Sentenza 27 ottobre 1994
Massime • 1
Ai fini della pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530 cpv. Cod. proc. pen. (dubbio sulla sufficienza della prova), il giudizio di bilanciamento tra elementi di accusa ed elementi contrari, pur potendo riguardare solo una parte delle circostanze sulle quali si manifesta il dubbio, non può prescindere da una valutazione approfondita ed articolata degli elementi che hanno determinato il dubbio medesimo, tanto da escludere una loro interpretazione contraria alla tesi prospettata dalla difesa. (Fattispecie nella quale la Corte di Appello, dopo avere motivato analiticamente in tutta una serie di riscontri alla confessione di un coimputato, ebbe a mostrare dubbi nella valutazione di alcune circostanze esplicandoli in modo puramente enunciativo senza che gli stessi fossero sorretti da "iter" argomentativo idoneo a contrastare, seppure in modo dubitativo le logiche e convincenti spiegazioni fornite in precedenza circa l'attendibilità della confessione stessa; affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza in questione di assoluzione degli imputati, per difetto di motivazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/1994, n. 12585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12585 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1994 |
Testo completo
ORIG IN, LO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO1 12585 RE PUB BLICA I TAL IANA
CAS SAZ I ONELA CORTE SUPREMA D I
Udienza pubblica SEZIONE I' PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: del 27.10.1994
De Lillo Presidente Dott. Marcello
Chieffi 1. " Severo Consigliere Sentenza
LIRE 3000
2. " Enrico CANCELLERIA n. 1242 Spagnamusso
3. " Piero Mocali
Reg. Gen. Ma Bellini 4. " AN
BB626 ha pronunciato la seguente n. 13700/94
BB626101
S ENTENZA BB626115
sui ricorsi proposti da: BB626114
1) PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la
Corte di Appello di Milano;
2) MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro
«pro-tempore», parte civile, nel procedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE penale a carico di: Richiesta copia studio da CI
1) MA EO, nato a [...] il [...], pet diritti L. 24000 il 23 DIC. 1994
2) RE ID, nato a [...] il [...], LIRE3000 3) NI OR, nato a l'Aquila il CANCELLERIA
10.11.1943,
4) OF AD, nato a [...] 1'1.8.1942,
BB626106
BB625123 avversO la sentenza 21.12.1993 della Corte di BB626121
BB626122
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricor-
SO,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dott. Severo Chieffi.
Udito, per la parte civile, ricorrente l'avv. Carlo Sica e per le parti civili non ricorrenti gli avv.ti Odoardo Ascari, Mario Angelucci e Li Gotti
GI, che hanno tutti concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitu-
to Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo
che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Uditi i difensori degli imputati avv.ti Ino Reina e
Giandomenico Pisapia per ET, avv.ti Ezio
Menzione e Gaetano Pecorella per BO e avv.ti Marcello Gallo e Marcello Gentili per SO, che hanno tutti concluso per il rigetto dei ricorsi.
F A T T O
17.5.1972, verso le ore 9,15, In data davanti alla sua abitazione, sita in Milano alla via Cherubini 6, il dr. GI LA, commissa-
rio capo di P.S. addetto all'ufficio politico della
Sely Шиёли 2 Questura di Milano, veniva ucciso con due colpi di rivoltella, che lo attingevano alla nuca ed alla
schiena, esplosi a distanza ravvicinata da persona,
che subito dopo si allontanava a bordo di una
autovettura «Fiat 125» di colore blu, guidata da altro complice.
Le indagini svolte all'epoca del fatto,
nel corso delle quali furono escussi numerosi
testimoni ed eseguiti accertamenti tecnici di varia natura, non portarono alla individuazione dei
responsabili dell'omicidio.
A fine luglio 1988 le indagini ripresero nuovo impulso grazie alle spontanee dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da AR EO
ai C.C. di Bocca di Magra ed al N. O. dei C.C. di
Milano e, successivamente, nel corso degli interro-
gatori resi dallo stesso al P.M. ed al G.I. presso il Tribunale di Milano.
