Sentenza 20 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/06/2002, n. 8967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8967 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
LA CORTE 0 8 9 6 7 / 0 2 REPUBBLICA ITALIAN MA DI CASSAZIONE Oggetto compravendte veduoliliane SEZIONE SECONDA CIVILE ato fubbli Querele de falt Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 22522/99 Cron.24474 Consigliere Dott. NI VELLA Rep. 1808 Consigliere- DE JULIODott. Rosario Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud. 26/03/02 Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: Deper diritti B o DE SANTIS ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA 20 GU 2002 NCELLIERE VIA LUCRINO 25, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI STEFANO, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI VALCAVI, giusta delega in atti;
20,77 1 1500 CE ricorrente
contro
RIGA SRL, in persona dell'Amm.re Unico VANNI ANGELA, ALOA SRL, in persona dell'Amm.re Unico Sig.ra TEGGI ADA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL CARAVITA 5, presso lo studio dell'avvocato GAETANO 0.77 1.1500 CANCELLERIA MASSIMO SARDO, che li difende unitamente all'avvocato 2002 MARCO AN RUSSO, giusta delega in atti;
492 G973900 -1- controricorrenti nonchè
contro
AN AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TOSCANA RIZZO, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO PINCIONE, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
UFF. P. M. presso PROC.GEN. CORTE D'APPELLO DI MILANO;
- intimato avverso la sentenza n. 1165/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 07/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Gaetano Massimo SARDO, difensore delle resistenti società RIFA e ALOA, che ha chiesto il rigetto del ricors:C:C:C::CC::Cause that the inammissibilità; udito 1'Avvocato Roberto PINCIONE, difensore del resistente GI che ha chiesto il rigetto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del febbraio 1988, NI De SA conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di SE, le società RI e AL, nonché il notaio NG GI e Luigi TT, sostenendo di essere stato privato della proprietà di un immobi- le, mediante atto pubblico di compravendita del 14 febbraio 1983, per notaio GI, atto di cui chiedeva dichiararsi la nullità ○ l'inefficacia ovvero disporsi l'annullamento, perché falso, come da apposita querela, contestualmente proposta. d Assumeva, infatti, di essersi accordato con il TT, nel febbraio 1983, per vendere un proprio immobile, sito in Morazzone, al prezzo di lire 120.000.000, di cui la metà da versarsi in contanti e l'altra metà in perle coltivate%;B che il TT, a fini di stipula del contratto preliminare, lo aveva condotto presso lo studio del notaio Giorda- no, in Milano, da dove era uscito, poco dopo, senza che nulla gli venisse chiesto;
che, successivamen- te, aveva invano richiesto al TT di perfezio- nare il contratto di vendita ed il pagamento del prezzo;
che, all'esito di visura presso la Conser- vatoria dei Registri Immobiliari, aveva scoperto che quel suo immobile risultava essere stato da lui venduto alle società RI e AL, nel febbraio 1983. I convenuti si costituivano e resistevano tutti alle domande: le società RI e AL, eccepivano preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di SE e, nel merito, deducevano l'autenticità del contestato atto pubblico di compravendita, peraltro evidenziando l'avvenuta della denuncia querela archiviazione penale per falso, nel frattempo presentata dal De SA;
il £ notaio GI deduceva anch'egli l'autenticità dell'atto; il TT, dal canto suo, sollevava eccezione preliminare, analoga a quella delle società, e contestava il proprio difetto di legit- timazione, avendo svolto soltanto attività di intermediazione nella compravendita tra il De SA e le società RI e AL. Ammessa la querela di falso ed assunti mezzi istruttori, il De SA precisava la domanda, chiedendo che si dichiarasse la falsità del conte- stato atto pubblico di compravendita, inefficace a suo favore della pro- quindi, con declaratoria prietà dell'immobile e condanna delle società al rilascio del bene, oltre al pagamento della inden- nità di occupazione ed al risarcimento del danno. 