Sentenza 19 novembre 2003
Massime • 1
La compatibilità astratta tra il regime di affidamento in prova al servizio sociale e l'applicabilità di una misura di prevenzione (nella specie sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno) non esime il giudice del procedimento di prevenzione, cui il preposto abbia fatto ricorso in sede di appello, dal dovere di valutare la possibilità in concreto della contemporanea esecuzione in danno dello stesso soggetto di misure coercitive diverse (e nella specie applicate sulla base di identici presupposti fattuali), in quanto, ferma restando la plausibilità di un diverso giudizio di pericolosità compiuto a fini diversi (rispettivamente affidamento in prova e misura di prevenzione), è necessario che il giudice del procedimento di prevenzione, adito in sede di impugnazione, supporti con elementi concreti il giudizio sulla attuale pericolosità del preposto, con la conseguenza che egli deve adeguare la motivazione del provvedimento alla situazione concreta ed attuale, valutando, a tal fine, anche gli elementi sopravvenuti all'esecuzione della misura.(In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato il decreto con cui la Corte di appello - confermando il decreto di primo grado, concernente l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. - ha omesso di porre a fondamento del giudizio di attuale pericolosità richiesto ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione elementi concreti, valutando a tal fine anche quelli sopravvenuti, limitandosi, d'altro canto, a ritenere irrilevante il fatto che il Tribunale di sorveglianza, successivamente all'applicazione della misura di prevenzione, abbia applicato la misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale in ordine allo stesso fatto - condanna per partecipazione ad associazione mafiosa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2003, n. 8119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8119 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 19/11/2003
1. Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1835
3. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 022498/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SA NT N. IL 05/05/1968;
avverso DECRETO del 15/04/2003 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A SA NT veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e cauzione di L. 10.000.000 con decreto emesso in data 5 marzo 2001 dal Tribunale di Catania. Investita dalla impugnazione del SA, la Corte di Appello di Catania, con provvedimento del 15 aprile 2003, confermava il decreto di primo grado;
in particolare la Corte di merito riteneva non rilevante il fatto che successivamente alla applicazione della misura di prevenzione il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 25 ottobre 2001, avesse applicato al SA la misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale proprio in relazione alla condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, che costituiva l'unico elemento di pericolosità a carico del SA che aveva legittimato la misura di prevenzione.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione NT SA, che deduceva la violazione dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'articolo 4 comma 9 della legge 1423/56, per violazione di legge e per apparente motivazione;
in particolare rilevava il ricorrente la incompatibilità logico-giuridica tra le misure di prevenzione personali e l'affidamento in prova al servizio sociale e l'assenza del requisito della attualità della pericolosità. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, come già detto, chiedeva alla Corte di rigettare il ricorso ritenendo che lo stesso era proponibile soltanto per violazione di legge non ravvisabile nel caso di specie e che, comunque, la Corte di merito avesse correttamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento della misura di prevenzione applicata al SA.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da NT SA sono, invece, fondati.
Ha certamente ragione la Corte di merito quando rileva che non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra il regime di affidamento in prova al servizio sociale e l'applicabilità delle misure di prevenzione.
L'affidamento in prova, invero, si fonda soltanto su di un apprezzamento dei risultati dell'osservazione che legittima la presunzione che le prescrizioni da imporre all'atto dell'affidamento siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia ulteriori reati.
Ciò non confligge con un giudizio di pericolosità che si fonda, invece, su una valutazione globale dell'intera personalità del soggetto quale risulta da plurime manifestazioni di vita del proposto (vedi Cass. 7 febbraio 1985 n. 2844). Pertanto - conclude la sentenza citata - sul piano della pratica attuazione, posta la piena compatibilità logico-giuridica dei due istituti, l'esecuzione delle misure di prevenzione, in caso di contemporanea applicazione con l'affidamento in prova, resterà differita al momento in cui il condannato riacquista la libertà, fatta salva la possibilità di revoca o modificazione del provvedimento ove la pericolosità sia cessata al momento in cui l'affidamento dovrebbe avere inizio.
Tale orientamento, inoltre, appare in linea con quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte in relazione allo stato di detenzione, in genere, del soggetto nei cui confronti venga applicata una misura di prevenzione.
Il principio della compatibilità tra i due istituti in discussione trova, peraltro, indiretta conferma anche in disposizioni legislative che regolano situazioni analoghe.
Si pensi, infatti, al nuovo ordinamento processuale - articolo 298 c.p.p. - che ha recepito in via generale il principio della compatibilità tra la custodia cautelare e l'espiazione della pena (vedi Cass. 2 marzo 1993, Lambertucci, in Arch. n. proc. Pen. 1993, 801).
Ancora più precisamente il secondo comma dell'articolo 298 c.p.p. stabilisce che nei confronti di un medesimo soggetto, il quale versi nella duplice situazione giuridica di imputato e condannato, è possibile la contestuale esecuzione di una delle misure alternative alla detenzione prevista dalla legge n. 354 del 1975 e di una misura cautelare (vedi in proposito Cass. 12 gennaio 1993, Fabozzo, in Cass. pen. 1994, 1905).
