Sentenza 2 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la domanda presentata oltre i due anni dalla sentenza di proscioglimento o di assoluzione, è inammissibile, perchè tardiva, anche nell'ipotesi in cui la cancelleria abbia per errore indicato, nell'attestazione di passaggio in giudicato, una data diversa rispetto alla quale la domanda presentata appaia tempestiva, avendo la predetta attestazione natura meramente ricognitiva ed essendo onere dell'istante verificare quale sia stato l'effettivo momento di irrevocabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2017, n. 23144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23144 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2017 |
Testo completo
23144-17. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA ROCCO MARCO BLAIOTTA N.- Consigliere - 166/17 Dott. - - MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. N. 41221/2016Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - Dott. ALESSANDRO RANALDI - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI LE N. IL 12/02/1992 avverso l'ordinanza n. 82/2015 CORTE APPELLO di BARI, del 20/06/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Az 170 POLILAGT70 ANNUULAMENTO Lov MINNIE REC PROUCE 17. MENI o I M P L & NATO Udit i difensor Avv.; 1 RITENUTO IN FATTO 1. IZ IC ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata dichiarata inammissibile, per tardività, l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui avanzata.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché dall'attestazione di passaggio in giudicato apposta dalla cancelleria del G.u.p., che ha emesso la sentenza, risulta che la pronuncia assolutoria è divenuta irrevocabile in data 28 maggio 2013, ragion per cui la domanda di riparazione, depositata in data 26 maggio 2015, non poteva essere considerata tardiva, atteso il rispetto del termine di due anni dall'intervenuta definitività della sentenza. Il giudice della riparazione non poteva infatti ritenere errata la data di passaggio in giudicato apposta dalla cancelleria, non essendo legittimato a formulare detto giudizio e potendo, al più, soltanto rimettere la questione dinanzi al giudice dell'esecuzione, competente a decidere. D'altronde il cittadino non può sostituirsi al cancelliere per effettuare personalmente le verifiche del caso, onde stabilire l'esatta data di irrevocabilità di una sentenza e l'esistenza di eventuali errori nella relativa attestazione di cancelleria, anche perché quest'ultima, come si è affermato anche in giurisprudenza, ingenera nel privato un legittimo e incolpevole affidamento. L'errore della cancelleria non è dunque opponibile al privato, a meno che non ridondi in danno di quest'ultimo: solo in questo caso l'impugnante o l'istante potrà far valere, nel proprio interesse, l'effettiva data del passaggio in giudicato della sentenza.
3. Con requisitoria in data 6 ottobre 2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4. Con memoria depositata il 26 gennaio 2017, l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per una decisione di giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La doglianza formulata non è fondata. La data del passaggio in giudicato di una sentenza è infatti un dato oggettivo, che non dipende dall'attestazione di cancelleria. Diversamente opinando, si verrebbe ad attribuire a quest'ultima effetti costitutivi dell'irrevocabilità della sentenza, in contrasto con le norme di legge che disciplinano il passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. L'art 648, comma 2, cod. proc. pen. disciplina, infatti, in modo analitico il fenomeno del giudicato, stabilendo il momento di irrevocabilità della sentenza e 2 le evenienze processuali a cui quest'ultimo si riconnette e richiamando la disciplina dei termini per impugnare. A sua volta, l'art. 585 cod. proc. pen. non solo indica, in maniera altrettanto dettagliata, i predetti termini ma individua, in modo preciso, nel richiamare l'art 544 cod. proc. pen., gli accadimenti processuali da cui essi decorrono. Non s tratta dunque di porre a carico del privato l'errore dell'ufficio giudiziario (Cass., Sez. 4, n. 48426 del 18-11-2015, Rv. 265385) ma di prendere atto che il carattere tassativo di queste previsioni esclude che le scansioni processuali a cui la legge riconnette il passaggio in giudicato di una sentenza possano essere alterate da un qualunque evento esulante dal sistema e, ancor meno, da un evento patologico, come un errore nella relativa attestazione di cancelleria (Cass., Sez. 1, n. 32301 del 3-7-2003). L'art. 27 D. M. 30-9-1989 si limita infatti a stabilire che la cancelleria debba annotare sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilità del provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero, per le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. Questa norma fornisce dunque ulteriore conferma della natura meramente ricognitiva dell'annotazione in disamina, che si limita a prendere atto di un fenomeno processuale già verificatosi- e cioè, per l'appunto, quello della avvenuta formazione del giudicato-, senza incidere in alcun modo su di esso.
2.Costituisce dunque onere di chi agisca in giudizio per far valere un diritto azionabile sulla base del presupposto del passaggio in giudicato di una sentenza, dovendo esercitare l'azione entro un determinato termine da quest'ultimo, verificare quale sia stato l'effettivo momento d'irrevocabilità della pronuncia, senza limitarsi a prendere acriticamente atto della relativa attestazione di cancelleria. A ciò è peraltro preordinata la difesa tecnica, che dispone di tutte le cognizioni giuridiche per procedere alle opportune verifiche, che, del resto, sono, di norma, assai semplici, in quanto collegate a dati di natura cartolare e di univoca interpretazione. Si consideri, in quest'ottica, che l'art. 315 cod. proc. pen. concede alla parte che voglia proporre domanda di riparazione l'ampio termine di due anni, onde non può certamente sostenersi che l'onere di effettuare la verifica in esame, espletabile attraverso la semplice consultazione degli atti del processo a quo, risulti, per l'istante, di difficile assolvimento. Ove poi assuma che l'errore nell'attestazione di cancelleria abbia ingenerato, eventualmente nel contesto di particolari contingenze, che abbiano influito negativamente sulla possibilità di espletare l'anzidetto controllo, una situazione valutabile come caso fortuito, nella prospettiva delineata dall'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., il privato potrà avvalersi dello strumento della richiesta di 3 9 restituzione in termini.
3. Nel caso di specie, correttamente il giudice a quo ha rilevato la tardività dell'istanza, sulla base dell'esatta determinazione del momento del passaggio in giudicato della sentenza. D'altronde, non si vede come possa non riconoscersi al giudice della riparazione il potere di verificare la tempestività della domanda ex art. 314 cod. proc. pen.: profilo che esula completamente dalle attribuzioni del giudice dell'esecuzione.
4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pari delle spese processuali. Così deciso in Roma, all 'udienza del 2-2-2017. Il Presidente Il Consigliere estensore سكسلا Depositata in Cancelleria Oggi. 11 MAG. 20171 Il Funzionario Gudiziario Patrizia irra 3