Sentenza 16 febbraio 2012
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del giudice delle indagini preliminari con il quale, nel rigettare la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ordini a quest'ultimo la formulazione dell'imputazione anche per fatti diversi da quelli per i quali il procedimento era stato iscritto.
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18758/22 ha affermato che rientra tra i poteri del giudice delle indagini preliminari quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero, non limitato, sotto il profilo oggettivo, alle imputazioni iscritte nel registro delle notizie di reato e, sotto il profilo soggettivo, alle persone indagate ed iscritte nel relativo registro. Ne consegue che, se le valutazioni del giudice non concordano con le richieste conclusive del pubblico ministero, questi potrà essere invitato a compiere nuove indagini e, se tali indagini devono estendersi a persone non ancora indagate, il giudice ne potrà ordinare l'iscrizione nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2012, n. 12987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12987 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 16/02/2012
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 214
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 23062/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara;
nel procedimento nei confronti di:
1. Di FE NZ, nato a [...] il [...];
2. Di FE AR, nato ad [...] il [...];
3. CQ OS, nata a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza dei 02/05/2011 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla disposizione di formulazione coatta dell'imputazione per il reato di cui all'art. 588 c.p.. RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione presentata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescare nei confronti, fra gli altri, di NZ De FE, AR De FE e CQ OS in ordine ai reati di cui agli artt. 582, 612 e 614 c.p., commessi in Montesilvano il 07/12/2008, veniva disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione nei confronti dei predetti indagati per i reati sopra indicati e per l'ulteriore reato di cui all'art. 588 c.p.. Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce abnormità del provvedimento impugnato laddove impone la formulazione dell'imputazione anche con riferimento ad un reato, quale quello di cui all'art. 588 c.p., in relazione al quale il giudice non era stato investito di alcuna richiesta, in tal modo privando il pubblico ministero della possibilità di svolgere atti di indagine preliminare su detta ipotesi e costringendolo ad esercitare l'azione penate nei confronti di soggetti, quali NA US e CQ ER, che non avevano assunto la qualifica di indagati in quanto persone offese dei reati di lesioni, minaccia e violazione di domicilio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
È invero abnorme, in quanto estraneo al sistema processuale e risolventesi nell'assunzione, da parte del giudice, di un potere di iniziativa penale che l'ordinamento riserva al pubblico ministero, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, come nel caso di specie, ordini la formulazione dell'imputazione a carico di soggetti diversi da quelli originariamente indagati (Sez. 5, n. 41361 del 20/09/2004, Lata, Rv.230006) o per fatti diversi da quelli per i quali il procedimento sia stato iscritto (Sez. 3, n. 28481 del 27/05/2009, Battisti, Rv.244565) omettendo il passaggio essenziale dell'ordine al pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato i soggetti o i reati fino a quel momento non oggetto di indagine, potere questo invece ricompreso nelle funzioni di controllo sul corretto esercizio dell'azione penale attribuite al giudice (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv.231162).
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio limitatamente alla richiesta di formulazione dell'imputazione per il reato di cui all'art. 588 c.p., con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla richiesta di imputazione coatta relativa al reato di cui all'art. 588 c.p. e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero di Pescara
per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2012