Sentenza 25 maggio 2015
Massime • 1
Non è nulla la sentenza pronunciata in sede di giudizio abbreviato richiesto nel corso dell'udienza preliminare in procedimento nel quale l'azione penale sia stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio in ordine a reati (nella specie: art. 186 cod. strada e 495 c.p.) per il quale avrebbe dovuto procedersi con citazione diretta a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2015, n. 39207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39207 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2015 |
Testo completo
39 207 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 25/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. CARLO ZAZA - Presidente - N. 1879/2015 Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 46627/2014 Dott. GIUSEPPE DE MARZO Dott. ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AL N. IL 30/12/1970 avverso la sentenza n. 7632/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 04/04/2014 p visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difenser Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. E. Selvaggi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. : RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata 14/04/2014, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 12/04/2012 con la quale il Tribunale di Ferrara, all'esito del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato nel corso dell'udienza preliminare, ha dichiarato ES AL colpevole del reato di guida senza patente (capo A) e del reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità (capo B), condannandolo per il primo reato alla pena di euro 2.300 di ammenda e per il secondo reato alla pena di un anno di reclusione.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto personalmente ricorso per cassazione ES AL, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di - motivazione. Già in sede dibattimentale era stata eccepita quanto al capo A) la nullità : assoluta e rilevabile in ogni stato e grado del processo, trattandosi di reato a citazione diretta e non richiedente l'udienza preliminare come invece è avvenuto: il rinvio a giudizio anche per quanto riguarda la contravvenzione, reato a citazione diretta, e la successiva celebrazione del giudizio abbreviato ha determinato il mutamento del giudice naturale. La motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato sembra carente, in quanto gli operanti avevano effettuato il controllo e la successiva individuazione in un momento della giornata (le 18,45 dell'11/02/2011) caratterizzato da poca visibilità e nei confronti di un soggetto che non aveva il volto completamente libero, in quanto indossava gli occhiali e gli usuali indumenti invernali. : Non è stata applicata la disciplina del reato continuato, laddove la distanza cronologica tra i fatti, le condizioni di tempo e di luogo e le peculiari modalità dei fatti sono indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso. Non sono state applicate le circostanze attenuanti generiche senza motivazione al riguardo. CONSIDERATO IN DIRITTO : Il ricorso deve essere rigettato. 2 Non sussiste la nullità eccepita con riguardo alla contravvenzione sub A). Il ricorrente ha invocato l'orientamento di questa Corte secondo cui è affetta da nullità assoluta, per indebito mutamento del giudice naturale, la sentenza resa dal G.i.p. (funzionalmente incompetente) all'esito del giudizio abbreviato chiesto a seguito dell'errata emissione del decreto di giudizio immediato per reati in ordine ai quali doveva invece procedersi con citazione diretta (Sez. 4, n. 41073 del 03/11/2010 - dep. 22/11/2010, Halilovic e altri, Rv. 248773). A tale orientamento si contrappone, nella giurisprudenza di questa Corte, l'indirizzo secondo cui l'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto a ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può, però, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5902 del 13/10/2011 - dep. 15/02/2012, Adiletta, Rv. 252065). Al riguardo, comunque, si deve rilevare che, nel caso di specie, il giudizio abbreviato risulta instaurato nel corso dell'udienza preliminare e non a seguito di richiesta di giudizio immediato. Ora, con riferimento all'ipotesi "contraria" a quella in esame (esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con citazione diretta in relazione a reato per il quale è prevista l'udienza preliminare), ossia con riguardo all'ipotesi meno garantita (essendo pacifico come il rito con udienza preliminare offra indubitabilmente, nel suo complesso, maggiori garanzie all'imputato rispetto al rito con citazione diretta»: Corte cost., ord. n. 183 del 2003), l'art. 550, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che la relativa eccezione deve essere proposta entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.: il che, mentre esclude l'attinenza della questione in esame alla tematica del giudice naturale invocata dal ricorrente, conferma quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare, ossia che non è nulla la sentenza pronunciata in procedimento nel quale l'azione penale sia stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio, con successiva celebrazione dell'udienza preliminare, in ordine a reato per quale avrebbe dovuto procedersi con citazione diretta a giudizio (Sez. 4, n. 36881 del 22/05/2009 - dep. 22/09/2009, Nasufi, Rv. 244983; esclude che per il caso in esame sia comminata alcuna nullità anche Sez. 2, n. 13466 del 16/03/2005 - dep. 12/04/2005, P.M. in proc. Giuliano, Rv. 231241). Quanto all'identificazione dell'imputato, la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) e dalla stessa espressamente richiamata sul punto, ha diffusamente motivato in ordine alla sua attendibilità: 3 : all'atto del controllo, il conducente dell'auto dichiarò di non avere con sé la patente di guida, né altro documento di identità, e di chiamarsi OR AL, nato a [...] il [...], convivente di IA IO;
uno degli operanti, chiese al conducente di ripetere l'anno di nascita e l'uomo precisò di essere nato nel 1971; gli agenti si congedarono e alla guida si pose la IO. Gli operanti accertarono poi che IA IO, risultava convivente con ES AL, odierno imputato, figlio di OR AL;
risultò altresì che ES AL non era in possesso di patente di guida perché revocatagli e, acquisiti i cartellini anagrafici dei due AL, gli operanti constatarono che l'uomo fermato era AL ES. A fronte dell'articolata ricostruzione offerta dal primo Giudice, e ribadita dalla sentenza impugnata, le doglianze del ricorrente oltre a dedurre questioni di merito risultano del tutto carenti della - necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). La Corte di merito ha poi confermato la valutazione della sentenza di primo grado in ordine all'esclusione della continuazione tra i due reati, sottolineando il carattere di improvvisato espediente, finalizzato a sottrarsi alla responsabilità per la guida senza patente, assunto, nella specifica vicenda, dal reato sub B), il che, sulla base di un'argomentazione immune da cadute di conseguenzialità logica e non compromessa dai rilievi del ricorrente, ha condotto la Corte di appello ad escludere l'identità del disegno criminoso. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il diniego è congruamente motivato dalla Corte di merito richiamando l'intensità del dolo riconosciuta nei reati in questione e i numerosi precedenti penali del ricorrente. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/05/2015. Il Consigliere estensoreConsigliere estengore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA addì 18 SET 2015 our un IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 4