Sentenza 20 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi - salvo che siano cessate le esigenze cautelari giustificative del vincolo - l'esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo anche nell'ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca potendo quest'ultima intervenire nel successivo grado di giudizio di merito e, ricorrendo l'ipotesi di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva.
Commentario • 1
- 1. Beni sottoposti a sequestro preventivo: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2017, n. 26889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26889 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2017 |
Testo completo
26889-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/02/2017 STEFANO PALLA - Presidente - Sent. n. sez. 214/2017 MARIA VESSICHELLI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ALFREDO GUARDIANO N.25649/2016 PAOLO MICHELI ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: null PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA parte offesa nel procedimento Cl CU AS nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 11/05/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Catania, adito in qualità di giudice dell'appello cautelare in materia reale, accogliendo il gravame proposto da CU BA, disponeva la restituzione in favore di quest'ultimo, condannato, in sede di rinvio, dalla corte di appello di Catania, in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis, c.p., alle pene ritenute di giustizia, con sentenza pronunciata in data 8.10.2015 (con la quale veniva ordinata, altresì, la confisca delle quote societarie della "Aligrup s.p.a." a lui intestate fino alla concorrenza di euro 15.000.000,00), dei beni nella titolarità dell'imputato ancora in sequestro e non confiscati con la menzionata sentenza della corte di appello. In tal modo il tribunale del riesame riformava l'ordinanza con cui la corte di appello di Catania, in data 5.11.2015, aveva rigettato la richiesta di restituzione dei beni in questione, sul presupposto che la non definitività della sentenza di condanna di secondo grado legittima, ai sensi dell'art. 323, co. 3, c.p.p., il differimento dell'esecuzione dell'ordine di restituzione dei beni in sequestro.
1.1. Con la medesima ordinanza il tribunale del riesame rigettava, inoltre, il ricorso proposto dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Catania avverso le ordinanze con cui la corte di appello di Catania, in data 5.11.2015 e 24.12.2015, aveva revocato i decreti di sequestro preventivo emessi dallo stesso giudice di secondo grado in data 6.5.2013 e 14.5.2013, limitatamente a beni e quote societarie intestati a soggetti diversi dallo CU, disponendone l'immediata restituzione agli aventi diritto. Giova evidenziare, al riguardo, che la sentenza della Suprema Corte con cui il giudice di secondo grado era stato investito di un nuovo giudizio, aveva annullato senza rinvio la sentenza della corte di appello di Catania del 18.4.2013, con riferimento alla confisca disposta ex art. 12 sexies, I. n. 356 del 1992, disponendo, invece, l'annullamento della stessa sentenza con rinvio in ordine alla confisca disposta ai sensi dell'art. 416 bis, co. 7, c.p., onerando il giudice del rinvio di meglio motivare in ordine alla sussistenza del nesso pertinenziale.
2. Avverso la menzionata ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Catania, lamentando violazione di legge, in quanto, in mancanza di "una sentenza definiva di condanna senza confisca, non poteva essere disposta la restituzione dei beni in sequestro ex art. 323, comma terzo, c.p.p.", anche perché sul punto si è formato il giudicato cautelare.
3. Con requisitoria dell'1.12.2016 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, nella persona del dott. Luigi Cuomo, chiede che il ricorso venga accolto.
4. Con memoria depositata il 7.2.2017 a firma degli avvocati Giovanni Grasso e Guido Ziccone, difensori di fiducia dello CU, si sostiene l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso del pubblico ministero. Nella memoria i difensori dello CU aderiscono, con ricchezza di argomentazioni, al percorso motivazionale del tribunale del riesame (con un intervento che, pur essendo la memoria espressamente presentata nell'interesse del solo CU, estende le sue ragioni anche in favore dei terzi estranei al reato associativo), evidenziando, inoltre, l'insussistenza di un effetto preclusivo, conseguente alla pretesa formazione di un giudicato cautelare sulla confiscabilità dei beni di questi ultimi.
