Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/2001, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
i REPUBBLICA ITALIANA 011 NO DEL POP ITAL ANO0349 7 LA CORT SUIRE MA ICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 319/99 Consigliere Cron. 7234 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Rep. 1172 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Matteo IACUBINO - Ud. 28/11/00 - Rel. Consigliere- Dott. Olindo SCHETTINO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE N T ENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 elettivamente domiciliata in DI LERNIA ANNA MARIA, 92, presso lo studio .. ROMA VIA FOSSOMBRONE il IL CANCELLIERE difesa dagli avvocati UGO dell'avvocato DE TOMA T, OPERAMOLLA per mandato in sostituzione di BONADIES mendat IA CC in calce alla memoria depositata il 22/11/2000 ' giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BO PP;
intimato 2000 avverso la sentenza n. 1223/97 della Corte d'Appello 1944 di BARI, depositata il 23/12/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Ugo OPRAMOLLA difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. N. 319/99 Oggetto: Contratto preliminare- esecuzione specifica SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza in data 15-12-1992/8-7-1993 il Con tribunale di Trani, pronunciando sulla domanda proposta da RE US nei confronti di Di RN NA IA, per l'adempimento in forma specifica del preliminare di vendita del 15-9-1983, relativo alla promessa di vendita dalla Di RN al RE di un appartamento in Trani, contrada Turrisana, per il prezzo di lire 105.000.000, pagabile, quanto а lire 10.000.000, a mezzo di assegno bancario alla sottoscrizione del preliminare, quanto a lire 40.000.000, a mezzo di accollo di mutuo, e, quanto a lire 55.000.000, in 24 rate da lire 2.291.667 cadauna, a partire da un mese dalla stipula del contratto definitivo, oltre agli interessi, nonché per la condanna della promittente venditrice al pagamento della penale di lire 25.000.000 a causa del suo inadempimento;
e pronunciando, altresì, sulle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta per il pagamento della penale di lire 25.000.000 per 2 inadempimento contrattuale dell'attore e per il rilascio dell'appartamento da lui detenuto, così statuiva: inammissibili le domande 1) dichiara in quanto spiegate dallariconvenzionali, convenuta già contumace e non rimessa in termini;
rigetta la domanda del RE di 2) esecuzione in forma specifica, per mancata offerta di esecuzione da parte dello stesso, sia dell'obbligazione di pagamento immediato dell'acconto di lire 10.000.000 sia dell'obbligazione di pagamento della somma di lire 40.000.000 а mezzo accollo del mutuo, che non era mai avvenuto;
3) compensa interamente le spese tra le parti. Proposto appello principale dal RE ed incidentale dalla Di RN, la corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 23 dicembre 1997, ha emesso la seguente decisione: 1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza An impugnata, dispone in esecuzione del preliminare del 15-9-1983 intervenuto tra le parti, per il prezzo di lire 105.000.000 il 3 trasferimento della proprietà dalla Di RN al RE dell'appartamento e del box- ripostiglio in Trani, contrada Turrisana ( sono indicati in dispositivo tutti i dati e gli identificativi degli immobili), elementi subordinando il trasferimento della proprietà degli stessi alla condizione del pagamento in contanti, entro il termine di quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, della somma di lire 50.000.000 alla Di RN, nonchè alla condizione del rilascio, entro lo stesso termine, da parte del RE alla Di RN effetti cambiari dell'importo cadaunodi n.24 di lire 2.291.667, con scadenze a partire dal mese successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza, con l'aggiunta degli interessi annui pattuiti in contratto;
2) ordina al conservatore dei RR.II. di Trani di provvedere alla trascrizione ed agli altri adempimenti del caso;
3) condanna la Di RN al pagamento in favore An del RE delle spese del doppio grado del giudizio. Il giudice di appello pervenuto а siffatta decisione per avere ritenuto, innanzitutto, che il RE, nel convenire in giudizio la Di RN per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di vendita, con previa diffida a comparire per il 30-4-1984 dinanzi al notaio Cicolani di Trani per procedere alla stipula dell'atto definitivo, avesse effettuato una seria offerta della sua prestazione, come, del resto, gli era consentito fare, avuto riguardo anche a quanto prevede l'art.1214 C.C., non essendo necessario, per giurisprudenza di questa Suprema Corte, che la stessa avvenga con le modalità e nei termini di cui art.1208 e 1209 c.c. (offertaagli formale). L'offerta della prestazione è stata, ad ogni buon conto, da lui rinnovata nel giudizio di appello;
