Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2004, n. 3975
CASS
Sentenza 27 febbraio 2004

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Il campo di applicazione dell'arbitrato, sia esso irrituale che rituale, non va circoscritto alle controversie di natura economica, con esclusione di quelle giuridiche, ben potendo le clausole di previsione dello stesso riferirsi anche a questioni attinenti alla validità od esistenza del contratto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto che la clausola compromissoria irrituale, in discussione nella fattispecie, apposta ad un contratto di concessione del diritto di vendita in esclusiva di un prodotto chimico - farmaceutico, di cui era controversa la qualità di medicinale, in difetto di autorizzazione Ministeriale, fosse valida e consentisse anche di decidere sulla nullità del contratto per illiceità dell'oggetto e indisponibilità dei diritti, ed ha affermato che il limite della indisponibilità dei diritti non va confuso con quello della inderogabilità della normativa applicabile al caso controverso).

Anche nell'arbitrato irrituale si impone il rispetto del principio del contraddittorio, la cui operatività comporta che gli arbitri conoscano compiutamente i punti di vista degli interessati e che questi ultimi conoscano ciò che le altre parti hanno detto o fatto conoscere agli arbitri, nonché gli elementi di fatto esterni, rilevanti per la controversia, che gli arbitri stessi abbiano acquisito. L'osservanza del detto principio non implica invece che le parti siano poste a conoscenza degli elementi di valutazione e delle argomentazioni che gli arbitri intendano adottate a fondamento del proprio giudizio. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha negato che costituisse violazione del contraddittorio la mancata conoscenza del contenuto di un parere tecnico sulle caratteristiche di un prodotto chimico - farmaceutico che l'arbitro aveva chiesto ad un consulente, fatto conoscere alle parti prima della decisione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2004, n. 3975
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3975
    Data del deposito : 27 febbraio 2004

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