Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2003, n. 4760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4760 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto VIZIGARANZIA SEZIONE SECONDA CIVILE AUTOVETTURE /03 VENDUTE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Preside Dott. Mario R.G.N. 11692/00 SPADONE 60 igliel Dott. Vincenzo COLARUSSO Cron. 10720 Rep. 1309 Consigliere Dott. Olindo SCHE INO 3-15 AZZIO TI DI CELSO Dott. Lucio Ud.17/12/02 Rel. Consigliere Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA SPA, in persona del suo direttore generale sig.CHRISTIAN GERAUD, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TONIOLO 6, presso lo studio lo difende dell'avvocato UMBERTO MORERA, che unitamente agli avvocati RENZO MORERA, GIANFRANCO PAJANI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CO OM;
2002 intimato 1666 avverso la sentenza n. 13124/99 del Tribunale di ROMA, -1- depositata il 13/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato MORERA Umberto, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 27/4/1998 il pretore di Roma, pronunciando sulla domanda proposta da RI GI nei confronti della s.p.a. Peugeot Talbot Au- tomobili Italia e della s.a.s. Auto Club '90, dichiarava il difetto di legittima- zione processuale di quest'ultima società e condannava la prima al paga- mento di £ 3.451.000 a titolo di risarcimento danni. Precisava il pretore: che il RI non aveva dimostrato l'esistenza del dedotto rapporto contrattuale con la Auto Club '90; che la Peugeot Talbot Automobili Italia, con lettera del 24/10/1994, aveva riconosciuto un diretto rapporto contrattuale nei confronti dell'acquirente del veicolo pur negando l'operatività della garanzia per vizi della verniciatura;
che pertanto non era contestabile la responsabilità della predetta società per i lamentati e sussi- stenti difetti. Avverso la citata sentenza la società soccombente proponeva appello al quale resisteva il RI. Il tribunale di Roma, con sentenza 13/7/1999, rigettava il gravame osser- vando: che il RI aveva acquistato, tramite la s.a.s. Auto Club '90, un'autovettura Peugeot;
che il veicolo era stato venduto dalla s.r.l. Auto Eu- ropa, concessionaria Peugeot, non evocata in giudizio;
che la Auto Club '90 operava quale procacciatrice d'affari della concessionaria;
che il RI, con lettera 15/9/1994, aveva denunciato alla s.p.a. Peugeot Talbot Automo- bili Italia vizi della verniciatura dell'autovettura facendo valere la garanzia contrattuale fornita dalla casa costruttrice;
che la società appellante, con lettere 22/9/1994 e 24/10/1994, non aveva disconosciuto la sussistenza della dedotta garanzia ed aveva rifiutato l'esecuzione del richiesto intervento rite- 3 nendo non riconducibili i vizi denunciati a difetti di fabbricazione del pro- dotto ma a "cause esterne"; che pertanto non vi era stata tra le parti alcuna contestazione circa l'esistenza dei fenomeni di distacco di parti della verni- ciatura;
che la responsabilità direttamente assunta dalla casa costruttrice e, per essa, della appellante quale importatrice per l'Italia delle autovettura, nasceva dalla garanzia contrattuale assicurata ad ogni veicolo venduto tra- mite la rete dei concessionari;
che il pretore aveva esattamente affermato la titolarità, in capo alla s.p.a. Peugeot Talbot Automobili Italia, dell'obbligo di garanzia evidenziando che la stessa importatrice delle autovetture nella corrispondenza intercorsa con il RI non aveva mai disconosciuto l'esistenza di tale obbligo;
che nella speciale garanzia contrattuale in que- stione incombeva alla società appellante l'onere di dimostrare che il difetto lamentato non era ricollegabile ad un fatto a lei imputabile;
che tale prova non era stata fornita. La cassazione della sentenza del tribunale di Roma è stata chiesta dalla s.p.a. Peugeot Talbot Automobili Italia con ricorso affidato ad un solo moti- vo. L'intimato RI GI non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la s.p.a. Peugeot Talbot Automobili Italia denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1470 e 1490 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Ad avviso della ricorrente è errata l'affermazione secondo cui dovrebbe gravare sull'importatore la responsabilità per la garanzia contrat- tuale "direttamente assunta dalla Casa Costruttrice" nei confronti del con- sumatore finale. Il tribunale non ha indicato le norme ed i principi dai quali scaturirebbe la responsabilità contrattuale dell'importatore. Comunque la te- si del giudice di secondo grado circa la possibilità di un'azione diretta di un soggetto verso un altro, in assenza di un rapporto contrattuale tra loro, è in contrasto con il principio affermato dal tribunale relativo alla responsabilità contrattuale del produttore verso l'acquirente finale. Ad essa ricorrente non può poi essere attribuita la responsabilità legale a carico del produttore ( e/o per esso del fornitore ) prevista dal D.P.R. 224/1988 le cui norme, peraltro, non sono applicabili nella specie. Il motivo è infondato posto che il tribunale, al contrario di quanto soste- nuto dalla società ricorrente, ha espressamente e specificamente indicato le ragioni giuridiche poste a base della ravvisata responsabilità contrattuale della s.p.a. Peugeot Talbot Automobili Italia nei confronti del RI. In proposito il giudice di appello - come risulta da quanto sopra esposto nella parte narrativa che precede - ha confermato la decisione di primo gra- do con la quale il pretore aveva posto in evidenza che la s.p.a. Peugeot Tal- bot Automobili Italia, con la lettera del 24/10/1994, “aveva riconosciuto un diretto rapporto contrattuale nei confronti dell'acquirente del veicolo". -In particolare il tribunale ha rigettato il motivo di gravame con il quale la società soccombente aveva dedotto l'assenza di rapporti contrattuali con l'acquirente dell'autovettura - ribadendo che la s.p.a. Peugeot Talbot Auto- mobili Italia, con le lettere 22/9/1994 e 24/10/1994, non aveva contestato la garanzia contrattuale invocata dal RI a fondamento della pretesa avan- zata nei confronti della detta società quale rappresentante per l'Italia della casa costruttrice. 5 Con le citate lettere la società ricorrente aveva affermato di non essere tenuta ad eseguire il richiesto intervento non perché non obbligata a tanto contrattualmente, bensì per la non riconducibilità dei difetti lamentati a vizi di costruzione del prodotto. Con il descritto comportamento, secondo il chiaro ed evidente ragiona- mento implicito del giudice di secondo grado, la s.p.a. Peugeot Talbot Au- tomobili Italia ha sostanzialmente riconosciuto l'operatività nei suoi con- fronti della garanzia contrattuale fornita dalla casa costruttrice della quale era rappresentante in Italia e dei cui prodotti era importatrice. La società ricorrente non ha formulato alcuna censura contro tale argo- mentazione che è idonea di per sé a sorreggere la decisione impugnata - con riferimento al punto controverso tra le parti concernente la legittimazione passiva della s.p.a. Peugeot Talbot Automobili Italia a prescindere dall'esattezza o meno delle altre osservazioni del tribunale circa la respon- sabilità della casa costruttrice ( e della società importatrice delle autovetture) nascente dalla garanzia contrattuale "che assiste ogni veicolo tramite la rete dei concessionari". Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nessun provvedimento deve essere emesso in ordine alle spese del giudi- zio di legittimità nel quale l'intimato RI GI non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 17 dicembre 2002 Il presidente Il consigliere estensore Аравами IA 2003 R IN E IL CANCELLIERE TA SITA Maria Di Nuzzo IL CANCELLIERE 0 flanie & Nikon 2 OLPO Maria Diruzzo ggi, O обно д