In particolare il AR, con ampia e
che circostanziata confessione, riferiva: all'epoca dei fatti, a Torino, faceva parte della struttura clandestina del movimento politico «Lotta
Continua», che era diretto da un Comitato Nazionale e da un Esecutivo Politico più ristretto, ove veniva decisa la linea politica e di azione del movimento e di cui facevano parte SO, Pietroste-
fani, GN, OA, MA ed altri;
che aveva partecipato in concorsa con altri militanti, facen-
ti parte della struttura clandestina del Movimento,
a numerose azioni illegali (anche rapine), dirette all'autofinanziamento ed al mantenimento del gior-
nale omonimo;
che aveva partecipato in qualità di autista all'omicidio del commissario LA,
-eseguito materialmente da BO ID ini-
zialmente indicato con il solo nome di «Enrico»> -
su mandato di SO AD e ET OR
in ottemperanza alla decisione adottata a maggio-
ranza dall'Esecutivo Politico del movimento di
«Lotta Continua».
Con riferimento a tale episodio il AR
rendeva in modo preciso e dettagliato ampia confes- derivata a suo dire da sincero pentimentosione
maturato negli ultimi anni, - descrivendo l'ambien-
te e le ragioni, che avevano determinato l'attenta- to, e precisando numerosi particolari riguardanti la fase preparatoria e quella esecutiva dell'omici-
dio.
In particolare il AR riferiva ancora:
che la decisione di uccidere il commissario Cala-
bresi era stata maturata dall'Esecutivo Politico, Chemi Bochell in quanto il suddetto funzionario era stato indivi-
duato come il responsabile della morte dell'anar-
chico IN ed anche per vendicare la morte dello studente RA avvenuta agli inizi del mese di maggio 1972%; che aveva spesso parlato con il Pie-
trostefani dell'attentato, in quanto questi in quel periodo frequentava spesso la sede di «Lotta Conti-
nua» di Torino;
che, allorchè gli era stata comuni-
cata dal BO la notizia della sua partecipa-
zione come autista all'attentato, si era recato a
Pisa il 13 maggio per avere conferma dal SO, il quale, dopo il comizio da lui tenuto per commemora-
re la morte del RA, gli aveva confermato la decisione adottata dall'Esecutivo Politico, assicu-
randogli assistenza economica e legale nel caso di arresto;
che il 15 maggio da Torino si era recato a
Milano, dove un certo GI ed altri militanti
avevano già studiato il piano dell'attentato,
osservando da vari giorni le abitudini del commis-
sario LA con particolare riferimento alla
sua uscita dalla abitazione al mattino;
che durante la notte, insieme a GI, aveva rubato la «Fiat
125» priva di bloccasterzo, forzando il deflettore sinistro con un cacciavite e collegando i fili di accensione;
che aveva lasciato detta autovettura in
1 Unist л5 Fallely
С un parcheggio della metropolitana vicino all'abita-
zione del LA;
che il giorno successivo l'attentato -non era stato eseguito, in quanto poichè l'autovettura «Fiat 500» del LA non era stata vista parcheggiata vicino all'abitazione
- era stato da loro dedotto che il LA fosse già uscito prima;
che il 17 maggio, dopo aver
prelevato l'autovettura dal parcheggio - ove
all'uscita aveva avuto anche una leggera collisione con altra autovettura - si era portato in via
Cherubini qualche metro avanti all'abitazione del Calabresi, ove si trovava già il BO;
che
quest'ultimo aveva sparato al LA con una rivoltella cal. 38 Smith-Wesson a canna lunga;
che subito dopo l'attentato aveva preso a bordo il
BO ed erano fuggiti, abbandonando poco dopo l'autovettura rubata;
che il 20 maggio, durante il comizio a Massa, aveva incontrato il SO, che gli aveva detto che erano stati bravi;
che nella sede di Torino di Lotta Continua⟫>> aveva parlato con
ET, che si era congratulato con lui,
rivelandogli che la mattina dell'omicidio si trova-
va con SO nella sede di «Lotta Continua» a Roma,
dove avevano appreso la notizia dell'attentato comunicata dall' «Ansa».
