Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di impugnazioni civili, l'art. 345, terzo comma cod. proc. civ., nella formulazione di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, quando stabilisce il divieto in appello di nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio li ritenga indispensabili per la decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile, si riferisce alle prove cosiddette "costituende" e, dunque, non prende in considerazione le prove cosiddette "precostituite", quali i documenti. Ne consegue che la produzione di nuovi documenti in appello non trova ostacolo, pur se essi siano stati menzionati e non prodotti in primo grado, e ciò indipendentemente dalla loro indispensabilità ai fini della decisione della causa e dalla circostanza che il ritardo nella produzione sia incolpevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI MM s.r.l. (già FI.M.TRA. S.p.A.), in persona dell'A.U. dott. Piero Zancolli, elettivamente domiciliata in Roma, via Farnese 7, presso l'avv. Alessandro Cogliati Dezza, che unitamente agli avv.ti Laura Bevilacqua e Roberto de Mari del Foro di Milano, la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
- intimato non costituito -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 74/00 del 28 gennaio 2000, depositata il 10 febbraio 2000, notificata il 11 maggio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2003 dal relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Udito l'avv. Cogliati Dezza per la società ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 agosto 1996, la società RI MM s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Genova il Ministero delle Finanze, per ivi sentirlo condannare al rimborso delle somme pagate per gli anni dal 1988 al 1992 a titolo di tassa di concessione governativa sulle società, non dovuta per contrasto della normativa impositiva con il diritto comunitario. Il Tribunale adito, con sentenza n. 221/98 del 23 dicembre 1997, depositata il 27 gennaio 1998, rigettava la domanda costatando che la società attrice non aveva fornito alcuna prova in ordine alla spedizione delle domande di rimborso nel termine di cui all'art. 13, comma 2, D.P.R. n. 641/1972.
La sentenza era appellata dalla società contribuente che provvedeva anche a produrre in giudizio le ricevute attestanti la spedizione delle istanze di rimborso e gli avvisi di ricevimento che ne comprovavano la ricezione da parte dell'Ufficio, documenti, questi, che non aveva prodotto in primo grado.
La Corte d'appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello, ritenendo inammissibile la produzione documentale per violazione del disposto di cui al novellato testo dell'art. 345 c.p.c.. Quanto al merito la Corte, giudicata applicabile nella specie la decadenza prevista dall'art. 13, D.P.R. n. 641/1972, affermava:
"solo quindi se la RI MM avesse presentato istanza in via amministrativa di rimborso nei tre anni dal pagamento o avesse proposto nello stesso termine, in base alla sentenza n. 56 del 24 febbraio 1995 della Corte costituzionale, azione dinanzi al giudice ordinario diretta al recupero delle somme indebitamente pagate, la decadenza dal diritto al rimborso non sarebbe maturata;
mentre, ciò non essendosi verificato, è d'uopo riconoscere decaduta la società dal diritto di ripetere quanto pagato con ogni conseguenza, ivi compresa la conferma della sentenza del primo giudice che risulta aver effettuato corretta applicazione al caso di specie della disciplina in esame".
Avverso tale sentenza, la società RI MM s.r.l., con atto notificato il 7 luglio 2000, propone ricorso per Cassazione con due motivi. Il Ministero delle Finanze non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in quanto erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto inammissibile, per l'ostatività della norma del codice di rito che si assume violata, la produzione in appello da parte dell'odierna ricorrente delle ricevute comprovanti la spedizione delle istanze di rimborso e dei relativi avvisi di ricevimento.
Il motivo è fondato. Questa Suprema Corte con orientamento che può dirsi consolidato ha più volte affermato che l'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione di cui all'art. 52, L. 26 n. 353/1990
(applicabile con decorrenza dal 30 aprile 1995), quando stabilisce il divieto in appello di nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio li ritenga indispensabili per la decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile, si riferisce alle prove c.d. "costituende", e, dunque, non prende in considerazione le prove c.d. "precostituite", quali i documenti (cfr. Cass. n. 4765/2003; n. 60/2003; n. 13424/2002; n. 5463/2002; n. 13670/2000). La produzione di nuovi documenti in appello non trova ostacolo nemmeno nella circostanza, ritenuta decisivamente rilevante nel caso di specie da parte del giudice di merito, che si tratti di documenti la cui esistenza sia nota in primo grado e che siano anche stati menzionati in quella sede, sebbene non prodotti: la novità dei documenti in sede di appello, infatti, si deve stabilire, come questa Suprema Corte ha già affermato, "in base alla loro materiale esibizione, non anche alla loro mera indicazione, come tale priva di rilevanza processuale" (Cass. n. 4765/2003). Nè la produzione di nuovi documenti in appello appare condizionata, a giudizio di questa Suprema Corte, alla indispensabilità, da valutarsi da parte del giudice di merito, della produzione del documento per la decisione della causa e alla necessità che il ritardo nella produzione e la effettuazione della stessa in grado di appello sia "incolpevole" (Cass. n. 13424/2002). Invero la Corte costituzionale, nel giudicare manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale sollevata circa il ritenuto contrasto dell'art. 184 c.p.c. con gli artt. 3 e 24 Cost., ha affermato, riferendosi all'art. 345 c.p.c., che "la possibilità che un'attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l'instaurazione del secondo grado di giudizio sia l'unico mezzo attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di per sè irragionevole" e che nella delineata prospettiva "assume rilievo l'esigenza di assicurare priorità al giudizio di primo grado (che ha ispirato le ricordate riforme, e si è manifestata anche nell'introduzione dell'immediata esecutività della sentenza), nel senso che il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile" (Corte cost. ord. n. 401/2000). Problema diverso è quello relativo alla eventuale esistenza o meno di limiti temporali alla produzione di documenti in sede di appello, e cioè se tali documenti debbano essere necessariamente elencati e depositati col primo atto difensivo o possano essere prodotti anche successivamente. Rispetto a tale problema l'orientamento di questa Suprema Corte sembra meno univoco, manifestandosi talvolta a favore della prima soluzione (Cass. n. 5463/2002), talvolta a favore della seconda (Cass. n. 60/2003). Ma nel caso di specie non occorre prendere posizione in merito, dato che la produzione documentale di cui si discute è stata prodotta unitamente al deposito in cancelleria dell'atto di appello, nel quale la documentazione de qua risulta elencata.
Nell'accoglimento del primo motivo resta assorbito il secondo, con il quale la società ricorrente denuncia omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla medesima ricorrente: in buona sostanza la ragione della lagnanza oggetto del secondo motivo è costituita dal fatto che dalla sentenza impugnata non sarebbe "possibile comprendere i motivi per i quali la domanda sia stata rigettata nel merito, ed in particolare se la pretesa mancata prova dell'invio e del ricevimento delle istanze di rimborso sia stata o meno causa determinante della dichiarata decadenza dal diritto al rimborso".
In realtà dalla lettura della sentenza impugnata sembra potersi ricavare con una certa evidenza che la ragione della dichiarata decadenza sia proprio costituita - come comprova anche la disposta conferma della pronuncia del primo giudice - dalla mancata prova dell'inoltro (nei termini previsti dall'art. 13. D.P.R. n. 641/1972) delle domande di rimborso da parte della società: e la mancata prova è conseguenza diretta della ritenuta inammissibilità della produzione documentale in appello delle ricevute relative alla spedizione delle domande de guibus e dei relativi avvisi di ricevimento. E ciò giustifica l'assorbimento del secondo motivo di ricorso nell'accoglimento del primo motivo.
Pertanto, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Genova, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004