Sentenza 14 gennaio 2014
Massime • 1
L'annullamento, su ricorso del P.M., dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va disposto senza rinvio, poiché l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe il giudice "a quo" ad una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, senza alcuna produzione di effetti giuridici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/01/2014, n. 13287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13287 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 14/01/2014
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 82
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 29831/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA;
nei confronti di:
MB EL N. IL 06/03/1972;
NS LU IS N. IL 31/07/1978;
avverso l'ordinanza n. 7308/2013 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del 24/06/2003;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il tribunale di Catania avverso l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari che il 24 giugno 2013 non convalidava l'arresto in flagranza di BO AM e ON GI LU effettuato dalla Polizia Lamenta il ricorrente violazione di legge non essendosi limitato il giudice a verificare la legittimità dell'operato della P.G. alla luce della situazione concreta accertata dagli operanti, ma ha proceduto a un apprezzamento dell'atto compiuto dagli stessi. Contesta la valutazione operata nel provvedimento impugnato sostenendo che le circostanze indicate in una visione ex ante legittimavano l'operato della polizia giudiziaria. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica "ex ante" (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo). Ciò detto deve altresì rilevarsi che il potere di arresto, può essere esercitato sulla base di indizi che devono rivestire quella stessa connotazione di gravita richiesta dall'art. 273 c.p.p., per l'applicazione di misure di coercizione personale. Il Gip deve, pertanto, attenersi al criterio della gravita degli indizi nella decisione, sia pure sommaria, della rilevanza e consistenza oggettiva degli elementi a sua disposizione, i quali non debbano consistere in fatti che, dotati di decisività, univocità e logica concordante, forniscano lo stesso grado di certezza probatoria richiesto per la formulazione di un giudizio di responsabilità, essendo sufficiente che le deduzioni desumibili dal loro coordinamento conducono ad una ragionevole conclusione di probabilità circa l'esistenza del reato oggetto della contestazione e della sua attribuibilità all'indagato. Nel caso in esame il giudice non ha fatto buon governo di tali disposizioni, non si è infatti limitato a verificare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, alla luce della situazione concreta accertata.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata. L'arresto è stato effettuato legittimamente alla luce del grave quadro indiziario nella disponibilità degli investigatori indicato nella stessa ordinanza del Gip (cfr. pag. 2).
A questo punto si pone il problema se l'annullamento debba essere effettuato con rinvio o senza rinvio. La questione ha dato in passato luogo a contrasti nell'ambito di questa Corte. L'orientamento più recente di questa Corte (Cass. n 21172 del 2007, n. 36236 del 2007;
n. 5983 del 2009, n. 25207 del 2009, Cass. Sez. 3^ n. 26208 del 2010 non massimata;
Cass. Sez. 3^ n. 26207 del 2010 Rv. 247706) si esprime nel senso che, in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione del P.M. avverso l'ordinanza di diniego della convalida di arresto, l'annullamento debba essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G., mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, perché l'arresto è stato effettuato legittimamente.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2014