Sentenza 20 settembre 2004
Massime • 1
È abnorme - in quanto estraneo per la sua singolarità al sistema processuale e produttivo di una usurpazione del potere di iniziativa penale che la legge riserva al P.M. - il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel respingere una domanda di archiviazione, ordini la formulazione dell'imputazione anche a carico di soggetti per i quali non sia stata proposta alcuna richiesta da parte dello stesso P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2004, n. 41361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41361 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/09/2004
Dott. MARINI Pier FR - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1299
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 042831/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di COSENZA;
nei confronti di:
1) AT ES N. IL 24/12/1937;
2) IA NA N. IL 22/06/1964;
3) AI IO N. IL 14/10/1940;
avverso ORDINANZA del 14/02/2003 GIP TRIBUNALE di COSENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER ES;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato per quanto concerne il riferimento ai soggetti allo stato non indagati, e rigetto nel resto;
La Corte:
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 14.2.2003 del Giudice per le indagini preliminari - pronunziata in esito ad udienza camerale - per la parte in cui, respinta la richiesta di archiviazione in relazione a fatti di anomalie gestionali che avevano condotto al fallimento del Consorzio per l'Università a Distanza (CUD) di Roma, ha ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione a carico non soltanto a carico dei soggetti indagati di concorso in bancarotta, falso in bilancio abuso di ufficio ed altro (tali TA FR, UD NN e LO RI) ma anche "di quelli che avrebbero dovuto esserlo".
Il ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento rilevandone, con rinvio a precedente pronuncia in termini del giudice di legittimità (Cass.Sez. 5^, 8.8.2000 n. 3252), il conseguente effetto espropriativo del potere di iniziativa del Pubblico Ministero, nonché l'anomalia implicita nell'avere ritenuto - evidenziando "profili di corresponsabilità degli amministratori che hanno preceduto il TA" - ragioni di rinvio a giudizio nei confronti di soggetti privati delle facoltà difensive ex art. 415 bis cod.pen. ed in condizione tutt'affatto diversa da quella regolata dall'art. 409 stesso codice.
Il ricorso merita accoglimento.
Ed invero, premesso che si verte in ipotesi di provvedimento ordinatorio non altrimenti impugnabile, stante il principio di tassatività fissato nell'art. 568 cod.proc.pen., se non per abnormità e con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., quale unico strumento processuale idoneo a rimuoverne gli effetti (Cass. Sez. Un. 26.4.1989, Goria), l'abnormità va effettivamente riconosciuta nel caso in esame.
Questa Corte ha già risolto la quaestio juris oggi proposta, con la nota pronuncia di questa stessa sezione n. 3252/2000 (puntualmente richiamata dal ricorrente), secondo cui, appunto, in tema di chiusura delle indagini preliminari, deve dirsi abnorme il provvedimento con cui il GIP dispone che il P.M. formuli l'imputazione a carico di un soggetto nei confronti del quale il P.M. non ha presentato alcuna richiesta.
E, ciò, considerandosi che "la base normativa che attribuisce al giudice il potere di impulso per imputazione coatta, è esclusivamente quella descritta all'art. 409 cod.proc.pen. ovvero, nell'ipotesi della richiesta di archiviazione del procedimento per essere ignoto l'autore del reato, all'art. 415 comma 2^ cod.proc.pen. e nell'uri caso e nell'altro simile potere è previsto dall'ordinamento processuale, siccome teso a correggere la valutazione del P.M., secondo cui le acquisizioni probatorie non si presenterebbero idonee a sostenere l'accusa in giudizio, sì da indurlo alla richiesta di archiviazione motivata dalla infondatezza della notitia criminis (art. 409 cod.proc.pen.), ovvero sarebbe ignoto l'autore del reato (art. 415 comma 2^ cod.proc.pen.), allorché il giudice consideri raggiunta, diversamente, l'identificazione della persona cui il reato debba essere attribuito"; per concludere, in sostanza (nell'assoluto difetto di richiesta del pubblico ministero nei confronti di soggetti non indagati), nel senso dell'abnormità del provvedimento impositivo al pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale nei riguardi di soggetti che non ha inteso indagare, come espropriativo del potere di iniziativa penale riservato all'organo di accusa.