Sely Chip 6 Nel corso dell'istruzione venivano inter-
rogati il BO, il SO ed il ET
il primo quale esecutore materiale e gli altri due in qualità di mandanti dell'omicidio - i quali negavano decisamente gli addebiti, contestando in modo minuzioso, anche in sede di confronto, tutte le accuse e rilevando le varie contraddizioni emerse tra la prima dichiarazione del Marino e
quelle rese successivamente. Venivano, altresì,
escussi numerosi testi ed eseguiti accertamenti,
onde verificare l'attendibilità delle dichiarazioni del AR.
All'esito dell'istruzione con ordinanza-
sentenza del 5.8.1989 il AR, il BO, il
SO ed il ET venivano tratti a giudi-
zio della Corte di Assise di Milano per rispondere
-tra l'altro- in concorso tra loro e con altre persone non identificate dell'omicidio volontario del commissario LA con le aggravanti della premeditazione, del numero delle persone e della
qualità di pubblico ufficiale della vittima.
All'esito del dibattimento - nel corso del quale venivano interrogati gli imputati, sentiti
testi e disposti diversi accertamenti e numerosi con sentenza 2.5.1990 i quattro imputati perizie - di cui sopra, venivano dichiarati colpevoli dell'omicidio Calabresi a di altri reati, che qui non interessano, e, concesse le attenuanti generiche
dichiarate prevalenti per il AR ed equivalenti alle ricorrenti aggravanti per gli altri imputati ed infine, riconosciuta allo stesso AR la dimi-
nuente ex art. 4 L. 15/1980, venivano condannati,
ciascuno, alle pene ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
La Corte di primo grado osservava che la vicenda del AR doveva considerarsi pressochè
unica nella storia giudiziaria italiana, atteso che lo stesso - nel momento della resa confessione -
non era imputato, nè sospettato o indiziato, bensì
libero ed incensurato e certamente non mosso dall'interesse ad ottenere una riduzione della pena.
Quanto alla attendibilità intrinseca del
AR, la Corte osservava che le ragioni della sua confessione dovevano essere individuate in un suo sincero pentimento, iniziato con le confidenze
fatte a don OL ZI, parroco di Восса di
Magra, ed al senatore RT e proseguito con la e, poi, definitiva confessione resa ai Carabinieri
1 ėsi Balis 8 all'Autorità Giudiziaria – _
Secondo la Corte la confessione del AR
doveva considerarsi spontanea, disinteressata e non dettata da motivi di odio о rancore, restando in tal modo esclusa ogni forma di complotto ordito d'accordo con la sua compagna LF. Inoltre, le inesattezze e contraddizioni emerse dalla prima dichiarazione e rettificate successivamente veniva-
no giustificate con la complessità della vicenda e con la sovrapposizione dei ricordi a dimostrazione che trattavasi di una narrazione dei fatti non preordinata.
Veniva anche sottolineata la serietà e la logica interna del racconto, preciso e puntuale,
con particolare riguardo alle rapine commesse ed
alla preparazione ed esecuzione dell'omicidio.
