Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1048
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Sentenza 22 gennaio 2004

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In tema di impugnazioni civili, l'art. 345, terzo comma cod. proc. civ., nella formulazione di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, quando stabilisce il divieto in appello di nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio li ritenga indispensabili per la decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile, si riferisce alle prove cosiddette "costituende" e, dunque, non prende in considerazione le prove cosiddette "precostituite", quali i documenti. Ne consegue che la produzione di nuovi documenti in appello non trova ostacolo, pur se essi siano stati menzionati e non prodotti in primo grado, e ciò indipendentemente dalla loro indispensabilità ai fini della decisione della causa e dalla circostanza che il ritardo nella produzione sia incolpevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1048
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1048
    Data del deposito : 22 gennaio 2004

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