Sentenza 16 marzo 2005
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale, rilevato che l'azione penale doveva essere esercitata con citazione diretta ex art. 550 cod. proc. pen., disponga la trasmissione degli atti al P.M., previa dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio,
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2005, n. 13466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13466 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 16/03/2005
Dott. COSENTINO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - N. 633
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 35008/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero;
avverso l'ordinanza, in data 14.7.2004, del Tribunale di Napoli, emessa nel processo a carico di:
IU OR;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Fausto Cardella;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica ricorre avverso l'ordinanza, in data 14.7.2004, del tribunale di Napoli con la quale è stata disposta la regressione al p.m. degli atti del processo a carico di IU OR, previa dichiarazione di nullità del decreto di rinvio a giudizio, perché proceda con citazione diretta, denunciandone l'abnormità.
Il ricorso è fondato.
Il procuratore generale così, testualmente, osserva: "Nel caso de quo per uno dei reati per cui vi è stato esercizio di azione penale, e cioè quello di cui all'art. 455, cod. pen., non essendo tale fattispecie contemplata nel secondo comma dell'art. 550, cod, proc. pen., che prevede la citazione diretta, e superando la pena edittale i limiti indicati dall'art. 550, comma 1, cod. proc. pen., l'azione penale doveva necessariamente essere esercitata con richiesta di rinvio a giudizio, estesa, quindi, al delitto di ricettazione. Vanno inoltre condivise le ragioni del p.m. ricorrente, secondo cui non essendo, comunque, comminata alcuna nullità per il caso in cui l'azione sia esercitata con la richiesta di rinvio a giudizio e non con citazione diretta - come, invece, nell'ipotesi inversa - in quanto in tal modo il diritto di difesa troverebbe maggior tutela, la restituzione degli atti deve ritenersi illegittima. Ne consegue che la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, con l'ordine di restituzione degli atti al p.m. perché proceda con citazione diretta, integra un provvedimento abnorme, per l'esercizio di un potere che non è riconosciuto al tribunale dalla legge e che ha altresì prodotto un'anomala regressione del processo alla fase anteriore".
Il collegio condivide tali argomentazioni peraltro conformi al consolidato orientamento di questa corte.
Di conseguenza, va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposta la trasmissione degli atti per l'ulteriore corso al tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti per l'ulteriore corso al tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005