Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1751
CASS
Sentenza 2 marzo 1999

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In relazione alla distinzione tra il danno alla salute, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè considerata, e il danno derivante dal medesimo evento lesivo che incide, riducendo la capacità lavorativa, sulla produzione di reddito, non è censurabile la decisione del giudice di merito che in relazione alla invalidità permanente conseguente all'infortunio determini l'entità del pregiudizio complessivamente riguardante l'integrità fisica del soggetto, distinguendo poi in tale ambito, ai fini della liquidazione, il profilo che attiene direttamente alla capacità reddituale (al quale va riferita la copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) e il danno che risulta indipendente da tali riflessi sulla sfera patrimoniale; per questo secondo aspetto è necessario tuttavia uno specifico accertamento in ordine alle conseguenze dell'evento lesivo sulla sfera non patrimoniale di estrinsecazione dei valori personali vitali. (Nella specie, è stata cassata per vizio di motivazione la sentenza ,che, dopo aver stabilito l'esistenza di un danno complessivo correlato ad una riduzione percentuale della totale validità fisica, ha ragguagliato il danno alla salute non incidente sulla capacità reddituale ad una diversa percentuale di detta riduzione, senza tuttavia svolgere un'adeguata indagine in proposito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1751
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1751
    Data del deposito : 2 marzo 1999

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