Sentenza 7 giugno 2006
Massime • 1
Il principio dell'immutabilità del giudice stabilito all'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., non risulta violato nel caso in cui il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento per effetto delle disposizioni sul condono edilizio è diverso da quello che ha successivamente deciso il processo se il primo non ha svolto attività rilevanti per la decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2006, n. 32541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32541 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 07/06/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1032
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 6305/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE ET UA, nato a [...] il [...];
da LE NA, nato a [...] il [...], e da RE NA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 15 giugno 2005 dalla corte d'appello di Roma;
udita nella pubblica udienza del 7 giugno 2006 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Girolamo Della Valle;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 aprile 2004 il giudice del tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, dichiarò RE ET UA, LE NA e RE NA colpevoli dei reati di cui: a) alla L. 28 febbraio 1985, artt. 18 e 20, lett. c), n. 47
(lottizzazione abusiva) per avere senza concessione, in concorso con AN Nello, nel frattempo deceduto, provveduto il AN al frazionamento di una area ed alla vendita di tre lotti, e gli altri alla costruzione su tali lotti di due manufatti abusivi;
b) alla L.28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. b); c) alla L. 5 novembre 1971, n. 1086; d) alla L. 2 febbraio 1974, n. 64; e) all'art. 349 cod. pen., e li condannò alla pena ritenuta di giustizia con la sospensione condizionale e la confisca dei manufatti abusivi. La corte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, dichiarò prescritte le contravvenzioni, rideterminò la pena per il delitto di violazione dei sigilli e confermò nel resto la sentenza di primo grado.
Gli imputati propongono ricorso per cassazione deducendo:
a) vizio di motivazione in ordine al contestato reato di cui al capo A) (lottizzazione abusiva) impugnato con il primo motivo di appello;
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., comma 3, per avere omesso di stabilire e motivare in riferimento al capo di imputazione sub A). Lamentano che la corte d'appello ha completamente omesso il giudizio sulla sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, specificamente contestata con l'atto di appello. La sentenza impugnata, infatti, ha testualmente affermato che, in difetto di prove evidenti, andavano dichiarati estinti per prescrizione le contravvenzioni di cui ai capi B), C), D), F), G) ed H) ma ha completamente omesso qualsiasi statuizione sul reato di lottizzazione abusiva di cui al capo A). Se poi si ritenesse che abbia confermato la condanna per questo reato o la statuizione sulla confisca vi sarebbe il vizio di totale assenza di qualsiasi motivazione sul punto;
b) violazione ed erronea applicazione degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen.. Osservano che, come dimostrato con l'atto di appello, i fatti emersi in giudizio e ritenuti dal giudice di primo grado non erano idonei ad integrare il reato di lottizzazione abusiva ma solo quello di cui alla L. 28 febbraio 1985, art. 20, lett. b), n. 47, con la conseguenza che doveva essere esclusa la sanzione della confisca. La corte d'appello, quindi, non avrebbe dovuto applicare l'art. 531 ma l'art. 129 e dichiarare che il fatto non sussiste in ordine alla imputazione sub A);
c) violazione ed erronea applicazione degli artt. 157 e 160 cod. pen.; mancata concessione della facoltà di rinunciare alla prescrizione. Osservano che il diritto di rinunciare alla prescrizione può essere esercitato dopo che questa si è maturata e che essi hanno ferma intenzione di rinunciare alla prescrizione. La corte d'appello ha loro impedito di esercitare questo diritto dichiarando prescritte le contravvenzioni mentre per le stesse la prescrizione non si era maturata, in quanto: 1) risultava che l'illecito urbanistico si era protratto almeno fino al 21.10.2000; 2) essi avevano presentato domanda di condono ed il processo avrebbe dovuto essere sospeso (con sospensione del decorso della prescrizione) fino alla decisione su tale domanda;
d) inosservanza dell'art. 525 cod. proc. pen., comma 2, perché la decisione è stata presa da un collegio diverso da quello che aveva sospeso il dibattimento fino alla scadenza del termine per la presentazione di domanda di condono edilizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il quarto motivo, che va logicamente esaminato per primo, è infondato, perché nel caso in esame non è ravvisabile alcuna violazione del principio della immutabilità del giudice, dal momento che il primo collegio non aveva svolto alcuna attività rilevante ai fini della decisione, essendosi solo limitato a sospendere il processo ai sensi delle disposizioni sul condono edilizio. Sono invece fondati il primo ed il secondo motivo nei sensi di cui subito di dirà.