4 Con sentenza del 24 aprile 1993, il Tribunale di competenza in favore del SE declinava la Tribunale di Milano. Il De SA riassumeva la causa nei confronti delle società RI e AL e del notaio GI, non anche nei confronti del TT. Con sentenza del 16 settembre 1996, il Tribunale di Milano respingeva le domande e condannava il De SA al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. NI De SA interponeva gravame, cui resiste- vano le società RI e AL ed il notaio GI. Con sentenza del 27 gennaio/7 maggio 1999, la Corte d'appello di Milano rigettava il gravame e condan- l'appellante al pagamento delle spese delnava grado, oltre al risarcimento del danno in favore delle società RI e AL, per responsabilità aggravata. Escludeva la Corte la falsità ideologica dell'atto pubblico di compravendita, in ragione della compro- vata partecipazione del De SA al contratto, partecipazione consapevole e non silente, quale venditore del bene, difformemente da quanto raffi- gurato dal medesimo. 5 Per la cassazione di tale sentenza, NI De SA ha proposto ricorso in forza di due motivi. Il notaio NG GI ha resistito con
contro
- ricorso ed ha depositato memoria. Le società RI e AL hanno anch'esse resistito con controricorso e depositato memoria, peraltro chiedendo la condanna del ricorrente al risarcimen- to del danno per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme (artt. 1321, 1325 n. 1, 1326, 47, 51 e 138, 1350 n. .1, 2699 e 2700 C.C.; artt. legge notarile n. 89 del 1913; art. 67 regolamento notarile;
art. 221 c.p.c.), nonché omessa e con- traddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole della discono- sciuta falsità ideologica dell'atto pubblico di compravendita. Sostiene, infatti, che le risultanze processuali avevano confermato la falsità ideologica del contratto di compravendita, a rogito del notaio GI, segnatamente evidenziando una pluralità di elementi, mal valutati ° non valutati affatto contrari ad effettivadalla Corte di merito, volontà negoziale di esso ricorrente: dal silenzio tenuto in occasione del rogito, dalla dichiarazione attribuita di non poter sottoscrivere l'atto, pur essendo capace di sottoscrivere, alla mancata indagine preliminare sulla volontà negoziale ed altro. Nel caso di specie, precisa il ricorrente, per ammissione dello stesso notaio e delle di lui due collaboratrici, chiamate a svolgere la funzione di testimoni, è acquisito che il notaio si è limita- to a leggere un atto da lui predisposto su incarico dell'amministratore delle sedicenti acquirenti, che aveva studio nel suo medesimo immobile e sul medesimo piano, e che il ricorrente era a lui sconosciuto, con lo stesso non intrattenne alcun dialogo, di qualsiasi contenuto, ed il medesimo non gli espresse alcuna dichiarazione di vendere l'immobile e di dare per quietanzato il prezzo. Quest'ultimo, secondo la versione del notaio, si è limitato esclusivamente a non sollevare obiezioni alla lettura, cioè ad un comportamento di silen- zio.. " Il motivo non ha pregio. Ed invero, da un canto, le doglianze del ricorrente sono inopinatamente fondate su una ricostruzione f dei fatti di causa, diversa da quella resa dalla sentenza impugnata, come innanzi indicato, laddove raffigurano che il predetto ebbe si a partecipare al contratto di compravendita, ma in modo silente e non consapevole, così da escludere una sua, effet- tiva volontà negoziale. Da altro canto, laddove raffigurano errori della Corte di merito nella valutazione delle prove su tale partecipazione, quelle stesse doglianze, all'evidenza, al di là della formale prospettazione come violazione e falsa applicazione di legge e vizi di motivazione, si risolvono in una sostanzia- legittimità, non consentitale e, in sede di richiesta di riesame del merito della controversia, attraverso una nuova valutazione dei materiali probatori, diversa da quella che la Corte di merito ha operato, nell'ambito della discrezionalità a lei riservata, dandone adeguata ed in sé coerente motivazione. In effetti, la Corte di merito, facendo mostra di aver valutato i materiali probatori, per l'appunto richiamati in sentenza, assunti sia nel processo civile che in quello penale per falso (introdotto con denuncia-querela e definito con decreto di archiviazione), ha rilevato come il ricorrente, 8 difformemente dalle sue iniziali difese, avesse finito con l'ammettere di essersi recato dal notaio per stipulare una compravendita, che era urgente concludere, ed ha poi evidenziato come lo stesso ricorrente, analfabeta, ma pur dotato di capacità di intendere cosa era una compravendita (esercitava il commercio e pochi anni prima aveva acquistato l'immobile, poi venduto), avesse effettivamente partecipato (quale venditore) al contratto di compravendita, a rogito del notaio GI, cui aveva peraltro chiarito (in risposta a specifica domanda) di non avere più nulla a pretendere con riguardo al prezzo, indicato nell'atto come già corrisposto. