Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4802
CASS
Sentenza 2 aprile 2001

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La nota di iscrizione a ruolo è un atto che può esser compiuto o dall'attore o dal convenuto, se il primo non si è costituito (art. 168 cod. proc. civ.), che deve contenere l'indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione (art. 71 disp. att. cod. proc. civ.), ed è pertanto un atto organizzativo del lavoro giudiziario, interno all'ufficio, con la funzione di portare a conoscenza del giudice la causa che dovrà trattare. Quindi, non essendo equiparabile in nessun modo alla comparsa di risposta, se la nota è presentata dal convenuto, questi non ha alcun onere di eccepire con essa l'incompetenza territoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4802
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4802
    Data del deposito : 2 aprile 2001

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