ed è noto secondo la corte barese, che richiama sempre la giurisprudenza di questa Corte, che l'offerta della prestazione corrispettiva, costituendo semplice condizione della domanda, può essere validamente compiuta in tutto il corso del giudizio ed anche in appello. E' stato escluso, poi, che il RE si fosse reso inadempiente sia nel versamento della somma di am lire 10.000.000, che doveva avvenire а mezzo di assegno bancario al momento della stipula del preliminare, essendo risultato che egli consegnò l' 5 assegno bancario nelle mani dell'Avv.Ronco Pasquale, che assisteva le parti nella redazione lo consegnasse alla Di del preliminare, perché per ragioni che non sono RN, anche se ciò, avvenne, ed il titolo, state chiarite, non pertanto, è ancora in possesso del predetto legale;
sia nel versamento della somma di lire 40.000.000, che doveva avvenire a mezzo di accollo di mutuo da concedersi dalla Banca di Bisceglie, che, peraltro, non fu possibile ottenere per fatto imputabile alla Di RN, a causa del pignoramento gravante sull'immobile, della cui esistenza ella non aveva informato il RE, al quale aveva fornito, anzi, al momento della stipula del preliminare, assicurazione circa l'assenza, con riguardo all'immobile stesso, di ogni trascrizione e iscrizione pregiudizievole. Sta di fatto, comunque, che, dovendo essere pagata anche tale somma al momento della stipula dell'atto definitivo, ed avendo il RE insistito per il trasferimento coattivo, dichiarandosi disposto a pagare la somma stessa in contanti, non ricorre " Am alcuna impossibilità ex art.2932, comma 2, c.c.", dovendosi soltanto disporre che l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile sia 6 condizionato al pagamento del prezzo. Ha escluso, infine, la corte territoriale che il RE avesse diritto al pagamento della penale, prevista solo per il caso di inadempienza, e non anche per il semplice ritardo, stante il divieto, espressamente sanzionato dall'art.1383 C.C., di cumulo della penale con la domanda di adempimento della prestazione. Quanto all'appello incidentale proposto dalla Di RN, con riguardo alla declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale di pagamento la corte lo ha implicitamente della penale, rigettato e ritenuto assorbito, 11 non essendo l'inadempimento imputabile al RE”. Ricorre per la cassazione della sentenza Di RN NA IA, deducendo quattro motivi di gravame. RE US non ha svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2932 c. c. ( art.360 n. 3 c.p.c.), per avere ritenuto 7 erroneamente, la corte di appello, che il RE non si fosse reso inadempiente alle obbligazioni assunte con il preliminare e che, avendo effettuato una valida ed efficace offerta della sua prestazione, fosse possibile emettere la sentenza ex art.2932, comma 2, C.C., da lui richiesta, laddove, viceversa, è risultato incontestabilmente che egli non solo non aveva adempiuto gli obblighi di pagamento assunti con il preliminare, ma non aveva neppure eseguito i lavori per il completamento dell'appartamento. 2) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dello stesso art. 2932 e dell'art.1457 c. c. (art. 360 n.3 c.p.c.), per avere, la corte di appello, ritenuto, sempre erroneamente, ammissibile la pronuncia ex art.2932 C.C., senza considerare che a tanto era di ostacolo la previsione di un termine essenziale per la stipula del contratto di compravendita,definitivo contenuta nel contratto preliminare del 15-9-1983, ove si legge "testualmente che la vendita di cui alla presente promessa sarà perfezionata entro il/30-10-1983, termine che si ritiene essenziale". applicazione dell'art. 257 3) Violazione e/o falsa comunque, insufficiente e/o c.p.c., e, 8 contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), con riferimento alla mancata applicazione del citato art.257 c.p.c. ( riesame del testimone già escusso), al fine di far spiegare al teste Avv. Ronco, che aveva già deposto, i motivi per cui l'assegno bancario di lire 10.000.000 consegnatogli dal RE al momento della stipula del preliminare fosse stato da lui trattenuto e non fosse stato trasferito alla Di RN, alla quale tale somma era destinata, giusta pattuizione contenuta nel preliminare stesso. 4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. (art.360 ingiustan. 