Sentenza 30 novembre 2011
Massime • 1
La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è possibile se, nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale esso viene invocato, sia stata pronunciata condanna (cosiddetta intermedia) a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione, altrimenti ostandovi la previsione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2011, n. 47512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47512 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 30/11/2011
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1956
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 21319/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA nei confronti di:
1) NI DO N. IL 17/10/1971 C/;
avverso la sentenza n. 832/2010 TRIBUNALE di TERAMO, del 06/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale di l'Aquila ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il Tribunale di Teramo, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato RI BA alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed Euro 3000,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente con attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Il ricorrente con un unico motivo lamenta la violazione dell'art. 164 c.p., comma 2, n. 1, sul rilievo che illegittimamente era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena in presenza di due precedenti condanne per delitti a pena detentiva, di cui una sospesa ed una condonata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, giacché il giudicante nel concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, rientrante nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, ha violato parametri valutativi di cui agli artt. 163 e 164 c.p.. Va ricordato, infatti, che, ai sensi dell'art. 164 c.p., comma 2, n. 1, la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna per delitto. Inoltre il caso in esame non può essere inquadrato neanche nell'art. 164, u.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale 28 aprile 76 n. 95, atteso che si è in presenza di due condanne entrambe per delitti per i quali sono state inflitte pene detentive.
In tal senso, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Sezioni unite, 23 luglio 1984,n. 1718, Neri, rv. 162815), come ricordato dal ricorrente, ha ripetutamente chiarito che la sospensione condizionale della pena può essere reiterata, qualora esista una condanna intermedia, solo quando la stessa riguardi una contravvenzione o la pena della multa per il delitto, giacché, altrimenti, alla reiterazione del beneficio osta il dettato dell'art.164 c.p., in base al quale questo non può essere concesso a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sicché se detta condanna è ostativa alla concessione del beneficio per la prima volta lo è a maggior ragione nell'ipotesi di reiterazione.
Nè può rilevare il fatto che una delle precedenti condanne sia stata condonata posto che la giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 1^, 18 ottobre 2007, n. 39547, PM in proc. Seferovic) ha chiarito che l'indulto, pur estinguendo la pena e facendone cessare l'espiazione, non ha tuttavia alcuna efficacia ablativa circa gli altri effetti derivanti dalla condanna (nella specie, quello di renderla idonea a fungere da causa risolutiva della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio che elimina.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011