Sentenza 12 gennaio 2007
Massime • 1
La perquisizione finalizzata alla ricerca di armi (art. 4 L. 22 maggio 1975 n. 152) non presuppone, ai fini della sua legittimità, la qualità di pregiudicato della persona che vi sia assoggettata, potendo l'atto essere compiuto nei confronti di chiunque sempre che vi siano le ragioni di sospetto indicate dalla norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2007, n. 8878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8878 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 12/01/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 56
Dott. GIRONI Emilio G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 033226/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VE RC N. IL 24/03/1979;
avverso SENTENZA del 07/03/2006 TRIBUNALE di SALUZZO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per ann.to s. rinvio per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza indicata in epigrafe, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato LO CO colpevole del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, (caso giudicato di lieve entità) per il porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico rinvenuto, a seguito di perquisizione operata dai Carabinieri, all'interno del cruscotto della sua autovettura, condannandolo, con attenuanti generiche, alla pena di Euro 40,00 di ammenda. Il giudice a quo precisava, in particolare, che l'eventuale illegittimità della perquisizione non potrebbe, comunque, incidere sulla ritualità del sequestro (atto dovuto ex art. 253 c.p.p.) e sull'utilizzabilità probatoria dei risultati della ricerca, "apparendo in ogni caso primaria la necessità di interrompere il protrarsi di una situazione di intrinseca illiceità penale".
Ricorre il difensore per violazione della legge penale, sul ribadito assunto dell'illegittimità della perquisizione, eseguita ai sensi della L. n. 152 del 1975 senza che ne ricorressero i presupposti, non essendo l'imputato un pregiudicato, e sul rilievo della tardività della convalida del sequestro ad opera del P.M. nonché dell'inutilizzabilità del risultato di perquisizioni illegittime. Il ricorso è infondato.
Quanto alla prima censura deve, anzitutto, precisarsi che la L. n.152 del 1975, art. 4 non prevede, come presupposto della legittimità
della perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, la qualità di pregiudicato del soggetto che vi sia assoggettato, potendo l'atto essere compiuto nei confronti di qualsiasi persona in presenza delle ragioni di sospetto indicate dalla norma e la cui configurabilità nel caso di specie non risulta confutata dal ricorrente. Soccorre, in ogni caso, il risalente orientamento giurisprudenziale, autorevolmente confermato dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza, menzionata anche nel ricorso, 27.3.1996, Sala, e da ultimo ribadito dalla sezione 5^ con sentenza 13.2.2004, Malfanti, in Giur. It., 2005, 809, secondo cui il sequestro di cose costituenti, come nella specie, corpi di reato o comunque pertinenti al reato, in quanto atto dovuto a norma dell'art. 253 c.p.p., rende irrilevanti le modalità della loro apprensione e non incide sull'utilizzabilità probatoria del risultato della perquisizione.
Quanto alla seconda censura si osserva che la dedotta tardività della trasmissione al P.M. del coltello sequestrato nonché della convalida del sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria avrebbe potuto unicamente caducare l'efficacia del vincolo imposto sul bene e di rendere necessaria la restituzione dello stesso all'avente diritto (salvo - ovviamente - nuovo, autonomo provvedimento di sequestro da parte dell'A.G.) ma non anche influire sulla valenza probatoria e sull'utilizzabilità del risultato della perquisizione, ormai acquisito e consacrato nel relativo verbale.
Non può dichiarasi la estinzione del reato per prescrizione, come richiesto dal P.G. d'udienza, essendo il relativo termine rimasto sospeso dal 16.1.2004, allorché fu disposto il differimento del processo per adesione del difensore all'astensione delle udienze proclamata dall'associazione di categoria, al 24.9.2004, data dell'udienza cui il dibattimento venne rinviato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007