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme (artt. 116 e 310, comma terzo, c.p.c.; art. 2 c.p.p. del 1989 e art. 74 c.p.p. del 1930; art. 96 c.p.c.), nonché mancanza e contraddittorietà di motivazione, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia fondato il suo convincimento "esclusivamente" su argomenti desunti da elementi probatori, acquisiti nel citato proce- dimento penale, definito con decreto di archivia- zione. La Corte di merito, precisa il ricorrente, ha così 8 finito con l'invertire l'onere della prova, preten- dendo da esso ricorrente "ulteriori prove, per superare gli argomenti tratti in modo inammissibile dalla remota istruttoria penale, in contrasto con la regola che ove venga contestata la dichiarazione di impedimento a sottoscrivere, la prova è a carico di chi difende la validità dell'atto non sotto- scritto e non di chi invece la contesta." Si duole, altresì, che la Corte di merito abbia "disapplicato l'art. 96 c.p.c. laddove ha addirit- tura ritenuto che il dolo discende automaticamente dal contenuto della decisione in contrasto con il dettato della norma e con la richiamata giurispru- denza, in materia di contestazione della veridicità dell'impedimento a sottoscrivere e di tutte le circostanze del caso in esame." Il motivo non ha pregio. Ed invero, quanto alla prima doglianza, richiamato che si sia il rilievo da ultimo svolto nell'esame del precedente motivo, in ordine alla operata (dalla Corte di merito) valutazione dei materiali probatori, assunti sia nel processo civile e sia in quello penale, non può che affermarsi la non diveridicità dell'assunto (esclusiva valutazione atti formati in istruttoria penale), da cui origi- 10 na, e, quindi, la sua stessa infondatezza;
e ciò, non trascurando di sottolineare come, per principio di unità della giurisdizione, il giudice civile possa utilizzare, quale fonte del proprio convinci- mento, anche esclusiva, gli elementi di fatto acquisiti nel processo penale, con le garanzie di legge, esaminando direttamente gli atti di quel processo (v. ex plurimis Cass. 11157/96 e n. 624/98). Quanto alla seconda doglianza, ne va invece affer- mata la genericità, posto che, al di là della proposizione, innanzi riportata, il assertiva ricorrente non ha dato alcuna, apprezzabile spiega- zione del perché sia stato "disapplicato” l'art. 96 c.p.c., di cui la Corte di merito ha fatto specifi- ca applicazione, osservando non solo che "il dolo discende automaticamente dal contenuto della decisione (rigetto della domanda di accertamento di falso commesSO dal notaio rogante)", ma sottoli- neando che tale elemento soggettivo discendeva inoltre "dalla conoscenza che l'appellante aveva degli atti penali e dalla mancanza di spiegazioni delle appellate nelin ordine all'immissione possesso dell'immobile.. " Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il 11 ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza. La domanda delle società resistenti, avente ad oggetto il risarcimento dei danni per responsabili- tà aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non può essere accolta, non essendo stato neppure prospet- tato che il ricorrente sia stato consapevole о abbia ignorato, per colpa grave, l'infondatezza del 109T129,11 ricorso. 456T 20,99
P.Q.M.
TOT. 160,10 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore dei resistenti, rispettivamente liquidate per le società AL e RI in euro 280,00, 0 . 4 1 oltre euro 2.600,00 per onorari, e per NG GI in euro 271 00, oltre euro 2.600,00 per270,00. onorari;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, proposta dalle società resistenti. Così deciso il 26 marzo 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il cons.est. Il presidente sancete ab time Vincey Baldassone IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'AnnaDonatellyn D'AnnaDEPOSIT S _ 20 61U. 2002 Roma L CANCELLIERE C1 12 IL