Quanto agli elementi di riscontro alle
dichiarazioni accusatorie del AR, la Corte di merito elencava una serie di circostanze che ne confermavano l'attendibilità quali;
le numerose
rapine confessate dal AR;
il furto della auto- vettura senza bloccasterzo; la pioggia caduta
durante la notte del furto;
i particolari relativi alle abitudini del dr. LA corrispondenti a quelli riferiti dal AR circa la fase preparato-
Bely ria dell'omicidio; la descrizione delle vie di fuga corrispondenti ai luoghi;
la descrizione dell'ap-
partamento, ove il Marino era stato ospitato da
«GI» durante le notti del 15 e 16 maggio 1972,
corrispondente a quella accertata nel corso della
ispezione dei luoghi, nonostante le modifiche apportate successivamente dal proprietario;
la
collisione avvenuta all'uscita del parcheggio con altra autovettura;
la descrizione dell'arma adope-
rata dal BO (revolver Smith-Wesson 38 spe-
a quella de- cial a canna lunga) corrispondente scritta dai testi oculari;
la corrispondenza dell'arma adoperata con il tipo di arma oggetto della rapina in danno dell'armeria AR Leone di
Torino, rapina riferibile a militanti appartenenti alla struttura clandestina di «Lotta Continua»; la descrizione delle vie di fuga e delle modalità esecutive dell'attentato corrispondenti a quelle riferite dai testi presenti al fatto ad eccezione del teste AP;
le cui dichiarazioni, comunque,
erano compatibili con lo svolgimento dell'attentato medesimo e con la retromarcia effettuata dal AR
pochi attimi prima. La Corte osservava, anche, che la circo-
vi fosse stanza che alla guida dell'autovettura
Belly chiesti 10 stata una donna, non era tale da smentire la ver-
sione del AR, in quanto siffatta circostanza non affermata con certezza dai testi, che era stata l'avevano riferita. Pertanto la Corte, disattenden-
do le dichiarazioni dei testimoni indicati dalle rispettive difese, elencava una serie di altri
elementi di prova >>> esterni idonei per la loro rilevanza a confermare l'attendibilità delle di-
chiarazioni del AR quali: a) l'accertata partecipazione del AR
alle rapine da lui confessate e l'esatto riferimen-
to ad altre rapine di cui era venuto a conoscenza;
b) l'accertata presenza del AR a Roma
nei tempi e nei luoghi specificati;
c) l'accertata acquisizione di armi da
parte della struttura clandestina di «Lotta Conti- nua⟫>> l'effettiva esistenza del deposito in piazza '
Cavour a Torino, ove erano state custodite le armi,
ed il ritrovamento di armi in possesso di militanti di «Lotta Continua» (NI, Manisco e Albonet-
ti), provenienti dalla rapina in danno dell'armeria di AR Leone;
d) le sagome per il tirassegno rinvenute nella cascina di Biandrate, ove si sarebbero svolte le esercitazioni con armi;
11 Ekley 1 Killi e) le dichiarazioni della LF, che
aveva riferito di confidenze ricevute dalla Bi-
gliardi Paravia circa la somiglianza dell'identikit dell'assassino con il BO;
f) l'accertata presenza di ET
nella sede di «Lotta Continua» a Roma, circostanza questa che il AR non avrebbe potuto riferire se non l'avesse appresa dallo stesso a Torino alcuni
giorni dopo l'omicidio;
g) l'accertata presenza del BO e
del ET nell'abitazione della Bigliardi
Paravia nel periodo in cui si discuteva della
preparazione dell'omicidio;
h) gli incontri del AR con Sofri a
Pisa e Massa prima e dopo l'omicidio;
i) la creazione nell'ambito di Lotta
Continua» di una struttura clandestina, di cui
erano responsabili, tra gli altri, il SO ed il
ET;
1) l'utilizzazione di tale struttura per la preparazione e l'esecuzione dell'omicidio;
m) i ruoli ricoperti dagli imputati all'interno di detta struttura clandestina;
n) i sospetti del LA di essere
Clly pedinato;
M iesi 12 0) l'esistenza di un movente da parte degli imputati, ampiamente documentato dalla campa-
gna di stampa alimentata dal giornale di Lotta
Continua».
A seguito di appelli proposti dagli impu-
tati; ad eccezione del SO, la Corte di Assise di
Appello con sentenza 15.5.1991 conferma la suddetta sentenza.
A seguito di ricorsi del BO e del le Sezioni Unite di questa SupremaET
Corte con sentenza 21.10.1992 annullava la sentenza nei confronti dei ricorrenti e, per l'effetto estensivo anche nei confronti del AR e del
SO, per vizio di motivazione con riferimento al capo concernente il reato di omicidio e, dichiaran-
do assorbito il ricorso proposto dal AR, rin-
viava per nuovo esame ad altra sezione della Corte
di Assise di Appello di Milano.