3 c.p.c.), per la condanna della ricorrente alle spese di primo e secondo grado, stante la infondatezza della domanda dell'attore e la erroneità delle statuizioni del giudice di appello. E' fondato il primo motivo del ricorso. La corte di appello di Bari, nell'accogliere, in riforma dell'impugnata sentenza del tribunale di Trani, la domanda proposta da RE US nei confronti di Di RN NA IA, per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di vendita di immobile, secondo le pattuizioni contenute nel preliminare stipulato il 15-9-1983, invero, corretta applicazione della non ha fatto, nell'escludere, con motivazione legge, sia contraddittoria, l'inadempimento dell' obbligazione di pagamento del prezzo assunta dal RE con il citato preliminare, sia nel ritenere che egli effettuato una valida offerta della sua avesse dall'art.2932, prestazione, così come previsto secondo comma, c.p.c. Una volta assodato, in punto di fatto, che la sua obbligazione di pagamento del prezzo dell'immobile promessogli in vendita dalla Di RN, stabilito in lire 105.000.000, doveva essere adempiuta con il versamento di lire 10.000.000 a mezzo di assegno bancario all'atto della sottoscri zione del preliminare, di lire 40.000.000 a mezzo di accollo di mutuo da concedersi dalla Banca di Bisceglie, e di lire 55.000.000 in 24 rate da lire 2.291.667 cadauna, a partire da un mese dalla stipula del contratto definitivo, la corte territoriale non ha Alis spiegato, infatti, come potesse considerarsi valido pagamento della pattuita somma di lire 10.000.000, ai sensi degli artt. 1182 e 1498 C.C., quello effettuato dal RE con la consegna di un 10 assegno bancario di pari importo all'Avv. Pasquale Ronco - che, per quanto è dato comprendere, aveva assistito entrambe le parti nelle trattative senza che detto assegno fosse mai pervenuto, come ha accertato la stessa corte, alla promittente venditrice. Nè è stata fornita plausibile e convincente spiegazione del mancato pagamento anche dell'altra somma di lire 40.000.000, che avrebbe dovuto avvenire a mezzo di accollo di mutuo da parte del RE, atteso che, essendo fuori discussione che il mutuo non fu chiesto e che, comunque, neppure detta somma fu pagata, non vale ad escludere l'inadempimento dell'acquirente, anche con riguardo a tale pagamento, l'argomento, addotto da quest'ultimo e fatto proprio dalla corte barese, della pretesa impossibilità di contrarre il mutuo per fatto addebitabile alla promittente venditrice, essendo risultato, dopo la stipulazione del preliminare, che l'immobile promesso in vendita era gravato da pignoramento circostanza, questa, taciuta dalla Di Lerna e non potendo, il RE, offrire in garanzia alla banca per ottenere il mutuo se non l'appartamento che andava ad acquistare. 11 Non è valido siffatto argomento, con il quale si pretende, in buona sostanza, di attribuire a "colpa" così si legge nella sentenza impugnata della stessa Di Lerna il fatto del mancato pagamento a lei della somma di lire 40.000.000 dovutale dal RE, per l'assorbente motivo che la statuizione, sul punto, del giudice di appello si è basata su una mera affermazione dell'appellante, che avrebbe dovuto essere, invece, verificata in concreto, in relazione alla dedotta impossibilità di eseguire la prestazione per fatto imputabile alla promittente venditrice, al fine di accertare, in ultima analisi, se dalla reticenza di costei circa la esistenza del pignoramento sull'immobile oggetto del preliminare fosse effettivamente dipeso il mancato pagamento, da parte del RE, della somma di lire 40.000.000. In definitiva, il giudice di appello ha ritenuto il promissario acquirente nonche fosse inadempiente all'obbligazione assunta con il preliminare, nel momento in cui chiedeva la sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso di compravendita dell'immobile ai sensi dell'art.2932 C.C., senza spiegare convincentemente e plausibilmente le ragioni per le 12 quali i mancati pagamenti di cui sopra non come ex adverso integrassero un suo inadempimento, dedotto ed opposto (art.1460 c.c.). Ne consegue che anche la statuizione di ritenere valida l'offerta fatta dal RE della sua prestazione, secondo quanto previsto dal secondo comma del citato art.2932 C.C., per ottenere la richiesta pronuncia di trasferimento dell'immobile, risente inevitabilmente della non corretta applicazione delle norme in materia di inadempimento di obbligazioni discendenti da contratto con prestazioni corrispettive, posto che la corte territoriale non ha fornito congrua e convincente motivazione in ordine alla causao alle cause giustificative degli omessi pagamenti da parte del promissario acquirente alle date stabilite e, quindi, in ordine alla ritenuta validità dell'offerta da lui fatta, soltanto nel corso del giudizio, di eseguire la prestazione (Cass.n.4780/96). rimanendoIl primo motivo va, dunque, accolto, ст assorbiti il terzo ed il quarto, mentre va rigettato il secondo, con il quale si è dedotta la questione dell'essenzialità del termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo, che 13 non ha formato oggetto di trattazione in sede di merito. Consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per ad altra sezione della corte di appellole spese, di Bari. 80000
P.Q.M.
£ 330000 La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000 Il consigliere est. Il presidente Pontorieri) (Dr. Fra (Dr. Olindo Schettino) his folutorioАто A M O 1 0 0 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri STATO IN CASTILENIA 19 MAR. 2001 14