CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21126 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi presentati da: 1. LI EO, nato a [...] 1'11/11/2002; 2. ER IA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 22/09/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 18/11/2024, che, LI e IA ER in relazione al pena, rispettivamente, di anni 4, mesi 8 in esito a rito abbreviato, aveva condannato EO ". reato di cui agli arttecili 81, 73 d.P.WV309/1990, alla di reclusione e 22.006,00 euro di multa il ER edi;
anni 4 mesi 4 di reclusione e 20.000,00 euro di multa il LI, assolveva il ER dal capo a) 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 21126 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 20/03/2026 e rideterminava la pena a lui inflitta in anni 4, giorni 20 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, con conferma nel resto. 2. Avverso tale pronuncia gli imputati, tramite i rispettivi difensori, ricorrono per cassazione. 3. Il ricorso di IA ER è articolato in un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e al giudizio di bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti generiche, riconosciuto dalla Corte territoriale in termini di equivalenza ma invocato in termini di prevalenza. 4. Il ricorso di EO LI. 4.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione in relazione alla disponibilità dell'appartamento ove è stato rinvenuto lo stupefacente. Evidenzia come il Tribunale, e poi la Corte, siano stati influenzati, nella valutazione, dall'arresto occorso pochi giorni prima del LI (3 ottobre 2024), trovato in possesso di un certo quantitativo di cocaina, ma non sussistevano univoci elementi tali da dimostrare la disponibilità dello stupefacente in capo al ricorrente. 4.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in riferimento agli articoli 62-bis, 69 e 133 cod. pen.: a fronte della espressa richiesta di dichiarare le circostanze attenuanti generiche prevalenti, la Corte territoriale si è limitata a ritenere sussistente la recidiva contestata, senza motivazione alcuna. 5. In data 2 marzo 2026, l'Avv. Eleonora Nicla Moiraghi, per ER, depositava motivi nuovi. Evidenzia, in dettaglio, come nessuna delle due sentenze di merito abbia fornito specifica e adeguata motivazione a spiegazione delle ragioni della asserita espressione di maggiore pericolosità collegata all'esistenza di un unico precedente penale, al cospetto della produzione difensiva: la Corte territoriale - al pari del Tribunale di primo grado - si è sottratta a detto obbligo mancando di considerare le prove prodotte dalla Difesa, inerenti all'attività lavorativa dell'imputato, ovvero, esimendosi dal motivare sulla irrilevanza delle stesse. La documentazione non esaminata offriva elementi di valido contrasto al convincimento del giudice di merito sulla «pessima personalità» del ricorrente. L'estromissione della prova difensiva dal perimetro degli elementi valutabili, o, meglio, la negazione della sua presenza in atti, ha così creato una evidente frattura logica nel percorso cognitivo della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2 2. Il ricorso di EO LI è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente contestativo della motivazione concordemente resa dai giudici di merito. Come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale, la disponibilità in capo al ricorrente dell'appartamento dove sono state rinvenute, sparse in vari punti, le sostanze stupefacenti, è emersa non solo dal possesso delle chiavi dell'appartamento e del portone dell'edificio - in un mazzo che già era stato oggetto di attenzione in occasione di un primo arresto del 3/10/2024, in quanto le due chiavi non aprivano nessuno degli appartamenti oggetto in quella sede di perquisizione - e dal contenimento operato dal LI di un cane di grossa taglia presente in casa (che solo il ricorrente riusciva ad ammansire), ma dai servizi di osservazione (operati a seguito del precedente arresto), che avevano consentito di accertare già il 10/10/2024 l'accesso del LI all'edificio e quindi, il giorno successivo, l'uscita dal medesimo del LI insieme al coimputato ER e alla di lui sorella (seguiva la perquisizione che consentiva il rinvenimento delle sostanze). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ritiene che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Rv. 272460 - 01; Sez. 6, n. 6616 del 28/02/1994, Nisi, Rv. 198524 - 01). In secondo luogo, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (ex multis, v. Sez, U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024, [...], n.m.; Sez. 1, n. 3778 del 20/10/2023, [...], Zarouali, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale, a pagina 5, giustifica la scelta dell'equivalenza (ritenendo, anzi, «benevolo» il riconoscimento delle attenuanti generiche) alla luce della presenza di un precedente specifico recente e della evidente gravità dei fatti odierni (LI è stato condannato per l'illecita detenzione di 945,20 grammi lordi di cocaina e di oltre 9 chilogrammi di hashish). Tale motivazione non si pone in termini di irragionevolezza o contraddittorietà, ma fa anzi buon uso dei principi elaborati da questa Corte. 