Nella motivazione questa Corte indicava i criteri metodologici da seguire per una corretta
valutazione della chiamata in correità come previ-
sto dal disposto dell'art. 192 co. 3° c.p.p.. Secondo la Corte in primo luogo occorre valutare la credibilità del dichiarante in relazio-
ne alla sua personalità, alle sue condizioni socio-
Today 1 Une Mi 13 economiche e suofamiliari, al passato, ai suoi
rapporti con i chiamati in correità, alla genesi
-remota e prossima- della risoluzione alla confes-
sione ed alla accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo, occorre verificare l'intrinseca consistenza delle sue dichiarazioni alla luce dei criteri individuati dall'esperienza giurispruden-
ziale come la precisione, la coerenza, la costanza e la spontaneità.
In mancanza di compiuta indagine su detti punti, attinenti l'attendibilità del dichiarante, non è possibile ed utile esaminare gli «altri
elementi»> che quell'attendibilità eventualmente confermino. Pertanto le Sezioni Unite alla luce di tale principio
- dopo aver rilevato che dalla
motivazione della sentenza impugnata emergevano vizi logici riguardanti la mancata valutazione
delle dichiarazioni del Marino sotto il profilo dianzi riportato e di altre circostanze decisive attinenti agli «altri elementi di prova»>
- annulla-
va la sentenza della Corte di Assise di Appello di
Milano, rinviando per nuovo giudizio, affinchè il giudice del merito
- nella pienezza dei suoi poteri discrezionali
- potesse rivalutare completamente
«l'articolato complesso delle risultanze processua-
Bely 1 Chessi 14 li, alla stregua di corretti principi giuridici e metodologici e con motivazione congrua e logica, I
libero di pervenire alle medesime conclusioni cui è
pervenuta la sentenza annullata, ma attraverso un '3
adeguato percorso logico-giuridico».
Con sentenza 21.12.1993 la Corte di Assise
di Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio,
in riforma della sentenza di primo grado, assolveva ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p. il AR, il
BO ed il Pietrostefani e, per l'effetto
estensivo, il non appellante SO, dall'imputazio-
ne di omicidio aggravato loro scritto, per non aver commesso il fatto.
Nella motivazione la Corte di merito (da pag. 182 a pag. 211) procedeva ad un analitico
personalità del AR, delle sueesame della condizioni socio-economiche, della vita anteatta,
dei rapporti con gli altri coimputati, ed infine della genesi remota e prossima della sua confessio-
ne. A tal proposito la Corte, motivando specifica- mente ogni punto surriportato, rilevava: che la
confessione del AR era dovuta ad un sincero pentimento maturato nel tempo; che non era dato
cogliere nella sua confessione un intento calunnioso o lucrativo;
che non ricorrevano motivi
LY EZ 15 di odio o risentimento nei confronti dei coimputa- 1
ti; che doveva escludersi ogni forma di preordinato complotto nei confronti dei coimputati. Pertanto,
secondo la Corte, non sussistevano ragioni per q escludere "a priori" la credibilità del personaggio
AR e, quindi, nulla si opponeva alla disamina ed alla verifica dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dello stesso.
La Corte di merito (da pag. 213 a pag.
263) passava, poi, ad esaminare l'attendibilità
intrinseca del AR sulla base dei canoni :
interpretativi dettati dalla Suprema Corte con
riferimento alla spontaneità, al disinteresse, alla costanza e precisione del racconto.
Quanto alla spontaneità, la Corte rilevava :
che la confessione del AR non era dovuta ad alcuna costrizione о condizionamento di natura psichica, tanto più che lo stesso non era nè indi-
ziato, nè inquisito, nè ricercato e neppure cono-
sciuto dai C.C. di Bocca di Magra. A tal proposito la Corte escludeva in modo categorico la possibili-
tà di un complotto, sottolineando che il AR si era presentato spontaneamente ai C.C. dopo un دن
travaglio iniziato anni prima, che aveva trovato il 3
Schiess BO 16 suo primo sfogo nelle confidenze rese al parroco don OL ZI e, poi, al senatore RT.