Sussiste effettivamente il dedotto vizio di totale mancanza di motivazione poiché la corte d'appello ha completamente omesso qualsiasi giudizio e qualunque motivazione in ordine al reato di lottizzazione abusiva di cui al capo A) della imputazione e della sentenza di primo grado, capo che era stato espressamente impugnato con il primo motivo di appello con il quale si era argomentatamente dedotta la non configurabilità nel caso di specie del reato in questione. La corte d'appello, nel corpo della motivazione, ha testualmente affermato che "in difetto di prove evidenti della innocenza e/o estraneità degli imputati, i reati sub capi B), C), D), F), G) ed H), in riforma della sentenza appellata, vanno dichiarati estinti, con la eliminazione della relativa pena. Restano le due imputazioni di violazione dei sigilli ex art. 349 cod. pen., commi 1 e 2, ascritte e ritenute nei confronti del Sortenti al capo
E) e nei confronti degli altri due appellanti al capo 1". Nessun accenno, quindi, si rinviene nella motivazione in ordine al reato di lottizzazione abusiva e soprattutto in ordine alla relativa sanzione della confisca disposta dal giudice di primo grado. Con il dispositivo, peraltro, la corte d'appello ha dichiarato "non doversi procedere nei confronti degli appellanti in ordine alle contravvenzioni a ciascuno rispettivamente ascritte perché estinte per prescrizione", ha rideterminata la pena per la violazione dei sigilli e quindi ha "confermato nel resto" la sentenza impugnata. Stante il tenore testuale del dispositivo, questo non può essere interpretato in altro modo se non nel senso che la corte d'appello ha dichiarato estinto per prescrizione anche il reato di lottizzazione abusiva (sebbene non ne avesse fatto cenno nella motivazione) ed ha invece implicitamente confermato la sanzione della confisca. Nella conferma implicita di tale sanzione, però, emerge la totale carenza di motivazione della sentenza impugnata, ed ancor prima l'errore di diritto in cui essa è caduta. È infatti evidente che la corte d'appello ha ritenuto che, essendo ormai prescritto anche il reato di lottizzazione abusiva e non risultando in modo evidente cause di proscioglimento nel merito, era ormai inutile esaminare l'articolato motivo di appello con il quale era stato dettagliatamente e con varie argomentazioni contestata la sussistenza e la configurabilità di questo reato. Sennonché, per poter confermare la sanzione amministrativa della confisca non era sufficiente il fatto che non vi fossero cause evidenti di proscioglimento nel merito, ma occorreva esaminare e giudicare sui motivi di appello e stabilire nel merito se davvero era sussistente o meno il reato di lottizzazione abusiva. La L. 28 febbraio 1985, n.47, art. 19, infatti, recita che la confisca è disposta dal giudice penale con la sentenza definitiva "che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva". E poiché nel caso di specie l'esistenza di una lottizzazione abusiva era stata con articolati motivi di appello contestata dagli imputati, il giudice di appello, per confermare la confisca, avrebbe dovuto appunto accertare che vi era effettivamente stata una lottizzazione abusiva, dando congrua ed adeguata motivazione della sua decisione sul punto.
In proposito, del resto, la giurisprudenza di questa Corte è sempre stata chiara, avendo ripetutamente affermato che la sanzione amministrativa della confisca dei terreni abusivamente lottizzati, irrogabile dal giudice penale in virtù della L. 28 febbraio 1985, n.47, art. 19, si applica indipendentemente da una sentenza di condanna ma sempre sulla base della "accertata effettiva esistenza della lottizzazione abusiva" (cfr. Sez. 3^, 20 novembre 1998, Iono, m. 212.290; Sez. 3^, 13 luglio 1995, Barletta, m. 203.473; Sez. 3^, 4 aprile 1995, Marrano, m. 203.084). Sulla effettiva esistenza o meno nel caso in esame di una lottizzazione abusiva non può decidere questa Corte perché i motivi sul punto dedotti dai ricorrenti implicano anche valutazioni ed accertamenti di fatto. La relativa statuizione, pertanto, avrebbe dovuto e deve essere compiuta dal giudice del merito. Relativamente alla statuizione della conferma della confisca, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché il giudice di rinvio compia quell'accertamento sulla effettiva esistenza della lottizzazione abusiva che non è stato compiuto dalla sentenza impugnata.
Per quanto concerne il terzo motivo, va osservato che i reati sono stati contestati come commessi "fino al 24.1.1998". Da questa data quindi è iniziato a decorrere la prescrizione. Come rilevato dalla corte d'appello e come del resto sostenuto dagli stessi ricorrenti nel ricorso, deve anche valutarsi un periodo di sospensione del corso della prescrizione di anni uno, mesi due ed otto giorni ai sensi delle disposizioni di legge sul condono edilizio (D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, ed L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 44),
disposizioni che nella specie sono applicabili perché è stato contestato, insieme al reato di lottizzazione abusiva (che di per sè non è suscettibile di condono: cfr. Sez. 3^, 4 aprile 2003, Bertelli, m. 225.311; Sez. 3^, 20 dicembre 2002, Cicchella, m. 224.167), anche il reato edilizio di cui all'art. 20, lett. b), della L. 28 febbraio 1985, n. 47, e tale reato non è stato ritenuto dai giudici del merito assorbito in quello di lottizzazione abusiva (cfr. Sez. 3^, 22 maggio 2001, Gregoratti, m. 219.539). Ne deriva che per le contravvenzioni la prescrizione è maturata fin dal 2 ottobre 2003 (e non 2004 come indicato nella sentenza impugnata), sicché esattamente la corte d'appello, in mancanza di rinuncia alla prescrizione da parte degli imputati, la ha rilevata e dichiarata.
I reati di violazione dei sigilli, invece, non sono ancora prescritti perché la prescrizione si maturerà il 2 ottobre 2006. Nel resto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Roma.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2006. Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2006