CASS
Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 7807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7807 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/07/2022 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale LUIGI ORSI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7807 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO NO IA, nella qualità di legale rappresentante della società Ital Costruzioni a r.I., ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 28/07/2022, con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo della società, disposto dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori ascritto al ricorrente. 1. Con un unico motivo, la difesa deduce la violazione degli artt. 322, 324 cod. proc. pen. e 24 Cost. In particolare, premesso che il provvedimento di sequestro aveva ad oggetto tre distinti cespiti societari (la società Ital Costruzioni a r.I., la Sicilsystem a r.l. e la Ital Costruzioni Group a r.I.) e che in relazione a ciascuno di essi la difesa aveva proposto differenti richieste di riesame (così dando origine a tre distinti procedimenti che erano stati riuniti e decisi, con conferma del provvedimento di sequestro, riguardo alle altre due società), lamenta che il Tribunale abbia dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame sull'errato rilievo che l'impugnazione dovesse avere carattere unitario, stante l'unicità del provvedimento genetico avente ad oggetto diversi cespiti (le tre società sopraindicate), ma relativo ad una sola posizione giuridica, quella di NO IA, indi involgente le medesime questioni di diritto e di fatto. Invece, nel caso in esame, il ricorso doveva intendersi proposto dalla società, la quale ha diversa compagine sociale rispetto alle altre ed è destinataria di un provvedimento di sequestro destinato ad incidere autonomamente sui suoi beni, con la conseguenza che il richiamo alla posizione giuridica del ricorrente, quale persona fisica, non si rivela pertinente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso risulta essere stato proposto, nell'interesse della società, da difensore non munito, per il presente grado di giudizio, della procura speciale. Al riguardo, va pertanto richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale il difensore dell'indagato, che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non abbia all'uopo preventivamente conferito procura speciale (Sez. 6, n. 15933 del 08/04/2015, Piccoli, Rv. 263085 - 01; Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 - dep. 2012, Pampianchi, Rv. 251997 - 01). Si è 2 specificato, infatti, che la procura speciale non va confusa con la mera nomina del difensore, come avviene per l'imputato (Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tanda, Rv. 235403, nel senso che la nomina del difensore, consistendo in una mera nomina di difensore di fiducia non presenta i caratteri minimi della procura speciale, non essendo in essa specificati i caratteri dell'attività processuale da compiere). L'atto deve, infatti, contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 - dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417; Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, dep. 2014, Scino, Rv. 258332). Nella specie, la procura speciale risulta essere stata conferita esclusivamente per il giudizio di merito. Nulla si prevede con riguardo alla differente ed autonoma fase di legittimità. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, posto che l'art. 100, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che la procura speciale si presume conferita soltanto per un grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa (ex multis, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto s.r.I., Rv. 271722 - 01. E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale - nella fattispecie la Corte ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso, il 10/01/2023
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale LUIGI ORSI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7807 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO NO IA, nella qualità di legale rappresentante della società Ital Costruzioni a r.I., ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 28/07/2022, con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo della società, disposto dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori ascritto al ricorrente. 1. Con un unico motivo, la difesa deduce la violazione degli artt. 322, 324 cod. proc. pen. e 24 Cost. In particolare, premesso che il provvedimento di sequestro aveva ad oggetto tre distinti cespiti societari (la società Ital Costruzioni a r.I., la Sicilsystem a r.l. e la Ital Costruzioni Group a r.I.) e che in relazione a ciascuno di essi la difesa aveva proposto differenti richieste di riesame (così dando origine a tre distinti procedimenti che erano stati riuniti e decisi, con conferma del provvedimento di sequestro, riguardo alle altre due società), lamenta che il Tribunale abbia dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame sull'errato rilievo che l'impugnazione dovesse avere carattere unitario, stante l'unicità del provvedimento genetico avente ad oggetto diversi cespiti (le tre società sopraindicate), ma relativo ad una sola posizione giuridica, quella di NO IA, indi involgente le medesime questioni di diritto e di fatto. Invece, nel caso in esame, il ricorso doveva intendersi proposto dalla società, la quale ha diversa compagine sociale rispetto alle altre ed è destinataria di un provvedimento di sequestro destinato ad incidere autonomamente sui suoi beni, con la conseguenza che il richiamo alla posizione giuridica del ricorrente, quale persona fisica, non si rivela pertinente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso risulta essere stato proposto, nell'interesse della società, da difensore non munito, per il presente grado di giudizio, della procura speciale. Al riguardo, va pertanto richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale il difensore dell'indagato, che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non abbia all'uopo preventivamente conferito procura speciale (Sez. 6, n. 15933 del 08/04/2015, Piccoli, Rv. 263085 - 01; Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 - dep. 2012, Pampianchi, Rv. 251997 - 01). Si è 2 specificato, infatti, che la procura speciale non va confusa con la mera nomina del difensore, come avviene per l'imputato (Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tanda, Rv. 235403, nel senso che la nomina del difensore, consistendo in una mera nomina di difensore di fiducia non presenta i caratteri minimi della procura speciale, non essendo in essa specificati i caratteri dell'attività processuale da compiere). L'atto deve, infatti, contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 - dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417; Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, dep. 2014, Scino, Rv. 258332). Nella specie, la procura speciale risulta essere stata conferita esclusivamente per il giudizio di merito. Nulla si prevede con riguardo alla differente ed autonoma fase di legittimità. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, posto che l'art. 100, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che la procura speciale si presume conferita soltanto per un grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa (ex multis, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto s.r.I., Rv. 271722 - 01. E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale - nella fattispecie la Corte ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso, il 10/01/2023