Quanto al disinteresse la Corte rilevava 13:
che il AR non aveva alcun motivo di accusare sè
stesso e gli altri imputati per ottenere un qualche vantaggio processuale, in quanto, come già detto,
non era alcunsospettato di reato;
nè l'accusa
..
poteva essere stata dettata da motivi di lucro o di D
rancore e risentimento verso i coimputati. Infatti
il BO era suo amico, lo aveva anche aiutato in una causa di lavoro e fino all'ultimo tentò di non coinvolgerlo nell'indagine, omettendo di rife-
rire il suo vero nome. Il ET non era stato più da lui frequentato da vari anni e il
SO, verso il quale aveva sempre mostrato
rispetto e venerazione, lo aveva anche aiutato economicamente. Inoltre nemmeno i coimputati aveva-
no seriamente prospettato l'eventualità che l'accu-
sa fosse stata dettata da ragioni di lucro (vedi 39
dichiarazioni SO). La Corte di merito esaminava,
altresì, dettagliatamente le dichiarazioni della jä
LF IA, moglie del AR, rilevando che il suo stato di agitazione, che portò al successivo incontro con l'avv. Zolezzi, era dipeso proprio dal fatto che, 13 avendo rivisto vecchi militanti di
LL (Unist 17 "Lotta Continua", che ella sapeva essere collegati con l'omicidio LA, temeva che potesse succe-
dere qualcosa di spiacevole a lei ed a suo marito,
in quanto erano a conoscenza di fatti gravissimi relativi all'episodio delittuoso.
Quanto alla costanza e precisione del
racconto la Corte di merito osservava che il AR on costantemente, sin dalle prime dichiarazioni, aveva 100
mantenuto fermo il suo discorso accusatorio, for- 6%
nendo numerosi dettagli circa la fase di prepara-
zione e di esecuzione dell'omicidio. La Corte ai giustificava, anche, qualche contraddizione emersa 4100 dalle dichiarazioni dovuta sia al lungo tempo XX trascorso, sia alla pressione psicologica cui il
AR era stato sottoposto anche a seguito di ripetute contestazioni. A tal proposito la Corte
rilevava, comunque, che eventuali imprecisioni 109
erano state, poi, corrette e puntualizzate nelle 08
successive dichiarazioni, sottolineando, anche, 62
l'enorme squilibrio culturale, dialettico ed emoti- vo esistente tra il AR, persona semplice, ed avvocati e coimputati come SO e ET;
squilibrio che rendeva molto più difficile per il
AR rispondere al fuoco di fila di domande e
18 Adly contestazioni.
1 Chief La Corte di merito passava, poi, ad
esaminare le dichiarazioni del AR e gli altri 3:00
elementi di prova al fine di valutarne l'attendibi- 9b
lità, ripercorrendo tutte le fasi preparatorie ed al esecutive dell'omicidio narrate dal AR stesso e richiamando una serie di elementi, che, secondo la
Corte, costituivano riscontro a tali dichiarazioni.
A tal proposito la Corte osservava:
!
!