A tale giurisprudenza, che si pone in linea con precedenti pronunce del giudice di legittimità - (Sez. 3^, 10.2.1995, Gallo;
Sez. 3^, 23.9.1994/23.1.1995 n. 2488, P.M. in proc. Bertin;
Sez. 3^, 11.3.1993, Procida;
Sez. 5^, 22.6.1992, Zinno) - questa sezione ritiene di dovere ancora aderire, pur dando atto dell'opposto orientamento reso in recenti sentenze dello stesso giudice (Sez. 4^, 16.4.2003 n. 26406, Giuseppetti;
Sez. 5^, 12.7.2001 n. 4581, Pagni). Ed invero, le argomentazioni che sorreggono tale opposto orientamento giurisprudenziale non sono condivisibili. Il primo argomento, infatti, fonda sul rinvio al tenore letterale del comma 5^ dell'art. 409 cod.proc.pen. secondo cui il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone che "il pubblico ministero formuli l'imputazione" senza alcuna limitazione alle persone già sottoposte alle indagini ed ai reati inizialmente oggetto dell'indagine - ed a quello del comma 1^ dell'art. 408 stesso codice - secondo cui il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione" se la notizia di reato è infondata", non essendo poi necessaria la formulazione dell'imputazione se le indagini preliminari si concludono con la richiesta archiviatoria - come dimostrativi della riferibilità della richiesta stessa non all'imputazione bensì alla notizia di reato, sicché non potrebbe essere precluso al giudice l'intervento correttivo rientrante nei poteri di controllo normativamente attribuiti a tal giudice in ordine al corretto esercizio delle funzioni del pubblico ministero. A tale argomento deve opporsi, quanto al rinvio alla previsione di cui al comma 5^ dell'art. 409 cod.proc.pen. ed a prescindere da pur possibili rilievi circa la corretta applicazione della nota regola interpretativa dell'ubi voluit dixit - che il silenzio normativo circa l'estensibilità della imputazione coatta a soggetti non indagati pienamente si giustifica considerando che la risposta denegatoria dell'archiviazione da parte del giudice sì muove pur sempre nell'ambito della richiesta e che questa stessa si compone della rappresentazione di un fatto attribuito a determinati soggetti e tuttavia ritenuto, dall'organo di pubblica accusa, "immeritevole", alla luce delle esaurite indagini, di venire traslato ad;
un processo;
in sostanza, il giudice è chiamato ad intervenire sulla rappresentazione di una superfluità del processo negli esatti termini, oggettivi e soggettivi acquisiti alle indagini preliminari, ed il potere correttivo è solo entro questi limiti esercitabile. Nè un siffatto potere è assolutamente ricavabile dalla circostanza che non è richiesta la formulazione dell'imputazione nel caso in cui le indagini preliminari si concludano con la richiesta di archiviazione, trattandosi di un "requisito" fisiologicamente estraneo alla prospettazione del giudizio di superfluità del processo in ragione della insostenibilità dell'accusa in giudizio per l'ipotesi di reato oggetto delle indagini. Neppure è condivisibile il secondo argomento (speso nella pronuncia 26406/Giuseppetti) facente leva sulla previsione di cui al comma 2^ dell'art. 415 codice di rito. Vero è, infatti, che tale norma attribuisce al giudice il potere di ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato quando, richiesto dell'archiviazione nel procedimento contro ignoti, ritenga che il reato possa essere attribuito a soggetto già individuato;
ma da tale previsione non conferma l'esistenza di un potere giudiziale di controllo dell'attività del P.M. spinto al punto di imporgli l'imputazione nei confronti di soggetti non coinvolti dalle indagini, e ciò non soltanto perché l'intervento del giudice ex art. 415 cod.proc.pen. si innesta su una richiesta di archiviazione che - in quanto svincolata dal tema della fondatezza della notitia criminis - non prospetta una superfluità del processo (bensì tende al riconoscimento di una superfluità del procedimento, salva l'opzione della richiesta di autorizzazione a proseguire le indagini onde soggettivizzare la notizia di reato), ma anche, ed in primis, perché la norma in parola si atteggia come "specifica" e "speciale" rispetto alla disciplina della richiesta archiviatoria ex art. 408 che presuppone l'individuazione della persona sottoposta alle indagini (come si desume dalla previsione, ex comma 2^ dello stesso articolo, dell'obbligo di avviso a tale persona dell'udienza camerale), nonché si giustifica, evidentemente, per la necessità, attraverso l'intervento del giudice, mantenendosi nell'ambito del proprio potere di controllo, di recuperare alle indagini una persona già in realtà "individuata", e per errore o "inazione" non identificata, donde la non perfetta sovrapponibilità delle situazioni processuali disegnate dalle distinte norme.
