Sentenza 15 maggio 2012
Massime • 1
Gli agenti di polizia ittica che, ai sensi dell'art. 31 R.D. n. 1604 del 1931, svolgono attività di sorveglianza sulla pesca sono agenti di polizia giudiziaria e, come tali, nell'esercizio delle loro funzioni, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la minaccia posta in essere nei confronti di detti agenti, mentre compivano attività di controllo istituzionale, integrasse il reato di cui all'art. 337 cod. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2012, n. 24637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24637 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 15/05/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 833
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 41972/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE TT N. IL 30/12/1957;
avverso la sentenza n. 213/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 30/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
udito il P.G. in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 5-10-10, il Tribunale di Cagliari condannò ER VI alla pena di mesi 9 di reclusione per i reati di cui agli artt. 651 e 337 c.p., per essersi rifiutati di dare indicazioni sulla propria identità personale agli operanti della Forestale e Vigilanza ambientale della provincia di Cagliari e per avere minacciato questi ultimi con frasi quali "...Guai a voi se toccate le cozze e non provate a fermarci se no ve la faccio pagare". In agro del comune di Cagliari il 21 luglio 2006. La pronuncia venne confermata dalla Corte d'appello con sentenza in data 30-6-11. 2. Ricorre per cassazione il ER, deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 57 c.p.p. e art. 357 c.p., in ordine alla qualifica di pubblici ufficiali degli associati al consorzio ittico e dell'agente forestale fuori servizio intervenuti.
Con il secondo motivo, si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 3 c.p. e degli artt. 651 e 337 c.p., per difetto dell'elemento psicologico in quanto le qualifiche e le competenze degli Operanti non potevano essere comprese dal ricorrente. Con il terzo e il quarto motivo si deduce erronea applicazione degli artt. 651 e 337 c.p. nonché vizio di motivazione risultante sia dal testo della sentenza impugnata che dal confronto con l'atto d'appello depositato dal difensore, sulla base dell'asserto che gli agenti della polizia ittica e l'ispettore della Forestale non erano in servizio, al momento dell'intervento, e quindi non stavano compiendo alcun atto d'ufficio.
Si chiede annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che investono le qualifiche soggettive degli Operanti e l'elemento oggettivo del reato, sono infondati. Correttamente, sia il giudice di primo grado che la Corte d'appello hanno richiamato il R.D. n. 1604 del 1931, art. 31, a norma del quale gli agenti di polizia ittica, ai fini della sorveglianza sulla pesca, sono agenti di polizia giudiziaria e, come tali, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali. Risulta d'altronde dalla ricostruzione dei fatti operata da entrambi i giudici di merito che gli Operanti si trovavano nell'esercizio delle loro funzioni, in quanto, durante un servizio di perlustrazione, intervennero, avendo sorpreso, nei pressi di uno stagno dato in concessione per la pesca a un consorzio ittico, due individui intenti a pescare abusivamente. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello, integrata per relationem da quelle della sentenza di primo grado, è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, sorretta da un apparato argomentativo esauriente ed idoneo a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum e perciò insindacabile in sede di legittimità.
4. Anche il secondo motivo è infondato. Risulta infatti dalle sentenze di merito che gli Operanti, giunti a bordo di un'auto recante la scritta "Vigilanza ittica", si qualificarono espressamente così come espressamente si qualificò l'Ispettore forestale intervenuto, anche mediante esibizione del tesserino, onde non e sostentile che l'imputato non si sia reso conto di trovarsi di fronte a pubblici ufficiali.
Trattasi, anche in relazione a tale problematica, di motivazione esente da vizi logico-giuridici, in quanto connotata da precisione, esaustività e spessore argomentativo tale da consentirle senz'altro di superare indenne lo scrutinio di legittimità.
5. Il ricorso va dunque rigettato. Il reato di cui all'art. 651 c.p. è però estinto per iscrizione onde la sentenza, in parte qua, va annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. a). Va conseguentemente eliminato l'aumento di pena applicato ex art. 81 cpv c.p. per il suddetto reato, che, dalla sentenza di primo grado, risulta essere di mesi due onde la pena va quantificata in mesi 7 di reclusione.
P.Q.M.
Visto l'art. 615 c.p.p., comma 2 e art. 620 c.p.p., lett. a);
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) perché estinto per prescrizione e ridetermina la residua pena in mesi sette di reclusione, rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012