l'esistenza a) che era stata accertata
dell'esecutivo Nazionale di "Lotta Continua" e della struttura clandestina ad esso riconducibile;
l'esistenza di tale struttura con fine terroristico era stata desunta da una serie di rapine, anche in danno di armerie, riferibili ai militanti apparte-
nenti alla struttura clandestina e dirette all'au-
tofinanziamento ed al recupero di armi, necessarie per sostenere la scelta militarista del movimento,
caratterizzata dalla clandestinità, da atti di
terrorismo e da attentati a singole persone;
tra gli attentati la Corte ricordava in particolare quello relativo all'on. Servello, nel corso del
quale il NI fu sorpreso lungo le scale con la pistola proveniente da una rapina all'armeria riferibile ai militanti di "Lotta Continua";
し தெ b) che era stata accertata l'esistenza del
Une Mi
19 deposito, ove erano state custodite le armi, in piazza Cavour di Torino nel luogo indicato dal
AR;
c) che nella cascina di Biandrate, ove 711
secondo la narrazione del AR venivano eseguite 85
le esercitazioni con le armi sotto la guida del
BO, erano state ritrovate sagome umane e 03
tracce di colpi di arma da fuoco;
d) che era stata accertata l'effettiva perpetrazione delle rapine confessate dal Marino
con particolari anche inediti, tra le quali andava segnalata quella commessa in Torino in danno
dell'armeria AR Leone;
e) che si doveva escludere la possibilità che il Marino avesse potuto agire di propria iniziativa, atteso il suo inquadramento nella
struttura clandestina e la complessità dell'opera-
zione delittuosa;
di conseguenza, secondo la Corte,
l'iniziativa dell'attentato non poteva che riferir-
si, in base a deduzioni logiche, all'Esecutivo
clandestina da essoNazionale ed alla struttura dipendente, di cui il ET ed il BO
facevano parte;
f) che doveva ritenersi accertato, sulla
base delle dichiarazioni della LF e della
Belez Christ 20 20 Bigliardi Paravia, che in quel periodo il BO
frequentò spesso l'abitazione della Bigliardi, ove si trovava il AR, partecipando alle riunioni
con ET in detta abitazione;
g) che era stata accertata la corrispon-
denza dei dati dell'inchiesta circa le abitudini
#08 del commissario LA - dati acquisiti dai
SIJ militanti e riferiti dal AR - con le effettive abitudini del LA, il quale ebbe a confidare di essersi accorto di essere pedinato;
h) che era stata accertata l'esistenza dei rapporti tra Pietrostefani e Marino durante il
soggiorno romano di quest'ultimo;
i) che era stata accertata l'esistenza
dell'appartamento di via Trincea delle Frasche n. 1
in Milano, base dell'attentato, abitato all'epoca da GI OI, essendo irrilevante la circostanza 30
che lo stesso fosse stato assolto in istruttoria per insufficienza di prove a causa dell'incertezza mostrata dal AR nel riconoscimento fotografico;
1) che la descrizione del suddetto appar-
tamento riferita dal AR corrispondeva a quella esistente all'epoca dei fatti, prima che il nuovo
proprietario modificasse l'assetto distributivo m) che le modalità del furto della auto-
vettura "Fiat 125" corrispondevano a quelle descritte dal AR sia per la mancanza del bloc- ક્રૂર
casterzo, sia per la forzatura con cacciavite, sia 105
per la pioggia caduta durante la notte;
n) che doveva ritenersi irrilevante ob l'inesattesa relativa al colore, successivamente
.st corretta dal Marino e giustificata con la
sovrapposizione dei ricordi relativi ad altre rapine;
o) che doveva ritenersi spiegata la circo-
stanza relativa alla mancanza di impronte digitali nei comandi dell'autovettura con il fatto che trattavasi di superfici ruvide e non lisce;
p) che era stata accertata la
corrispondenza delle vie di fuga studiate dagli attentatori con quelle descritte dal AR;
Con particolare riferimento ai riscontri riguardanti la fase esecutiva dell'omicidio la
Corte di merito osservava;
a) che la descrizione dell'incidente avvenuto all'uscita del parcheggio con l'autovettu- ra del Musicco era compatibile con l'entità dei danni accertati nelle due autovetture;
b) che le dichiarazioni del SI,
- che
CO Unizi 22 aveva localizzato l'incidente più avanti rispetto
del parcheggio e, cioè, All'uscita all'altezza dell'incrocio tra via Cherubini e via Giotto e che
-aveva udito gli spari in un momento successivo non erano attendibili, in quanto in contrasto con
le modalità dell'incidente, tenuto conto in
particolare dei danni lievissimi riportati dalle due autovetture e del percorso seguito dalla auto-
vettura degli attentatori durante la fuga;
c) che non vi era contrasto tra le dichia-
razioni del SI e quelle del AP, il quale non aveva riferito di aver visto l'autovettura provenire dal lato numeri dispari di via Cherubini, effettuando una conversione ad "U" per immettersi sul lato dei numeri part della via suddetta;
d) che il percorso compiuto dal AR con l'autovettura era compatibile con lo stato dei
luoghi;
e) che la manovra di breve retromarcia
Computa dal AR, allorchè vide il BO che
"{ avvici nava al LA, non poteva essere
+sclusa dalle dichiarazioni contrarie dei testi
*ulari AP e CI, in quanto costoro avevano escritto un'azione dinamica svoltasi in pochi secondi;
COy June M
23 ☐ f) che la testimonianza del AP, dalla ay!
