Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2017, n. 23144
CASS
Sentenza 2 febbraio 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la domanda presentata oltre i due anni dalla sentenza di proscioglimento o di assoluzione, è inammissibile, perchè tardiva, anche nell'ipotesi in cui la cancelleria abbia per errore indicato, nell'attestazione di passaggio in giudicato, una data diversa rispetto alla quale la domanda presentata appaia tempestiva, avendo la predetta attestazione natura meramente ricognitiva ed essendo onere dell'istante verificare quale sia stato l'effettivo momento di irrevocabilità.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2017, n. 23144
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23144
    Data del deposito : 2 febbraio 2017

    Testo completo