Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
In relazione alla distinzione tra il danno alla salute, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè considerata, e il danno derivante dal medesimo evento lesivo che incide, riducendo la capacità lavorativa, sulla produzione di reddito, non è censurabile la decisione del giudice di merito che in relazione alla invalidità permanente conseguente all'infortunio determini l'entità del pregiudizio complessivamente riguardante l'integrità fisica del soggetto, distinguendo poi in tale ambito, ai fini della liquidazione, il profilo che attiene direttamente alla capacità reddituale (al quale va riferita la copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) e il danno che risulta indipendente da tali riflessi sulla sfera patrimoniale; per questo secondo aspetto è necessario tuttavia uno specifico accertamento in ordine alle conseguenze dell'evento lesivo sulla sfera non patrimoniale di estrinsecazione dei valori personali vitali. (Nella specie, è stata cassata per vizio di motivazione la sentenza ,che, dopo aver stabilito l'esistenza di un danno complessivo correlato ad una riduzione percentuale della totale validità fisica, ha ragguagliato il danno alla salute non incidente sulla capacità reddituale ad una diversa percentuale di detta riduzione, senza tuttavia svolgere un'adeguata indagine in proposito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSTRIANA 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DU BESSÈ, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TULLIO PESCE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZZALI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA FONTANA TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO MEDINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
INAIL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 13640/96 proposto da:
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso gli avvocati MARCELLO BRITTI, ND SGHERRI, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EL ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSTRIANA 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DU BESSEI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TULLIO PESCE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
AZZALI SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1888/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 20/06/96 R.G.N.8029/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/98 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DU BESSÈ;
udito l'avvocato BRITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LE CARNEVALI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Genova LE IN chiedeva la condanna della datrice di lavoro S.r.l. ZA al risarcimento del danno biologico, del danno da vita di relazione, del danno patrimoniale conseguente alle ridotte capacità lavorative e del danno morale conseguenti alle lesioni riportate in un infortunio sul lavoro.
La causa così promossa veniva riunita a quella instaurata con ricorso presentato dall'INAIL per la condanna della medesima società ZA al pagamento della capitalizzazione della rendita e delle altre somme erogate al lavoratore in conseguenza dell'infortunio. Pronunciando su tali domande, il Pretore adito affermava la responsabilità (anche penale) della società convenuta per l'infortunio, con postumi consistenti in un'invalidità temporanea totale di mesi tre, temporanea parziale al 50% per altri tre mesi, e di un danno biologico per postumi permanenti pari complessivamente al 14% , essendo il 5% inerente alla sfera non lavorativa;
liquidava quindi le somme dovute per il risarcimento del danno biologico, commisurate alla percentuale del 5% per il IN e del 9% per l'INAIL; quelle dovute per l'invalidità temporanea con l'attribuzione di un terzo all'INAIL e due terzi al soggetto danneggiato. Il risarcimento del danno morale veniva liquidato interamente a favore di quest'ultimo, mentre era respinta per difetto di prova la domanda del lavoratore relativa al danno patrimoniale conseguente alla riduzione dei redditi percepiti dopo l'infortunio. Su appello proposto dall'INAIL e dal IN, il Tribunale di Genova con sentenza del 20 giugno 1996 confermava interamente la decisione impugnata, rilevando in particolare che le conseguenze dell'infortunio dovevano essere riferite prevalentemente alla capacità lavorativa generica, più che alla salute e allo svolgimento di attività extralavorative;
che non era stata fornita la prova della percezione, per il periodo successivo all'infortunio, di entrate di ammontare inferiore, tenuto conto degli importi erogati dall'INAIL.
Avverso tale sentenza LE IN propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L'INAIL ha presentato controricorso con ricorso incidentale affidato ad unico motivo. La S.r.l. ZA resiste con controricorso.
