Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 1
La nota di iscrizione a ruolo è un atto che può esser compiuto o dall'attore o dal convenuto, se il primo non si è costituito (art. 168 cod. proc. civ.), che deve contenere l'indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione (art. 71 disp. att. cod. proc. civ.), ed è pertanto un atto organizzativo del lavoro giudiziario, interno all'ufficio, con la funzione di portare a conoscenza del giudice la causa che dovrà trattare. Quindi, non essendo equiparabile in nessun modo alla comparsa di risposta, se la nota è presentata dal convenuto, questi non ha alcun onere di eccepire con essa l'incompetenza territoriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4802 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
RT EU, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati FAUSTA DE DOMINICIS, GUSTAVO DE DOMINICIS, con studio in 84100 SALERNO VIA VELIA N. 34; giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAIMA AVANDERO SPA, in persona pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE D'ACUNTO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 942/99 del Tribunale di AVELLINO, emessa il 20/07/1999, depositata il 29/07/99; RG. 1262/98;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/11/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha chiesto si dichiari il ricorso inammissibile. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. EU BE, con atto di citazione del 22 novembre 1994, convenne in giudizio davanti al tribunale di Avellino la spa AI VA, filiale di Napoli, chiedendone la condanna al pagamento della somma di dollari 2.828.80, oltre interessi. L'attore dichiarò che aveva affidato alla convenuta propria merce per il trasporto con la clausola consegna contro pagamento (C.A.D.), indicato in dollari 2.828.80, e che, invece, la merce era stata consegnata senza il pagamento.
La causa non fu iscritta a ruolo dall'attore, ma dalla convenuta, la quale, nella comparsa di risposta eccepì che la competenza non spettava al tribunale di Avellino, ma a quello di Napoli.
2. Il tribunale di Avellino, con sentenza del 29 luglio 1999, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, designando come competente il tribunale di Napoli, giudice del luogo ove la convenuta aveva una propria filiale "con il rappresentante abilitato a stare in giudizio per l'oggetto della controversia che è pagamento".
3. EU BE ha impugnato la decisione con regolamento di competenza ed ha chiesto che sia dichiarata la competenza del tribunale di Avellino.
La spa AI VA resiste con atto denominato controricorso. Il P.M., con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal P.M. non è fondata.
1.1. Il P.M. sostiene che il ricorso per regolamento di competenza è stato notificato oltre il termine perentorio (di giorni trenta dalla comunicazione della sentenza) indicato dall'art. 47 cod. proc. civ. e ritiene il trentesimo giorno utile per la notificazione del ricorso cadeva il 17 ottobre 1999 e non il 18 ottobre successivo, che è il trentunesimo giorno.
1.2. Elementi di fatto pacifici in causa sono:
- che la sentenza impugnata è stata comunicata al ricorrente il giorno 17 settembre 1999;
- che il ricorso per cassazione è stato notificato il 13 ottobre successivo, giorno in cui è avvenuta la consegna dell'atto al destinatario.
Il termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento di competenza, quindi, non cadeva il 17 ottobre 1999, ma il successivo giorno 18 ottobre, perché il giorno 17 ottobre dell'anno 1999 cadeva di domenica.
L'ultimo giorno utile per la notificazione del ricorso, quindi, era prorogato al successivo giorno 18 ottobre.
Tanto si ricava dalla disposizione contenuta nell'art. 155, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo il quale, se il giorno di scadenza per il compimento di un atto è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
1.3. Il ricorso per il regolamento della competenza, pertanto, deve essere esaminato.
2. EU BE, con l'unico complesso motivo, dichiara che la contestazione della competenza territoriale derogabile è validamente proposta solo se formulata con il primo scritto difensivo ed accompagnata dall'indicazione del giudice competente e, ove si tratti di causa avente ad oggetto diritti di obbligazione, anche dall'analitica contestazione di tutti i criteri di competenza astrattamente idonei a radicare la lite davanti al foro scelto dall'attore.
Il ricorrente sostiene che la dichiarazione di incompetenza del tribunale di Avellino non è corretta per le seguenti ragioni:
a) l'eccezione non era stata tempestivamente sollevata, in quanto la convenuta con l'atto di riassunzione si era limitata a negare la competenza territoriale del tribunale di Avellino, dichiarando, solo con la successiva comparsa di risposta, che la causa doveva essere giudicata dal tribunale di Napoli;
b) le somme, alle quali fa riferimento la sentenza per qualificare l'oggetto della controversia come di pagamento, sono quelle chieste con la domanda riconvenzionale e non quelle indicate nella domanda principale;
c) Avellino è il luogo ove risiede il creditore attore;
Avellino è anche il luogo dove il contratto di trasporto aveva avuto esecuzione attraverso la presa in consegna della merce in Solofra, Comune compreso nel circondario del tribunale di Avellino, dove la merce doveva essere custodita e, ancora, dove la merce doveva essere consegnata.
3. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che l'eccezione di incompetenza per territorio è stata sollevata con la comparsa di risposta della convenuta.
Il dato quindi non richiede ulteriori approfondimenti. Dal fatto così accertato discende che l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è stata proposta in conformità a quanto dispone l'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale "l'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28, è eccepita a pena, di decadenza nella comparsa di risposta.
3.1. Nè vale obbiettare che l'eccezione doveva essere proposta con l'atto di iscrizione a ruolo della causa, alla quale ha provveduto la convenuta.
3.1.1. La nota d'iscrizione della causa nel ruolo del giudice adito è un atto che deve essere compiuto dall'attore o dal convenuto, se il primo non si è costituito: art. 168 cod. proc. civ.. Esso deve contenere l'indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti: art. 71 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.
L'atto di iscrizione a ruolo, quindi, è un atto di organizzazione del lavoro giudiziario, interno all'ufficio, e svolge la funzione di portare la causa a conoscenza del giudice che dovrà provvedere alla trattazione della causa: Cass. 21 marzo 2000, n. 3297, tra le più recenti. Sotto questo profilo, quindi, l'atto, compilato dal convenuto, che provvede all'iscrizione della causa a ruolo in luogo dell'attore negligente, non è equiparabile alla comparsa di risposta, indicata dal richiamato art. 38, ai fini della proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, come infondatamente sostiene il ricorrente.
3.1.2. Si è già detto che l'eccezione di incompetenza fu compiutamente sollevata con la comparsa di risposta depositata il 6 maggio 1995 e cioè tempestivamente, come richiesto dall'art. 167 cod. proc. civ.. 4. L'eccezione di incompetenza territoriale è stata formulata anche in maniera compiuta.
4.1. Nelle cause relative a diritti di obbligazione, la competenza per territorio si determina avuto riguardo al foro generale delle persone fisiche e giuridiche (artt. 18 e 19 cod. proc. civ.). Nella cause relative a diritti di obbligazione al foro generale si aggiungono quello in cui è sorta l'obbligazione e quello in cui la prestazione dedotta in giudizio deve essere eseguita (art. 20 dello stesso codice).
La scelta di ciascuno di questi spetta all'attore.
Il convenuto, da parte sua, ha l'onere di contestare nel suo primo atto difensivo del giudizio di primo grado la competenza del giudice adito sotto tutti i possibili profili e cioè in riferimento a tutti e tre i menzionati fori, con la conseguenza che, ove ometta o ritardi tale contestazione, la competenza resta radicata presso il giudice adito con riferimento al foro non contestato.
4.2. Nella specie l'eccezione di incompetenza è stata sollevata con riferimento a tutti i criteri ora indicati, come risulta dalla citata comparsa di risposta.
5. Nel merito deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Napoli.
5.1. La sentenza impugnata, rilevato che oggetto del giudizio era la richiesta di pagamento di una somma di danaro, ha ritenuto che la competenza appartiene al tribunale di Napoli, perché questi è il giudice del luogo dove la convenuta ha una filiale con rappresentante abilitato a stare in giudizio e dove era stato concluso il contratto dal quale nasceva l'obbligazione di pagamento.
EU BE addebita alla sentenza i seguenti errori: a) non avere considerato che la richiesta di pagamento non apparteneva alla domanda principale, ma a quella riconvenzionale di pagamento, la quale non è in grado di determinare la competenza territoriale;
b) che la somma domandata non era liquida, ma era stata determinata con l'atto introduttivo del giudizio;
c) che il suo domicilio, come creditore, è in Avellino;
d) che la presa in consegna della che la consegna della merce era avvenuta in Solofra, comune compreso nel circondario del tribunale di Avellino.
5.2. Dalla lettura degli atti di causa emerge che il giudizio è stato promosso da EU BE contro la Società VA ed ha per oggetto richiesta di pagamento di una somma di danaro. Ne discende che non corrisponde al vero la critica che la competenza sia stata determinata attraverso la domanda riconvenzionale.
Inoltre, trattandosi di domanda relativa al pagamento di una somma di danaro indicata nel contratto di trasporto, la competenza si determinava innanzitutto attraverso il foro generale della convenuta, che, come è pacifico tra le parti, è in Napoli.
Pertanto, la competenza appartiene al tribunale di Napoli.
5.3. Le spese di questo giudizio gravano sul ricorrente in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Napoli e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in lire 67.200, oltre gli onorari liquidati in lire 1 milione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 19 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001