Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/07/2001, n. 9177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9177 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
ee 67215 2 E 6 8 N 9 O 1 I / RE O BL CA ITALIANA9 1 77 /0 1 Z 4 A / A N I R R T ud. 8/3/01; oggetto:credito-iva,interessi anatocistici;
r S R A . I T P L G . L U E D A B R L I E B R D A A T I D T S A N 1 E I E 3 T IN NOME L POPOLO ITALIANO R S 1 N E I E A T S N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A M SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA b . 21.086вст .: composta dai magistrati presidente Michele Cantillo Giulio Graziadei rel. consigliere Antonio Merone 66 CORTE SUPREMA DI CASSATIONE Giuseppe Falcone UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Salvatore Di Palma IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti L. 110 LUG 2001. IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto dalla S.p.a. Spac, in persona del legale rappresentante dott. Carlo Bonetti, senza domicilio eletto in Roma, difesa dagli avv.ti Claudio Toniolo ed Aldo Campesan per procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 67215 436 Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 449/1 del 16-23 ottobre 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Pietro Abbritti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che la S.p.a. Spac, impugnando il silenzio-rifiuto dell'Ufficio-iva di Vicenza in ordine al riconoscimento degli interessi su rimborso d'imposta inerente all'anno 1989, ha riproposto la relativa richiesta davanti al Giudice tributario;
-che la domanda è stata accolta dalla Commissione di primo grado di Vicenza, anche con riguardo agli interessi di cui all'art. 1283 cod. civ.; -che la Commissione regionale del Veneto, dando atto che la controversia era ormai circoscritta agli interessi anatocistici, li ha negati, aderendo sul punto all'appello dell'Ufficio, sul rilievo della prevalenza su detto art. 1283 cod. civ. delle speciali norme tributarie che compiutamente regolano gli effetti della mora;
2 -che la Società, con ricorso notificato il 13 novembre 1999, ha domandato la cassazione di detta sentenza, tornando a sostenere l'applicabilità del citato art. 1283 cod. civ. anche rispetto ai crediti d'imposta; -che l'Amministrazione delle finanze ha replicato con controricorso;
-che l'art. 1283 cod. civ., secondo il quale gli interessi scaduti e dovuti almeno per sei mesi possono essere capitalizzati, producendo ulteriori interessi cosiddetti composti od anatocistici dal giorno della domanda giudiziale (o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza), è norma dettata in generale per le obbligazioni pecuniarie, e come tale è idonea ad includere, in difetto di ragioni d'incompatibilità o di difforme previsione, i debiti pecuniari che nascano dal rapporto tributario, dato che la genesi e la funzione pubblicistiche del rapporto medesimo non toccano la paritarietà sostanziale delle posizioni di dare ed avere da esso costituite;
-che ragione d'incompatibilità non è ravvisabile nelle regole del processo tributario, accordanti tutela al contribuente in via d'impugnazione dello sfavorevole provvedimento della Amministrazione finanziaria, perché l'impugnazione stessa non perde i connotati della domanda giudiziale, e, se integri esercizio di un credito, devolve al giudice tributario anche il potere-dovere di emettere pronuncia di condanna all'adempimento (v. art. 19 primo comma del d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, ed in precedenza artt. 16, the 3 sesto e settimo comma, e 20, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636); -che situazione d'incompatibilità non può essere colta nella diversità di trattamento che si verificherebbe in pregiudizio della Amministrazione finanziaria, quando la controversia insorga con impugnazione di atto impositivo, atteso che l'indicata pariteticità delle posizioni delle parti del rapporto obbligatorio tributario consente all'Amministrazione stessa, opponendosi all'impugnazione, di tradurre la pretesa creditoria, esercitata con quell'atto, in domanda giudiziale, con la conseguenziale reclamabilità degli interessi in discorso nel concorso dei requisiti posti dall'art. 1283 cod. civ.; -che eccezione alla disciplina codicistica, in tema d'iva, non è identificabile nell'art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, perché la norma si occupa degli interessi sulle somme da rimborsare, stabilendone decorrenza e tasso, e dunque deroga soltanto in proposito alle comuni disposizioni privatistiche, senza alcun riferimento all'eventualità in cui il credito per interessi ultrasemestrali scaduti rimanga a sua volta insoddisfatto e sia fatto valere in giudizio;
-che i riportati principi, con i quali il Collegio aderisce e dà continuità al più recente orientamento di questa Corte, espresso con la sentenza n. 552 del 22 gennaio 1999, poi ribadito con la sentenza n. 9273 del 3 settembre 1999 e con numerose successive pronunce, trovano indiretto conforto nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 266 del 19 luglio 1996, la quale ha dichiarato manifestamente he t infondata la questione d'incostituzionalità del menzionato art. 38 bis, sollevata sotto il profilo dell'ingiustificata deroga all'applicazione dell'art. 1283 cod. civ., escludendo che siffatta deroga sia introdotta dalla norma tributaria;
-che i principi medesimi impongono, con l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, la prosecuzione della causa in sede di rinvio;
-che al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della medesima Commissione regionale, si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale;
p.q.m.
-accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto. Roma, 8 marzo 2001 il presidente il consigliere rel. est. вовни Косовый IL CANCELLIL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 LUG. 2001 1 Oggi IL CANCELLIERE CI CAS Osvaldo Ascanio 5