Sentenza 24 settembre 2001
Massime • 1
In tema di diffamazione col mezzo della stampa, sussiste la scriminante del diritto di cronaca nell'ipotesi in cui il curatore di un libro antologico, allo scopo di rendere e descrivere fedelmente il contesto socio-culturale cui gli autori dei testi appartengono, riporti e divulghi espressioni forti e pungenti, anche obiettivamente offensive, a condizione che i predetti brani, secondo la motivata opinione del giudice di merito, siano espressivi del patrimonio culturale e delle modalità comunicative di una certa realtà sociale, la cui conoscenza sia di interesse per la collettività. (Fattispecie relativa ad un raccolta di temi di bambini delle classi elementari, uno dei quali conteneva espressioni offensive nei confronti di un soggetto più volte apparso in programmi televisivi).
Commentario • 1
- 1. Questioni in tema di diffamazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
di Alessandro D'Andrea Sommario: 1 Premessa 2 L'esimente del diritto di cronaca 3 Il diritto di critica 4 Questioni ulteriori Indice delle sentenze citate 1. Premessa Il reato di diffamazione, in particolar modo nella forma aggravata di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., è stato reiteratamente oggetto di considerazione nella giurisprudenza della Corte ancora nell'anno di riferimento, durante il quale sono state pronunciate numerose decisioni sul tema. La maggior parte di esse ha riguardato l'individuazione dei limiti ermeneutici entro cui consentire la configurazione delle esimenti putative del diritto di cronaca e del diritto di critica, idonee ad escludere la responsabilità penale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2001, n. 43451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43451 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 24/09/2001
1. Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 1344
3. Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO BRUNO - Consigliere - N. 6441/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento nel procedimento a carico di D'RT AR, nato a [...] [...]
Avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 10.11.2000, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Trento del 26.10.1999, che lo aveva assolto perché il fatto non costituisce reato con riferimento al delitto di cui all'art. 595 comma 1^ e comma 3^ cp
Visti gli atti, la sentenza denunziato ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Maurizio Fumo,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. A. Galasso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Udito il difensore dell'imputato, avv. Marco Stefanelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso
Osserva la Corte:
D'OR AR è autore del libro "Dio ci ha creato gratis", a pag. 127 del quale si legge la frase "La dottoressa ON se ne viene con la cura dimagrante, mentre in Africa si puzzano dalla santissima fame, chella scurnacchiata!". Lo stesso, per avere offeso la reputazione della dottoressa AL MA ON, fu tratto a giudizio e, come anticipato in epigrafe, assolto in primo e secondo grado.
Ricorre il PG e deduce illogicità manifesta della motivazione e violazione del dettato dell'art. 51 cp, osservando che hanno errato i giudici di merito nel ritenere che la predetta frase, rafforzata da una nota esplicativa riferita al termine dialettale campano adoperato ("scurnacchiato", tradotto come svergognato "ed ancora peggio"), non avesse contenuto offensivo. L'opera del D'Orto riporta componimenti di bambini delle elementari nella loro autenticità e genuinità; ad esso dunque non può essere riconosciuto alcun intento satirico, del momento che il suo scopo altro non può essere che quello di portare alla attenzione del lettore la problematica scientifico-pedagogica in ordine alle difficoltà che incontrano i bambini nel tradurre in un testo scritto il loro pensiero. Inoltre non è affatto chiaro per quale motivo i giudici di primo e secondo grado abbiano ritenuto che la ON fosse personaggio pubblico: esso e una dietologa napoletana del tutto sconosciuta nelle province del nord Italia. Quella, adoperata è una espressione in sè offensiva, rilevante per il suo significato oggettivo e non per le intenzioni di chi la ha riportata. Il lettore che non segue le trasmissioni televisive diffuse nella regione Campania non potrà comunque mai comprendere cosa possa esservi di satirico nella espressione poco lusinghiera rivolta alla IO (e nella relativa nota esplicativa). D'altronde la giurisprudenza di legittimità ha comunque posto in rilievo come, anche nel contesto di un'opera satirica, vadano evitate attribuzioni arbitrarie di condotte illecite o moralmente riprovevoli, condotta che viceversa, con il termine sopra indicato, viene di fatto attribuito alla ON. Si tratta di un'offesa che nulla ha a che fare con la sfera professionale della suddetta, ne' con le sue frequenti apparizioni televisive, ne' con la problematica della povertà dei paesi del c.d. terzo mondo. Il ricorso non ha fondamento e deve, pertanto, essere rigettato. Si apprende dalle sentenze dei giudici di merito che il libro riporta alcuni componimenti e "temi" di bambini di una scuola elementare della provincia napoletana. Tra le varie "tracce" assegnate agli alunni degli insegnanti, ve ne era una attinente alla contrapposizione tra paesi ricchi e paesi poveri, in particolare con riferimento al precetto evangelico di dar da mangiare agli affamati.
