Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2004, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA RICCI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO CARLETTI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BO IN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 126/01 del Giudice di pace di GRAVINA DI PUGLIA, depositata il 08/08/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/07/2003 dal Relatore Consigliare Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TI ZE, premesso di essere titolare di un'azienda agricola in agro del Comune di Gravina, danneggiata da calamità naturali, negli anni 1988, 1989 e 1990, conveniva avanti al G.d.P. di Gravina la Regione Puglia per sentirla condannare al pagamento del contributo previsto per far fronte ai danni subiti. Sosteneva l'attrice che il Comune di Gravina l' aveva ammessa al godimento del contributo e che la Regione le aveva liquidato solo un acconto di quanto riconosciutole, restando debitrice del residuo. Costituitasi in giudizio la Regione Puglia assumeva che già da anni aveva corrisposto al comune di Gravina il finanziamento relativo alle annate 1988-1990, calcolato sulla base degli atti di approvazione dell'istruttoria comunale, redatti dalla Provincia di Bari.
Il G.d.P. di Gravina con sentenza in data 8.8.2001 accoglieva la domanda.
Per la cassazione della sentenza del G.d.P. propone ricorso, fondato su quattro motivi la Regione Puglia.
Non svolge attività difensiva TI ZE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la NE lamenta nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché per violazione dell'art. 112 c.p.c.. Rileva l'Amministrazione che nel corso del giudizio di merito aveva prodotto tutta la documentazione necessaria a dimostrare di avere concesso al comune di Gravina i contributi previsti dalla L. n 590/1981 sulla base delle proposte di finanziamento avanzate dalla
Provincia di Bari sicché non poteva essere considerata inadempiente ai propri obblighi.
Tale questione non è stata minimamente considerata dal G.d.P. che nulla ha precisato in proposito.
Con il secondo motivo la Regione censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c.. Osserva la Regione che il G.d.P. non ha preso in esame la documentazione fornita dall'Amministrazione a sostegno dell'inesistenza del proprio inadempimento, con ciò violando il disposto dell'art. 116 c.p.c.. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 24 della Costituzione posto che il giudice di merito ha accolto la domanda attrice senza prendere in considerazione i mezzi di prova del convenuto.
Infine con il quarto motivo la NE impugna la sentenza di merito per violazione dell'art. 112 c.p.c. rilevando che il G.d.P. non ha valutato l'eccezione di prescrizione, sollevata con la comparsa conclusionale.
I primi tre motivi del ricorso, strettamente connessi vanno congiuntamente esaminati e respinti in quanto infondati. Al riguardo si osserva che il G.d.P. ha assunto nella parte motiva della sua decisione che i contributi in questione sono direttamente riconosciuti in favore degli agricoltori dalla legge, che nel caso in esame sono risultate come circostanze pacifiche sia il riconoscimento ministeriale dell'eccezionalità delle avversità atmosferiche sia l'avvenuta predisposizione di un "tabulato" all'esito dell'istruttoria condotta dal comune di Gravina ed approvata dalla Provincia per cui nussun'altra attività doveva essere effettuata dalle amministrazioni competenti che dovevano provvedere al pagamento di quanto dovuto, corrisposto solo in parte all'agricoltore, a titolo di acconto.
Appare evidente quindi che il G.d.P. ha ritenuto esistere in capo alla Regione l'obbligo di pagare direttamente i contributi agli aventi diritto, con la conseguenza che, nella specie, non può ravvisarsi un'ipotesi di inesistenza della motivazione ma semmai un'ipotesi di motivazione erronea;
inoltre sulla base dell'iter logico posto a fondamento dell'impugnata sentenza non era neppure necessario esaminare la documentazione prodotta dalla ricorrente, in quanto non finalizzata a dimostrare l'avvenuto pagamento allo agricoltore di quanto allo stesso dovuto, sicché deve escludersi altresì sia la violazione dell'art. 116 c.p.c. che dell'art. 24 della Costituzione. Pertanto essendo i primi tre motivi di ricorso, sostanzialmente finalizzati a censurare, sotto l'apparente profilo della violazione di legge processuale o della Costituzione, difetti di motivazione, vanno respinti in quanto i vizi attinenti alla motivazione possono essere fatti valere, nei confronti delle decisioni del G.d.P., adottate secondo equità, solo nelle ipotesi di motivazione inesistente, apparente o perplessa, ipotesi non ricorrenti nella specie.(Cass. civ. SS.UU. 15.10.1999 n 716) I primi tre motivi di ricorso vanno pertanto respinti. Infondato è infine il quarto motivo posto che il giudice di merito non aveva l'obbligo di esaminare l'eccezione di prescrizione, tardivamente proposta con la comparsa conclusionale, finalizzata, come è noto, solo all'illustrazione delle domande ed eccezioni ritualmente introdotte in giudizio.
Pertanto il ricorso va interamente respinto, mentre nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004