LE IN ha depositato controricorso al ricorso incidentale dichiarando di aderire alla censura ivi formulata, ed ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2087 cod.civ. e degli artt.10 e 11 del T.U. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124. Si sostiene che il giudice dell'appello si è discostato dai principi elaborati dalla giurisprudenza (pur richiamata nella sentenza impugnata) in tema di risarcimento del danno alla salute, che attiene esclusivamente all'integrità psicofisica, ed è distinto dal ristoro al danno da mancato reddito dipendente dalla perdita della capacità lavorativa, al quale va riferita la copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. I criteri adottati per la quantificazione della parte di danno biologico spettante al lavoratore e di quella da attribuire in via di regresso all'INAIL dimostrano, ad avviso della parte, l'irrazionalità dell'impostazione seguita: "ipotizzato, infatti, che il danno biologico complessivo sia la risultante della somma del danno biologico per riduzione della capacità lavorativa generica e di quello attinente alla sfera non lavorativa ... le modalità di quantificazione delle due componenti sono diverse, per cui la loro somma, concettualmente impossibile (per la disomogeneità degli addendi) non sarà mai pari alla liquidazione del danno biologico complessivo". Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto prender atto che l'invalidità biologica assommava al 14% del totale ed attribuire il relativo risarcimento integralmente al IN. Le stesse critiche valgono per il risarcimento dell'invalidità temporanea, totale e parziale;
il Tribunale ha erroneamente ritenuto che su tale capo della sentenza pretorile non fosse stato proposto appello, mentre invece il sig. IN aveva espressamente esteso le proprie doglianze all'illegittima ripartizione tra l'assicurato e l'INAIL delle somme dovute dalla società ZA per tale voce di danno.
Il motivo non merita accoglimento. Il Tribunale non ha ignorato i principi, indicati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, in base ai quali il danno alla salute, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè considerata, indipendentemente dalle ripercussioni che essa può comportare sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, va distinto dal danno, derivante dal medesimo evento lesivo, che incide sulla capacità di produrre reddito, in relazione alla perdita o diminuzione della capacità lavorativa (alla quale va riferita la copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali); con la conseguente necessità di procedere a due distinte liquidazioni, dovendosi aver riguardo per il danno patrimoniale alla riduzione della capacità di guadagno e per il danno biologico prevalentemente alla gravità dell'inabilità. L'impostazione seguita dal Tribunale, che ha determinato le conseguenze dell'evento lesivo in un'invalidità permanente commisurata al 14% della "totale validità" (come si legge nella relazione del primo C.T.U.), stabilendo poi che il 5% doveva essere riferito alla sfera non lavorativa, non si pone di per sè in contrasto con i criteri richiamati, posto che il giudice, nel procedere come si è detto a due distinte liquidazioni per i diversi profili di danno sopra indicati, deve anche tener conto che gli stessi, pur se ontologicamente diversi, costituiscono entrambi proiezioni negative nel futuro di un medesimo evento, sicché le liquidazioni, pur se distinte, devono essere tenute presenti contemporaneamente affinché il risarcimento sia completo, senza peraltro tradursi in un arricchimento senza causa, e la liquidazione complessiva sia corrispondente al danno nella sua globalità, che costituisce l'oggetto del risarcimento e del quale i due menzionati aspetti costituiscono due specifiche voci (Cass. 19 aprile 1996 n. 3727, 22 aprile 1998 n. 4071, 22 maggio 1998 n. 5135). In questo senso non può ritenersi censurabile l'identificazione, con riferimento all'invalidità permanente conseguente all'infortunio, di un pregiudizio complessivamente riferibile all'integrità fisica del soggetto, con l'ulteriore distinzione in tale ambito tra il profilo di danno che attiene direttamente alla capacità reddituale e quello che risulta invece indipendente da tali riflessi sulla sfera patrimoniale. Analoga considerazione vale per il pregiudizio riferibile all'invalidità, temporanea, per il quale risulta ugualmente adottato un criterio di separazione tra i distinti profili, in relazione alla durata dell'incapacità lavorativa;
le considerazioni svolte nella sentenza in ordine alla mancata impugnazione della statuizione del primo giudice sul punto sembrano da riferire esclusivamente al gravame dell'INAIL, in quanto attinenti alla contestazione in appello in ordine alla natura "patrimoniale" o meno del danno (definibile in relazione ai suoi riflessi sul piano economico reddituale). Con il secondo motivo dello stesso ricorso si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla quantificazione del danno. Si deduce che il Tribunale non ha tenuto alcun conto delle critiche formulate dall'appellante in ordine alla valutazione espressa dal C.T.U. dott. Perosino, nominato in primo grado, riassunte nei seguenti termini:
-il giudizio sul danno attinente alla sfera non lavorativa è inaccettabilmente espresso nel supplemento di relazione in base a criteri non di certezza ma di verosimiglianza;
la ripartizione del danno complessivo è priva di ogni motivazione;
- la percentuale del 14% della validità totale è stata determinata in base a tabelle che contemplano il danno alla salute di per sè considerato, indipendentemente dai suoi riflessi sull'attività lavorativa.
Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto inattendibile la quantificazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa generica (indicata in 2114 del globale 14% di invalidità) senza tener conto che questa frazione era correlata al concetto di attitudine al lavoro, che è parte del danno biologico ma non ha alcuna valenza patrimoniale.
L'apprezzamento del Tribunale sulla prevalente rilevanza, dei postumi permanenti sotto il profilo della capacità lavorativa generica viene poi criticato come contraddittorio ed irrazionale, in relazione alla natura delle menomazioni riscontrate e alla loro evidente incidenza sugli atti della vita quotidiana, specie per quanto riguarda le limitazioni della deambulazione. Si osserva infine che il giudice dell'appello ha erroneamente riferito i postumi invalidanti alle specifiche mansioni svolte, anziché alla capacità lavorativa generica, la riduzione della quale doveva essere quindi diversamente stabilita;
che sono stati considerati solo alcuni degli esiti invalidanti, senza tener conto dei dati relativi alla limitazione della motilità del tronco e dell'articolazione coxofemorale e alla lieve zoppia. Le censure meritano accoglimento nei limiti qui precisati. Il Tribunale, dopo aver determinato il danno complessivo in misura corrispondente alla percentuale di invalidità del 14%, ha distinto le due voci del danno risarcibile considerando che le attività proprie dell'esperienza lavorativa del IN richiedono una normale efficienza fisica, mentre "le difficoltà di accovacciamento, la necessità di fermarsi dopo poche centinaia di metri, la rigidità della coxofemorale, se non incompatibili, sono limitative dello svolgimento delle mansioni tipiche del magazziniere, del rappresentante e dell'autista. Appare, conseguentemente, che i postumi dell'infortunio sono molto più incidenti (se non sull'attitudine al lavoro) sulla capacità lavorativa generica (coincidente, data l'età ed il titolo di studio del IN, con le attività precedentemente svolte) che sulla 'salute' dello stesso (che da entrambi gli esami obiettivi contenuti nelle due consulenze appare buona) e sul normale svolgimento di attività extra- lavorative".
La determinazione del danno complessivo appare incensurabile per quanto già rilevato sul primo motivo e perché risulta fondata, con un apprezzamento di fatto sufficientemente motivato, sugli elementi acquisiti al giudizio relativi all'entità delle lesioni riscontrate, in base alla quale è stata stabilita la percentuale di invalidità;
come si osserva nella sentenza impugnata, questa corrisponde ad una valutazione concorde dei due consulenti tecnici, riferita a tutte le limitazioni funzionali riscontrate. D'altro canto, le critiche relative all'utilizzazione del parametro della capacità lavorativa generica non sono sorrette dall'indicazione di specifiche circostanze di fatto rilevanti che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare. La denuncia di vizio di motivazione appare invece fondata per quanto attiene all'accertamento delle conseguenze del fatto lesivo sul bene della salute in sè considerato, indipendentemente dai riflessi sulla capacità reddituale. In effetti, posto che le menomazioni riscontrate incidono- come si legge nella motivazione- sulla "normale efficienza fisica" del soggetto, non è dato ravvisare alcuna consequenzialità logica tra questa proposizione e quella successiva, secondo cui i postumi dell'infortunio incidono molto di più sulla capacità lavorativa che sulla salute;
ne' si spiega per quale ragione la salute stessa dovrebbe ritenersi 'buona', pur essendo compromessa l'efficienza fisica.
