Sentenza 26 giugno 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della simulazione di reato (art. 367 cod. pen.) è necessario che la falsa denuncia di reato determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del reato denunciato. Ne consegue che la sussistenza del reato va esclusa quando la denuncia, per la sua intrinseca inverosimiglianza o per il modo della sua proposizione o per l'atteggiamento tenuto dal denunciante, susciti l'immediata incredulità ed il sospetto degli organi che la ricevono, che si determinino al compimento di indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2009, n. 28018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28018 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/06/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1360
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 23194/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS SI, n. a Melzo il 20.5.1954;
avverso la sentenza della corte d'appello di Milano, emessa in data 3.11.2006;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Selvaggi E., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore, avv. Bosco, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. SI AS, tramite il suo difensore, ricorre per cassazione contro la decisione sopra indicata Corte d'appello, confermativa della sentenza datata 6.10.2005, con cui il tribunale di Milano, in composizione monocratica, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione per simulazione di reato (art. 367 c.p.) per avere, con denuncia ai Carabinieri, falsamente affermato di aver subito una rapina a mano armata, ad opera di ignoti, "secondo circostanze e modalità descritte in denuncia".
2. Le circostanze e le modalità, espressamente richiamate nel capo d'imputazione e descritte nella denuncia, erano caratterizzate, secondo i giudici di merito, da assoluta singolarità. Il AS, ritornato nel suo camion dopo un brevissimo allontanamento per bere una bevanda in un bar nella zona di Livraga (Bg), aveva trovato in cabina uno sconosciuto che, minacciandolo con una pistola, lo aveva costretto a guidare per decine e decine di chilometri, sino al parcheggio di camion il località Dairago (Mi). Qui giunti, dopo aver intimato all'autista di attenderlo, sotto minaccia per l'incolumità dei figli, l'uomo si era allontanato a bordo di autovettura. Ritornato dopo qualche ora, aveva ordinato al AS di rimanere colà sino a sera, di ritornare poi a casa per la notte e di riprendere il suo giro di consegne l'indomani mattina, senza far parola dell'accaduto ai titolari dell'impresa da cui dipendeva.
Il AS aveva eseguito le disposizioni e l'indomani, ripreso il suo viaggio, era stato raggiunto dallo stesso uomo che, salito a bordo, gli aveva intimato di ritornare al posteggio di Dairago. Qui si erano fermati, lo sconosciuto si era allontanato per qualche tempo, era poi ritornato, intimandogli di dirigersi verso Cassano d'Adda, ove avevano trovato ad attenderli un complice con un autofurgone, su cui era stata trasbordata la merce. Prima di allontanarsi, i due sconosciuti rapinatori avevano preso tutte le bolle di consegna delle merce in possesso del AS, gli avevano restituite le copie dopo averle firmate ed avevano bruciato gli originali.
3. Nel processo di primo grado era stata disposta ed espletata perizia psichiatrica sull'imputato, anche in considerazione di precedenti diagnosi di sindrome schizofrenica e di abuso alcolico. A seguito delle conclusioni peritali, che avevano escluso patologie attuali e ritenuto la capacità di intendere e volere, i giudici di merito affermavano la colpevolezza del AS.
4. Il ricorrente, ex artt. 606 c.p.p., lett. b e c), censura la motivazione della sentenza per essersi fondata su conclusioni peritali lacunose e parziali e richiede l'annullamento della sentenza impugnata e l'assoluzione dell'imputato "per non avere commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, esclusa ogni falsità della sua delazione e in via subordinata per incapacità di intendere e volere".
5. Indipendentemente dai prolissi e confusi motivi di ricorso, s'impone, a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 1, l'immediata declaratoria di insussistenza del fatto ascritto all'imputato.
6. Le sentenze dei giudici di merito hanno qualificato come "inverosimile" la versione dei fatti resa dal AS ai Carabinieri, per l'assoluta mancanza di credibilità del racconto sull'anomala rapina. La Corte d'appello ha evidenziato anche "l'alterazione dei documenti tanto grossolana da rivelare una sorta di ingenuità che si concilia con i tratti della personalità dell'imputato" ed ha sottolineato che le dichiarazioni del AS ai Carabinieri "non avevano retto al vaglio dei controlli effettuati".
Orbene, proprio l'inverosimiglianza e l'evidente falsità del racconto del denunciante escludono la sussistenza del reato ascritto.
7. Nella simulazione si punisce la condotta di chi "afferma falsamente essere avvenuto un reato, in modo che si possa iniziare un provvedimento penale per accertarlo".
Costituisce elemento costitutivo della fattispecie prevista dall'art.367 cod. pen., la capacità propulsiva della falsa affermazione, che reca la notitia criminis, di mettere in moto un'attività diretta all'accertamento del reato denunciato. Tale capacità non sussiste se la denuncia, per la sua intrinseca inverosimiglianza o per il modo della sua proposizione o per l'atteggiamento tenuto dal denunciante, susciti l'immediata incredulità e il sospetto degli organi che la ricevono, al punto che le prime indagini sono volte alle verifica della veridicità della stessa denuncia e non già ad accertare il reato enunciato.
7. Prescindendo, dunque, da ogni inutile considerazione sullo stato di mente dell'imputato al momento della denuncia, manca nel fatto commesso dal AS l'idoneità a mettere in moto un'attività di accertamento del reato denunciato, idoneità essenziale per configurare il reato in esame.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2009