3 4 3. Il ricorso di IA ER (condannato per l'illecita detenzione di 950 grammi lordi di sostanza stupefacente composta da chetamina e MDMA e 523 grammi di cocaina) è inammissibile. 3.1. Va premesso che secondo l'orientamento di legittimità, in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 270419 - 01; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, [...], Rv. 248960 - 01). Ancora, si è precisato che il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, [...], Antignano, Rv. 284425 - 01). Tra gli elementi da tenere in considerazione per i motivi di cui sopra, vi è anche l'eventuale lasso di tempo trascorso tra le pregresse fattispecie e quella attualmente giudicata, certamente indice di una relazione qualificata (Sez. 3, n. 16047 del 14/03/2019, [...], n.nn.). Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, [...], Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, [...], Rv. 267130 - 01). È comunque necessario che, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione di una «maggiore capacità delinquenziale». 3.2. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, nel caso in esame l'applicazione della recidiva è stata argomentata con riferimento all'omogeneità del reato e alla vicinanza nel tempo del precedente, dovendosi fare riferimento al riguardo alla irrevocabilità della sentenza, che secondo lo stesso ricorso è del 2022; né può dirsi lontana nel tempo l'epoca del fatto, che si indica commesso nel maggio 2021. 4 La motivazione resa è del tutto adeguata, anche in ragione della portata dei nuovi fatti, sia per la natura delle diverse sostanze che per i quantitativi, oltre che per le modalità di detenzione e occultamento, evidenze incompatibili con la dedotta occasionalità della ricaduta nel reato, al di là dell'attività lavorativa che si deduce essere stata svolta dopo il primo reato. 3.3. Quanto al giudizio di bilanciamento, si rimanda alle considerazioni espresse al paragrafo 2.2 che precede: il relativo giudizio appare infatti immune da censure, alla stregua della giurisprudenza ivi richiamata. 4. In conclusione, i ricorsi non possono che essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2026.
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 18/11/2024, che, LI e IA ER in relazione al pena, rispettivamente, di anni 4, mesi 8 in esito a rito abbreviato, aveva condannato EO ". reato di cui agli arttecili 81, 73 d.P.WV309/1990, alla di reclusione e 22.006,00 euro di multa il ER edi;
anni 4 mesi 4 di reclusione e 20.000,00 euro di multa il LI, assolveva il ER dal capo a) 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 21126 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 20/03/2026 e rideterminava la pena a lui inflitta in anni 4, giorni 20 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, con conferma nel resto. 2. Avverso tale pronuncia gli imputati, tramite i rispettivi difensori, ricorrono per cassazione. 3. Il ricorso di IA ER è articolato in un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e al giudizio di bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti generiche, riconosciuto dalla Corte territoriale in termini di equivalenza ma invocato in termini di prevalenza. 4. Il ricorso di EO LI. 4.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione in relazione alla disponibilità dell'appartamento ove è stato rinvenuto lo stupefacente. Evidenzia come il Tribunale, e poi la Corte, siano stati influenzati, nella valutazione, dall'arresto occorso pochi giorni prima del LI (3 ottobre 2024), trovato in possesso di un certo quantitativo di cocaina, ma non sussistevano univoci elementi tali da dimostrare la disponibilità dello stupefacente in capo al ricorrente. 4.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in riferimento agli articoli 62-bis, 69 e 133 cod. pen.: a fronte della espressa richiesta di dichiarare le circostanze attenuanti generiche prevalenti, la Corte territoriale si è limitata a ritenere sussistente la recidiva contestata, senza motivazione alcuna. 