Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
In tema di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, è legittimo il provvedimento con cui il giudice subordina la scarcerazione alla disponibilità ed alla possibilità di attivazione del c.d. braccialetto elettronico non sussistendo alcun "vulnus" ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost. in quanto la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende comunque dalla intensità delle esigenze cautelari e, pertanto, è ascrivibile alla persona dell'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2015, n. 9487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9487 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
9 4 8 7 /1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda SEZIONE PENALE Composta da Sent. 2079 n. sez. Dr. Mario Gentile - Presidente -CC 04/11/2015 Dr. Gallo Domenico R.G.N. 37361/2015 Dr. Ugo De Crescienzo - relatore dr. Giovanni Diotallevi dr. Rago Geppino ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI PI MI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/07/2015 del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ugo De Crescienzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente ala condizione attinente al braccialetto elettronico. RITENUTO IN FATTO MI DI PI, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale del riesame di Napoli, ex art. 310 cod. proc. pen., ha disposto, in sostituzione della misura della Custodia cautelare in carcere, con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi con l'attivazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici ai sensi dell'art. 275 bis cod. proc. pen. La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata lamentando che il Tribunale del riesame avrebbe illegittimamente condizionato la misura degli arresti domiciliari alla disponibilità dei dispositivi elettronici di controllo, che nella specie non sono disponibili con conseguente illegittima protrazione della custodia cautelare in carcere del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va rigettato. Il Tribunale con ordinanza adeguatamente motivata non censurata nel merito dalla stessa difesa ha disposto che il DI PI, sottoposto a giudizio penale per la violazione degli artt. 110, 629 cod. pen. e art. 7 l. 203/1991, condannato dalla Corte d'Appello di Napoli alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, in sostituzione della custodia cautelare in carcere fosse ammesso al regime degli arresti domiciliari mediato con l'uso di particolari strumenti di controllo ex art. 275 bis cod. proc. pen. e con il divieto di comunicare con terze persone (estranee al nucleo familiare) con qualsiasi mezzo anche telematico o telefonico. Il Tribunale con la medesima ordinanza, nella sua parte dispositiva, ha dato precise indicazioni relative alla esecuzione della custodia domiciliare disponendo la permanenza dello stato di custodia cautelare in carcere sia nel caso di rifiuto dell'imputato all'applicazione degli strumenti elettronici, sia nel caso in cui questi ultimi siano indisponibili, sia nel caso in cui sia impossibile la loro installazione per motivi tecnici. Disponendo conclusivamente che la condizione di detenzione carcerari fosse permanente fino al momento del superamento dei suindicati impedimenti. La difesa sostiene che al momento non risultano disponibili strumenti elettronici, e che il tribunale in modo illegittimo ha subordinato l'esecuzione degli arresti domiciliari ad una condizione non prevista dalla legge, ben potendosi assolvere il controllo sull'imputato con metodi diversi. La censura è infondata attenendo ad aspetti di merito riguardanti la scelta della modalità esecutiva degli arresti domiciliari che nel caso in esame è stata disposta secondo lo schema disposto dall'art. 275 bis cod. proc. pen. Va qui infatti ribadito il principio già affermato da altro collegio di questa stessa sezione, per il quale "in tema di arresti domiciliari con la prescrizione dell'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", qualora il giudice non accolga un'istanza di sostituzione della custodia in carcere, a causa della indisponibilità di "braccialetti" da parte della P.G., non sussiste alcun "vulnus" ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., perché la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende comunque dalla intensità delle esigenze cautelari e, pertanto, è ascrivibile alla persona dell'indagato" [Cass. sez. 2 n. 7 46328 del 10.11.2015, LA e altro, in Ced. Cass. Rv. 265238]. Nel caso in esame il Tribunale ha indicato le specifiche ragioni per le quali, pur a fronte della commissione di gravi reati, della contiguità dell'imputato con ambienti di camorra, ha ritenuto possibile fronteggiare le esigenze cautelari attraverso una misura meno gravosa alla condizione dell'utilizzabilità di strumenti di controllo a distanza. Nella sua valutazione il Tribunale si è attenuto allo schema dell'art. 275 bis cod. proc. pen. che riconosce al giudice di applicare la diversa misura meno gravosa previo accertamento della disponibilità degli strumenti elettronici da parte della polizia giudiziaria, così implicitamente riconoscendo al giudice di diversamente disporre in ordine alla scelta della misura, in caso di assenza di disponibilità dei suddetti strumenti di controllo. Il provvedimento è quindi conforme al dettato normativo è adeguatamente motivato in ogni sua parte e sfugge alle censure mosse. Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, mandandosi al sign. cancelliere per le comunicazioni di legge ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si comunichi ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 4.11.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Gentile Ugo De Crescienzo Mario Gentil DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 8 MAR 2016 IL Cancelliere A DI M CANCELLIERE E R P Claudia Pianelli 3