadio) e indirizzare quindi le indagini contro il denunciante, come traspare del resto in modo evidente dalla domanda rivoltagli sul perché non avesse chiamato subito. Alla stregua dei principi di diritto esposti, quindi, la condotta posta in essere dal prevenuto era sin dall'inizio inidonea a determinare l'inizio di un procedimento penale per il fatto denunciato.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 cpp., SENZA RINVID לי annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2009
Il Consigliere estensore H Presidente A Cortele Gde Roberto
DEPOSITATO IN CANCELLERIA al Re
oggi 8 FEB 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Deci