Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21126
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Mancata motivazione sull'applicazione della recidiva e sul bilanciamento con le attenuanti generiche

    La Corte ritiene che l'applicazione della recidiva sia stata adeguatamente motivata con riferimento all'omogeneità del reato e alla vicinanza temporale del precedente, considerando anche la portata dei nuovi fatti (natura e quantitativi delle sostanze, modalità di detenzione e occultamento), incompatibili con la dedotta occasionalità della ricaduta nel reato. Il giudizio di bilanciamento è considerato immune da censure.

  • Inammissibile
    Vizio della motivazione sulla disponibilità dell'appartamento dove è stato rinvenuto lo stupefacente

    La Corte ritiene il motivo inammissibile in quanto meramente contestativo della motivazione dei giudici di merito. La disponibilità dell'appartamento è emersa dal possesso delle chiavi, dal contenimento di un cane di grossa taglia presente in casa e dai servizi di osservazione che hanno accertato l'accesso del ricorrente all'edificio.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione sul bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti generiche

    La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato, affermando che il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni dell'equivalenza piuttosto che della prevalenza, a meno di specifica richiesta della parte. La motivazione fornita, basata sulla presenza di un precedente specifico recente e sulla gravità dei fatti, è ritenuta adeguata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21126
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21126
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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