Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/1999, n. 3729
CASS
Sentenza 15 aprile 1999

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Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall. il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione; pertanto, nell'ipotesi in cui il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, ne' proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento, giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato automaticamente e senza condizioni il curatore a norma dell'art. 107 legge fall..

Commentario1

  • 1ESECUZIONE DEL CREDITO FONDIARIO, REVOCA DEL FALLIMENTO, STRUMENTI DI TUTELA DEL CREDITORE E DOVERI DEL CURATORE
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 19 settembre 2000

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/1999, n. 3729
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3729
Data del deposito : 15 aprile 1999

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