Sentenza 1 marzo 2017
Massime • 1
Nelle aziende di notevoli dimensioni, i titolari (amministratori o legali rappresentanti), in mancanza di effettiva delega di funzioni a determinati soggetti, rispondono del reato di frode in commercio, essendo tenuti ad osservare e far osservare tutte le disposizioni imperative concernenti gli aspetti della attività aziendale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato senza rinvio la condanna nei confronti dell'amministratore della società, rilevando come la sentenza impugnata avesse omesso il necessario accertamento sulle dimensioni dell'azienda e sull'esistenza di una delega effettiva di funzioni nei confronti del preposto, già condannato in concorso con l'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2017, n. 35159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35159 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2017 |
Testo completo
35 159-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 01/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 792/2017 - Presidente - PIERO SAVANI REGISTRO GENERALE · Rel. Consigliere - N.52660/2015 ANGELO MATTEO SOCCI - GIOVANNI LIBERATI ANTONELLA DI STASI NR MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/10/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Procuratore Generale in persona del dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per: "Inammissibilità del ricorso"; sentito il difensore dell'imputata Avv. Gennaro Malinconico: "Accoglimento del ricorso". RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 16 ottobre 2014, confermava la sentenza emessa il 14 gennaio 2011 dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, che aveva condannato NN NI per il reato di cui agli artt. 110 e 515 cod. pen. alla pena di € 1.200,00 di multa. Accertato in Giugliano (NA) il 5 novembre 2008. 2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Art. 606, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. La sentenza non motiva circa la problematica del preposto (anch'egli condannato con decreto penale di condanna, non opposto) e del delegato, né in ordine alle effettive dimensioni dell'azienda della quale l'imputata è amministratore, la "Nuova Bevanda S.r.l.". Infatti la stessa, contando oltre 100 dipendenti e 70 automezzi e commercializzando all'ingrosso bevande per un fatturato annuo di oltre 30 milioni di euro, non può essere considerata ditta di modeste dimensioni, e quindi nessuna responsabilità, neppure per culpa in vigilando, può attribuirsi all'amministratore, il quale si avvale di institori nei quali riversa la propria fiducia. È necessario invero, ai fini della configurazione del dolo generico di cui all'art. 515 cod. pen., che il soggetto abbia la coscienza e la volontà di consegnare una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata, essendo invece irrilevante che lo stesso abbia tratto vantaggio dalla vendita del bene. La sentenza appare mancante e contraddittoria anche in punto di motivazione in ordine alla prova della responsabilità del fatto a carico 1 Auga faz dell'imputata, in quanto è stata esclusa, senza motivazioni, la possibilità che la contraffazione delle bevande sia stata posta in essere dall'impresa dalla quale la ricorrente aveva acquistato il prodotto. 2. 2. Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 640 cod. pen., non avendo la sentenza impugnata dichiarato il reato di truffa, unico configurabile, nel caso di specie, in luogo dell'art. 515 cod. pen., estinto per difetto di querela. Invero, all'imputata è contestato di avere contraffatto l'etichetta originaria presente sul prodotto posto in commercio, indicante una data di scadenza già superata, con altra recante data diversa e successivo, ciò che configurerebbe il reato di truffa che punisce "chi, con artifizi e raggiri [la contraffazione dell'etichetta] procura a sé o ad altri un ingiusto profitto". CONSIDERATO IN DIRITTO 3. La sentenza di primo grado per affermare la responsabilità della ricorrente in ordine al reato contestato (art. 110 e 515 del cod. pen. per alterazione della data di scadenza di 47 bottiglie di Powered da 500 ml) ritiene che la ditta non "presenta dimensioni tali da poter ritenere l'imputata estranea al fatto per il principio della preposizione o della delegazione". Con l'atto di appello la ricorrente contestava l'affermazione contenuta nella sentenza del Tribunale di Napoli poiché da nessun atto processuale risultavano le dimensioni dell'azienda, e non sussisteva il dolo richiesto dalla norma. La sentenza impugnata omette qualsiasi motivazione sul punto delle dimensioni dell'azienda e sulla esistenza del preposto con delega di funzioni;
analisi dovuta sia per il motivo di appello specifico, e sia in 2 Aujeb Med, for considerazione della condanna del preposto, dipendente dell'azienda, imputato ex art. 110 cod. pen. in concorso con la ricorrente. L'omessa motivazione non rende manifestamente infondato il "Nelle ricorso poiché aziende di notevoli dimensioni i titolari (amministratori o legali rappresentanti), in mancanza della assegnazione di specifici compiti a determinati soggetti, sono responsabili del reato di frode in commercio, essendo tenuti ad osservare e far osservare tutte le disposizioni imperative concernenti gli aspetti della attività aziendale" (Sez. 6, n. 1833 del 22/02/1983 - dep. 01/03/1983, ZANELLI, Rv. 15770401). Manca quindi l'analisi di merito sulla effettiva delega di funzioni al preposto - già condannato -, che avrebbe potuto escludere la responsabilità della ricorrente, amministratrice della società, dal reato contestato, per la delega effettiva di funzioni. Il reato risulta quindi prescritto alla data del 5 maggio 2016, per decorso del termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, ex art. 157 e 161 cod. pen. e la sentenza deve annullarsi senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 1/03/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Piero SAVANI Obey Worth face DEPOSITALAN C E 10 LUG 137 IL CANCEL ani Luana M