5. In data 2 marzo 2026, l'Avv. Eleonora Nicla Moiraghi, per ER, depositava motivi nuovi. Evidenzia, in dettaglio, come nessuna delle due sentenze di merito abbia fornito specifica e adeguata motivazione a spiegazione delle ragioni della asserita espressione di maggiore pericolosità collegata all'esistenza di un unico precedente penale, al cospetto della produzione difensiva: la Corte territoriale - al pari del Tribunale di primo grado - si è sottratta a detto obbligo mancando di considerare le prove prodotte dalla Difesa, inerenti all'attività lavorativa dell'imputato, ovvero, esimendosi dal motivare sulla irrilevanza delle stesse. La documentazione non esaminata offriva elementi di valido contrasto al convincimento del giudice di merito sulla «pessima personalità» del ricorrente. L'estromissione della prova difensiva dal perimetro degli elementi valutabili, o, meglio, la negazione della sua presenza in atti, ha così creato una evidente frattura logica nel percorso cognitivo della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2 2. Il ricorso di EO LI è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente contestativo della motivazione concordemente resa dai giudici di merito. Come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale, la disponibilità in capo al ricorrente dell'appartamento dove sono state rinvenute, sparse in vari punti, le sostanze stupefacenti, è emersa non solo dal possesso delle chiavi dell'appartamento e del portone dell'edificio - in un mazzo che già era stato oggetto di attenzione in occasione di un primo arresto del 3/10/2024, in quanto le due chiavi non aprivano nessuno degli appartamenti oggetto in quella sede di perquisizione - e dal contenimento operato dal LI di un cane di grossa taglia presente in casa (che solo il ricorrente riusciva ad ammansire), ma dai servizi di osservazione (operati a seguito del precedente arresto), che avevano consentito di accertare già il 10/10/2024 l'accesso del LI all'edificio e quindi, il giorno successivo, l'uscita dal medesimo del LI insieme al coimputato ER e alla di lui sorella (seguiva la perquisizione che consentiva il rinvenimento delle sostanze). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ritiene che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Rv. 272460 - 01; Sez. 6, n. 6616 del 28/02/1994, Nisi, Rv. 198524 - 01). In secondo luogo, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (ex multis, v. Sez, U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024, [...], n.m.; Sez. 1, n. 3778 del 20/10/2023, [...], Zarouali, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale, a pagina 5, giustifica la scelta dell'equivalenza (ritenendo, anzi, «benevolo» il riconoscimento delle attenuanti generiche) alla luce della presenza di un precedente specifico recente e della evidente gravità dei fatti odierni (LI è stato condannato per l'illecita detenzione di 945,20 grammi lordi di cocaina e di oltre 9 chilogrammi di hashish). Tale motivazione non si pone in termini di irragionevolezza o contraddittorietà, ma fa anzi buon uso dei principi elaborati da questa Corte. 3 4 3. Il ricorso di IA ER (condannato per l'illecita detenzione di 950 grammi lordi di sostanza stupefacente composta da chetamina e MDMA e 523 grammi di cocaina) è inammissibile. 3.1. Va premesso che secondo l'orientamento di legittimità, in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 270419 - 01; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, [...], Rv. 248960 - 01). Ancora, si è precisato che il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, [...], Antignano, Rv. 284425 - 01). Tra gli elementi da tenere in considerazione per i motivi di cui sopra, vi è anche l'eventuale lasso di tempo trascorso tra le pregresse fattispecie e quella attualmente giudicata, certamente indice di una relazione qualificata (Sez. 3, n. 16047 del 14/03/2019, [...], n.nn.). Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, [...], Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, [...], Rv. 267130 - 01). È comunque necessario che, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione di una «maggiore capacità delinquenziale». 3.2. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, nel caso in esame l'applicazione della recidiva è stata argomentata con riferimento all'omogeneità del reato e alla vicinanza nel tempo del precedente, dovendosi fare riferimento al riguardo alla irrevocabilità della sentenza, che secondo lo stesso ricorso è del 2022; né può dirsi lontana nel tempo l'epoca del fatto, che si indica commesso nel maggio 2021. 4 La motivazione resa è del tutto adeguata, anche in ragione della portata dei nuovi fatti, sia per la natura delle diverse sostanze che per i quantitativi, oltre che per le modalità di detenzione e occultamento, evidenze incompatibili con la dedotta occasionalità della ricaduta nel reato, al di là dell'attività lavorativa che si deduce essere stata svolta dopo il primo reato. 3.3. Quanto al giudizio di bilanciamento, si rimanda alle considerazioni espresse al paragrafo 2.2 che precede: il relativo giudizio appare infatti immune da censure, alla stregua della giurisprudenza ivi richiamata. 4. In conclusione, i ricorsi non possono che essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2026.