5. Il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero non appare revocabile in dubbio che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi l'esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo anche nell'ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca, salvo che le esigenze cautelari giustificative del vincolo siano cessate, potendo la confisca intervenire nel successivo grado di giudizio di merito (nel caso di sentenza di condanna pronunciata in primo grado) ovvero, ricorrendo l'ipotesi di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva. 2 L'art. 323, co. 3, c.p.p., in altri termini, nel prevedere che, in caso di condanna, gli effetti del sequestro preventivo permangano soltanto se sia stata disposta la confisca dei beni sequestrati, intende riferirsi soltanto all'ipotesi che la pronuncia di condanna abbia assunto carattere di irrevocabilità; ragion per cui, in difetto di tale condizione, il fatto che la confisca non sia stata disposta non implica che debba necessariamente darsi luogo alla restituzione dei beni in sequestro, dovendosi invece comunque verificare, da parte del giudice, la permanenza o meno delle esigenze cautelari (cfr. Cass., sez. I, 9.1.2013, n. 8533, rv. 254927; Cass., sez. VI, 26.5.2009, n. 40388, rv. 245473; Cass., sez. III, 14/12/2007, n. 6462, rv. 239289). In questa prospettiva appare condivisibile anche il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna, al terzo interessato è precluso fino alla formazione del giudicato di rivolgersi al giudice della cognizione per far valere i propri diritti sui beni in sequestro (cfr. Cass., sez., sez. II, 10/01/2015, n. 5380, rv. 262283; Cass., sez. II, 21/07/2016, n. 49371). Se ne deduce, pertanto, che, a differenza di quanto affermato dal tribunale del riesame, la mancanza della confisca nella sentenza di condanna non impone l'immediata restituzione dei beni oggetto del sequestro preventivo non confiscati, dovendosi comunque sempre verificare la permanenza o meno di esigenze cautelari da soddisfare attraverso il vincolo reale. Orbene su questo specifico punto la motivazione del provvedimento impugnato appare, da un lato, oltremodo generica, in quanto il tribunale del riesame, con riferimento ai beni restituiti allo CU, si limita ad affermare come il mantenimento del vincolo non si giustifichi, non trattandosi di beni avvinti da nesso pertinenziale al reato per cui vi è stata condanna e non essendovi "riscontro" in ordine alla persistenza di esigenze cautelari da soddisfare;
dall'altro, fondata su di un assunto non condivisibile, secondo cui, perimetrato il campo del giudizio di rinvio, conseguente al richiamato annullamento disposto dalla Corte di 3 cassazione, ad una nuova valutazione, ai fini dell'applicabilità della confisca prevista dall'art. 416 bis, co. 7, c.p., in ordine alla sussistenza del nesso pertinenziale tra i cespiti confiscabili e la condotta di associazione mafiosa per cui lo CU ha riportato condanna, non si giustifica il mantenimento del sequestro preventivo avente ad oggetto beni di terzi estranei al reato, in quanto tali non confiscabili ai sensi della menzionata disposizione normativa. Tale ultima conclusione non appare condivisibile. Come correttamente rilevato dal pubblico ministero ricorrente, infatti, la Corte di Cassazione nella menzionata sentenza di annullamento con rinvio, ribadendo il principio secondo cui la confisca disposta ai sensi dell'art.416 bis, co. 7, c.p., con riguardo ai beni strumentali alla realizzazione del delitto associativo e a quelli che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto o il reimpiego, pur conseguendo automaticamente alla condanna, impone una motivazione rigorosa sul "quantum" da sottoporre ad ablazione, la quale, salvo il caso in cui si ravvisi la esistenza di una "impresa mafiosa", deve evidenziare in modo puntuale il nesso di pertinenza fra cespiti oggetto di vincolo reale ed attività illecita, ha sanzionato la sentenza del giudice di appello sotto il profilo della inadeguatezza del relativo apparato motivazionale, imponendo al giudice del rinvio di colmare le evidenziate lacune, anche attraverso la confutazione specifica dei più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato nel senso della estensione dell'ambito di applicazione della confisca (cfr. Cass., sez. VI, 4.6.2014, n. 39911, rv. 261588). Senza, tuttavia, affermare il principio (invero decisivo nel percorso argomentativo seguito dal giudice dell'impugnazione cautelare) che la misura ablatoria ex art. 416 bis, c.p. (nel caso in esame avente ad oggetto non solo i beni nella titolarità dello CU, ma anche cespiti nella titolarità formale della moglie e dei figli di quest'ultimo) non possa essere applicata anche nei confronti di soggetti solo formalmente 4 intestatari di beni rientranti nella disponibilità sostanziale di un soggetto condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis, c.p. Del resto sulla possibilità di applicare la misura di cui si discute anche nei confronti di beni nella sostanziale disponibilità del "condannato", ma di cui siano intestatari i terzi estranei al reato, si è già espressa in senso favorevole la Suprema Corte, nella sua espressione più autorevole (cfr. Cass., Sez. U., 26.10.1985, n. 8, rv. 171065). La fondatezza degli indicati motivi di ricorso, in essi assorbita ogni ulteriore censura, comporta, in conclusione, l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al tribunale del riesame di Catania, che provvederà a colmare le evidenziate incongruenze e lacune motivazionali, attenendosi ai principi di diritto in precedenza indicati. Sede, quella del nuovo giudizio camerale, in cui tutte le parti coinvolte dalla decisione potranno far valere, in contraddittorio, le proprie ragioni.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al tribunale del riesame di Catania. Così deciso in Roma il 20.2.2017. Il Consigliere Estensore Il Presidente тяна addi 30 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDENARIO Camme's Lemo 5