Nella specie, in realtà, nei confronti dei soggetti "che avrebbero dovuto essere indagati" - espressione, peraltro, riferita, nella sola parte motiva, agli "amministratori che hanno preceduto il TA nell'epoca anteriore all'ammissione della procedura controllata (risalente all'aprile 1996), le cui generalità e ruolo risultano segnalati dal curatore illo tempore", si da connotarsi di una qualche genericità refluente sulle concrete possibilità di puntuale esecuzione del provvedimento (e che, ancora nella sola parte motiva ha pur accolto la richiesta di archiviazione quanto all'indagata UD NN) - non è stata formulata, ovviamente, alcuna richiesta, ed al giudice, dunque, non è stato devoluto alcun tema che li riguardasse. Del resto, nel senso dell'inesistenza di un potere, in capo al giudice ed ex comma 5^ dell'art. 409 cod.proc.pen., di ordinare la formulazione dell'imputazione nei confronti di soggetti non indagati, milita la combinata lettura dei commi 2^, 4^ e 5^ dello stesso articolo, distintamente descrittivi di un epilogo alternativo della udienza camerale con il rigetto della richiesta archiviatoria per le ravvisate ipotesi della incompletezza delle indagini (comma 4^) ovvero di sufficienza del materiale per l'elevazione dell'imputazione (comma 5^), entrambe evidentemente riferibili ad una notitia criminis nei confronti di quelle stesse persona stessa "persona sottoposta alle indagini" cui è stato dato obbligatoriamente avviso (comma 2^) ed all'udienza ha potuto partecipare. Occorre infine considerare che l'attribuzione al Gip del potere di cui si discute condurrebbe, quanto ai reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero (art. 550 cod.proc.pen.) e non è previsto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc.pen., ad un processo nei confronti di un soggetto mai indagato e completamente estromesso dalla possibilità di interloquire in ordine alla richiesta archiviatoria.
Conclusivamente, poiché il provvedimento del Gip, in ragione della singolarità e della stranezza del proprio contenuto, in quanto privo di ogni riferimento con la richiesta cui ha inteso rispondere e traducentesi in una vera e propria usurpazione, da parte del giudice, di un potere di iniziativa penale esclusivamente assegnato ad altro soggetto processuale (il P.M.) - nonché totalmente totalmente estemporaneo ed incoerente con la stessa scelta del legislatore, che ha inteso attribuire al P.M. ed al Gip compiti strutturalmente distinti e funzionali nell'ambito del procedimento archiviatorio - si pone, quale corpus extraneus per la parte che attiene ai soggetti non indagati, al di fuori delle norme di legge e del sistema processuale, non può non venire rimosso in accoglimento del consentito mezzo di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte,
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza limitatamente alla parte riguardante i soggetti non indagati.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2004