Nel passo sopra riportato della motivazione si indicano delle menomazioni che per loro natura, secondo il convincimento espresso dal Tribunale, incidono in modo apprezzabile sulla motilità dell'apparato osteoarticolare e sulla deambulazione, compromettendo così necessariamente anche il normale svolgimento degli atti della vita quotidiana;
ma tale aspetto non è stato considerato dai giudici dell'appello ai fini dell'accertamento degli effetti negativi del fatto lesivo sul bene della salute in sè considerato, e cioè del grado di menomazione dell'integrità fisiopsichica che, avuto riguardo al contesto organico e al quadro delle funzioni vitali, è stato provocato dalle lesioni, incidendo sulla sfera non patrimoniale d'estrinsecazione dei valori personali vitali (cfr. Cass. 18 febbraio 1993 n. 2008). La sentenza appare così affetta da un vizio logico, consistente nella mancanza di un nesso di coerenza tra le ragioni di cui si compone la motivazione, tale da sorreggere la decisione adottata;
questo difetto attesta anche una carenza di indagine sul profilo sopra indicato del pregiudizio alla salute.
Con l'ultimo motivo del ricorso principale si denuncia un ulteriore vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del danno patrimoniale, criticandosi la decisione con cui è stato escluso che il danno subito abbia comportato la dedotta diminuzione del reddito percepito dopo l'infortunio. La difesa del sig. IN rileva che il Tribunale non ha tenuto conto dei motivi di appello, e sottolinea che contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito- il calcolo delle prestazioni erogate dall'INAIL non compensa la diminuzione delle entrate, desumibile dal raffronto degli importi documentati dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 1989 e 1990.
La censura non merita accoglimento. Rilevata l'inammissibilità, ai fini della denuncia del vizio di motivazione, del generico richiamo alle deduzioni difensive svolte nel giudizio di appello, si deve anche osservare che le indicazioni relative ai dati da raffrontare non sono sufficienti per identificare circostanze di fatto decisive non esaminate dal Tribunale. Sono posti a raffronto il reddito imponibile del 1989 (lire 20.454.994) e quello del 1990 (12.082-112); tenendo conto delle prestazioni erogate dall'INAIL a titolo di rendita per inabilità temporanea per lo stesso anno 1990 (lire 5.549.370), lo scarto tra i due importi non basta a dimostrare il nesso causale tra l'infortunio e la variazione del reddito. Viene poi ulteriormente indicato l'ammontare della rendita INAIL percepita nel 1994; ma la mancanza dei dati necessari per il raffronto dei redditi nell'arco di tempo da considerare (per il quale viene solo genericamente richiamata la documentazione delle buste paga) non consente il controllo sulla decisività della circostanza, che questa Corte deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.
Passando quindi all'esame del ricorso incidentale proposto dall'INAIL, si rileva che lo stesso, con la denuncia di "insufficiente (anche per illogicità) e contraddittoria motivazione" investe la statuizione sulla durata del periodo di inabilità temporanea totale. L'istituto, premesso di aver indennizzato -sulla base di certificazione medica- il periodo dal 12 marzo 1990 al 30 marzo 1991, per il quale l'infortunato è sempre stato assente dal lavoro, critica la valutazione compiuta dal C.T.U. (e seguita dai giudici dell'appello) con una "drastica riduzione del periodo di inabilità temporanea, dividendo ulteriormente a metà- con criterio salomonico ma tecnicamente incomprensibile- tra quello di inabilità 'totalè e quello 'parziale'".
La censura così formulata non consente di ravvisare un interesse dell'Istituto assicuratore all'impugnazione, perché sembra prospettare la determinazione delle prestazioni per inabilità temporanea in misura diversa e superiore rispetto a quella risultante dalla decisione denunciata.
Il ricorso incidentale appare dunque inammissibile. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro giudice- designato nel Tribunale di Chiavari- il quale procederà a nuovo esame attenendosi ai principi enunciati, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Chiavari.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999