Il problema dunque non è tanto quello della compatibilità in astratto tra due istituti che hanno presupposti e finalità sicuramente diversi, ma quello della possibilità in concreto della contemporanea esecuzione in danno dello stesso soggetto di misure coercitive diverse.
È per tale ragione che il legislatore, fermo restando il principio della contemporanea esecuzione di misure cautelari ed esecuzione della pena quando gli effetti dei due provvedimenti siano compatibili, ha introdotto l'istituto della sospensione della misura, sospensione che non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione.
Un principio di tal genere può essere fatto valere anche in tema di contemporanea applicazione di pena detentiva e misura di prevenzione, dal momento che l'unico problema è costituito dalla compatibilità in concreto della contemporanea esecuzione.
Del resto un principio non dissimile è ricavabile dalla disposizione contenuta nell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 in materia di misure di prevenzione, che ha introdotto l'istituto della cessazione degli effetti della misura della sorveglianza speciale quando sia stata applicata allo stesso soggetto una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, essendo evidente in siffatta fattispecie non solo la incompatibilità di una contemporanea esecuzione delle sue misure di prevenzione, ma anche la incompatibilità sul piano logico essendo l'applicazione delle misure di prevenzione più gravi indice di una maggiore pericolosità del soggetto esaminato.
Quindi non essendovi alcun dubbio che i due istituti considerati siano in astratto compatibili, la questione consiste nel verificare in modo puntuale la compatibilità in concreto degli stessi non soltanto in fase di esecuzione, ma anche sotto un profilo logico specialmente quando la pena e la misura di prevenzione vengano applicate in base ad identici presupposti fattuali. Non può sfuggire, infatti, che l'affidamento al servizio sociale presuppone una valutazione di minore pericolosità del condannato che può contrastare con una valutazione di pericolosità compiuta ai fini della applicazione di una misura di prevenzione. Fermo restando che tale differente giudizio compiuto a fini diversi è plausibile, è necessario che il giudice supporti con elementi concreti il giudizio di pericolosità.
Nè vale osservare, in proposito, che elementi sopravvenuti dopo la applicazione della misura in primo grado - nel caso di specie la ordinanza di affidamento al servizio sociale - non possano essere esaminati dalla Corte di Appello in sede di impugnazione. Ciò sia perché deve essere sempre valutata la c.d. attualità della pericolosità del proposto, quando venga contestata in sede di impugnazione, sia perché non sussiste nel procedimento di prevenzione un divieto di applicare in via analogica - specialmente se in bonam partem - l'istituto disciplinato dall'articolo 603 c.p.p.. Si vuol dire cioè che il giudice di secondo grado non può opporsi alla produzione di documenti, specialmente se sopravvenuti alla decisione di primo grado, che possano escludere la attuale pericolosità del proposto.
Ciò non solo in ossequio a principi processuali generali validi anche nel procedimento di prevenzione, ma anche tenuto conto della natura particolare del procedimento di prevenzione, che, come già rilevato, richiede una valutazione sulla attuale pericolosità del proposto, che sola legittima l'applicazione della misura;
sotto tale profilo si può affermare che il giudice di prevenzione deve in ogni fase del procedimento adeguare la motivazione del provvedimento alla situazione concreta ed attuale (vedi in proposito ex multis Cass. 22 dicembre 1998, Ascolese, in Cass. Pen. 1999, 2980). Ora nel caso di specie tale valutazione concreta è mancata, sia perché la Corte di merito ha ritenuto di non potere esaminare il provvedimento di affidamento al servizio sociale, sia perché al di là di clausole di stile non è dato rinvenire una motivazione specifica sulla attuale pericolosità del proposto. In punto di fatto va rilevato, come si è già detto, che l'unico indizio che ha consentito l'applicazione della misura di prevenzione è costituito dalla presunta appartenenza del proposto ad una associazione mafiosa.
Per tale fatto il SA è stato in sede penale condannato ed è stato ammesso in sede di esecuzione alla misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale.
La Corte di merito non ha assolutamente tenuto conto del fatto che i giudici penali avevano ritenuto una minore pericolosità del condannato in base a molte circostanze fattuali rilevanti - il SA si era nel frattempo laureato, era dedito a stabile attività lavorativa, non frequentava pregiudicati ecc. ecc. -. Si tratta di elementi di sicuro rilevanti al fine di ritenere e/o escludere la pericolosità attuale del proposto che la Corte di merito ha omesso di valutare.
In conclusione, ferma restando la compatibilità logico-giuridica della contemporanea applicazione di una misura di prevenzione e di una pena alternativa alla detenzione, è necessario che il giudice motivi sia in ordine alla compatibilità in concreto, sia in ordine alla attualità della pericolosità del proposto, tenendo conto degli elementi sopravvenuti alla decisione di primo grado favorevoli al proposto stesso.
Per tali ragioni il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di Appello di Catania per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004