Il componimento prescelto e pubblicato dal D'OR evidenziava che, mentre nei paesi del terzo mondo, molte persone letteralmente muoiono di fame, da noi ben altri sono i crucci della gente, preoccupata di mantenere la linea, tanto che una dietologa, come la ON, riscuote notevole successo televisivo, discettando di diete dimagrenti et similia.
È dunque evidente che il D'OR, ha svolto un'opera di documentazione e diffusione ed ha riportato, facendo ricorso ad un genere letterario assimilabile, quanto alle modalità, all'intervista, opinioni ed espressioni altrui (opinioni ed espressioni evidentemente ritenute significative in quanto relative alla sensibilità dei bambini in ordine al problema della fame nel mondo, alle diseguaglianze planetarie ed in quanto attinenti alla capacità dei giovanissimi alunni di riferire ed argomentare su questioni così impegnative sul piano morale e così coinvolgenti su quello emozionale). Orbene, è noto che nel caso in cui un "divulgatore" (giornalista, scrittore ecc.) riferisca concetti e frasi provenienti da terzi, egli, nell'esercitare - in tal modo - il diritto di cronaca, è comunque tenuto a controllare la veridicità delle circostanze riferite e la continenza delle espressioni utilizzate.
Quanto alla veridicità, il ricorrente di nulla si duole (non contesta che la frase appartenga ad un tema di un alunno delle elementari e, meno che mai, contesta che la ON, in quanto medico- dietologo, si occupi di cure dimagranti); la censura viene formulata, esplicitamente, con riferimento all'espressione usata e riportata ("scurnacchiata" id est svergognata, sfrontata ecc.), ritenuta gravemente lesiva del prestigio della professionista. Al proposito deve rilevarsi tuttavia che, come recentemente affermato dalle S.U. (30.5.2001, sent. n. 15, ric. Galiero), il fatto in sè dell'intervista (cui, per quanto sopra detto, può essere assimilato il caso in scrutinio) va considerato in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese. Ciò che rileva, con riferimento ai parametri appena indicati, è l'interesse pubblico della informazione fornita, cioè il rilievo sociale della notizia diffusa. Nel caso in esame, come si evince con chiarezza dalla sentenza impugnata (circostanza non contestata del ricorrente), attraverso la fedele riproduzione delle espressioni dei minori (approssimative, gergali, dialettali e, proprio per questo, genuinamente espressive della personalità, ancora infantili, dei loro autori), il D'OR ha inteso sottoporre al lettore una realtà sociale, a suo parere, meritevole di attenzione.
Se, per conseguire tale finalità, egli riporta una espressione "forte", ma di uso comune in una ben precisa area geo-linguistica ed in un certo strato sociale, si deve affermare che, da un lato, ciò egli ha fatto (fino a prova del contrario) allo scopo di documentare le idee, il linguaggio, le categorie logiche e culturali degli alunni di ceto popolare della scuola elementare della provincia di Napoli;
dall'altro, che, proprio in ragione delle connotazioni soggettive del dichiarante (età, scolarizzazione, estrazione sociale, livello culturale), come apprezzate del giudice di merito, l'espressione in sè può non rivestire contenuti di disvalore sociale nei confronti del destinatario. Tale ultimo rilievo, come è evidente, se sorretto da adeguato motivazione (ed è il caso all'esame di questo Collegio), è incensurabile in sede di legittimità.
Conclusivamente, pertanto, deve affermarsi che è scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p., la condotta di quel "divulgatore" che, per rendere e descrivere fedelmente un contesto socio-culturale, nel riferire frasi provenienti da un soggetto che a quel contesto certamente appartenga, riporti espressioni forti e pungenti, anche obiettivamente offensive, a condizione che dette dichiarazioni siano, secondo la motivata opinione del giudice del merito, espressive del patrimonio culturale e comunicativo di una certo realtà sociale (e dunque fortemente radicate nel linguaggio di chi ad esso appartiene), la cui conoscenza sia di interesse per la collettività.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2001