Sentenza 21 febbraio 2003
Massime • 1
Il riferimento generico al decreto di citazione a giudizio, contenuto nell'art. 160 cod. pen., consente di ricomprendere tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione anche il decreto di citazione per il giudizio d'appello di cui all'art. 601 cod. proc.pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2003, n. 11418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11418 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi signori:
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
Dott. Antonio Stefano AGRÒ Consigliere
Dott. Arturo CORTESE Consigliere
Dott. Carlo PICCININNI Consigliere
Dott. Giorgio COLLA Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi promossi da:
IE FR ER;
IE SS;
contro la sentenza 14 giugno 2001 della Corte d'Appello di Brescia. Udita la relazione dei Consigliere Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Fabrizio Hinna Danesi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. IE FR RI e IE SS, ritenuti responsabili di spaccio di stupefacenti, ricorrono contro la sentenza in epigrafe. Si dolgono entrambi del difetto di motivazione della sentenza impugnata e, con un secondo motivo, lamentano che la Corte d'Appello non abbia ritenuto prescritto il reato loro contestato. infatti la sentenza di primo grado che li aveva condannati era stata emessa il 14 maggio 1991 cioè più di dieci anni prima di quella d'appello e tra gli atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art.160 c.p. non dovrebbe annoverarsi il decreto di citazione per il giudizio d'appello che nella specie era intervenuto prima del compimento della prescrizione.
2. I ricorsi non sono fondati.
Premesso che le doglianze in punto di accertamento della responsabilità sono generiche, questa Corte non ritiene di discostarsi dalla giurisprudenza per cui l'art.160 c.p., nel menzionare fra gli atti interruttivi della prescrizione il decreto di citazione a giudizio, comprende in questa espressione anche il decreto di citazione per il giudizio d'appello.
Depone in tal senso l'identità lessicale e non si coglie alcun paradosso nel ritenere che la prescrizione venga interrotta per fatto derivato in definitiva dall'imputato, nel caso di impugnazione da lui promossa. Proponendo il gravame, il privato ha evitato il passaggio in giudicato della sentenza che ritiene sfavorevole, talché ragionevolmente viene conferito effetto interruttivo all'atto che, disponendo il giudizio di impugnazione sia pure su sollecitazione del privato, riafferma la pretesa punitiva dell'ordinamento.
3. Alla reiezione dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 MARZO 2003 .