qualeIf era emerso che alla guida dell'autovettura vi ist fosse una donna, non era sufficiente a togliere
OVE credibilità alla dichiarazione del AR, in quanto lo stesso era stato visto di spalle e come da lui riferito, portava capelli 54 all'epoca,
lunghi "a cespuglio", tanto più che l'attenzione del AP era attratta più dallo sparatore che dal conducente dell'autovettura;
g) che la testimonianza della Dal PI,
che pure aveva dichiarato dopo circa 15 giorni di aver visto una donna scendere dall'autovettura nella fase successiva a distanza dal luogo dell'at-
tentato, era complessivamente inattendibile, in quanto anche in tal caso, la persona era stata vista di spalle e, inoltre, non poteva ipotizzarsi che i due attentatori, dopo aver abbandonato in fretta
l'autovettura ancora in moto sul marciapiede, si fossero fermati a bordo dell'autovettura "Alfa
Romeo" senza ripartire. تر
Tuttavia la Corte, pur riaffermando la
;25 piena attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del AR, esprimeva dubbi su alcune circostanze
Bet relative ai cosiddetti riscontri necessari per
368 confermarne l'attendibilità. In particolare la Corte di merito, con riferimento alle fasi prepara-
torie ed esecutive dell'omicidio, elencava tra i
punti non sufficientemente chiariti le seguenti circostanze:
a) l'errore iniziale del AR nell'indi-
cazione del colore dell'autovettura adoperata nell'attentato;
b) l'incontro con il fantomatico GI e la tardiva affermazione di averlo conosciuto già in precedenza;
c) il luogo dell'incidente non confermato dal teste SI;
d) l'asserita manovra di retromarcia contrastata dalla dichiarazione del AP;
e) la presenza di una donna al volante
affermata dal AP e dalla Dal PI e confortata dal rinvenimento di occhiali da donna nella auto-
vettura, di cui nè la proprietaria, nè il AR
diedero spiegazione;
f) il mancato ricordo del AR circa la presenza nell'autovettura dell'antenna radio e dello specchietto retrovisore esterno.
Secondo la Corte di merito tali elementi di dubbio non consentivano di ritenere adeguatamen-
te riscontrata la presenza del AR in via Cheru-
1 Chiessi 25 Joely suo ruolo di bini la mattina del 17.5.1972, nè il 1102
autista del "commando", che eseguì l'omicidio 102
LA. Pertanto la Corte, ritenendo che gli 10%
elementi di dubbio comportavano l'inattendibilità
anche della parte restante del racconto del AR,
non procedeva all'esame delle singole chiamate di correo, assolvendo i quattro imputati dal reato di omicidio loro ascritto per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p.
Avverso la predetta sentenza hanno propo-
sto ricorso il P.G. ed il Ministero dell'Interno,
costituitosi parte civile;
hanno inoltre presentato memorie le altre costituite parti civili a mezzo dei loro difensori avv.ti Alfredo Angelucci e
Odoardo Ascari, nonchè l'imputato SO non ricor- rente a mezzo degli avv.ti Marcello Gentili e
Marcello Gallo ed infine, l'imputato ET
a mezzo del suo avv. Ivo Reina.
DI RI TTO
A) Motivi del Procuratore Generale.
Con il primo motivo il P.G. ha lamentato la violazione degli artt. 524 co. 1° n. 3 e 475 n.
3 c.p.p. 1930 per difetto e vizio logico della
motivazione e per travisamento dei fatti. In parti-
colare, il P.G. ha rilevato che la Corte di merito
26 BO Uniſſi aveva dato atto della attendibilità intrinseca del
AR, applicando correttamente i canoni interpre-
ativi indicati dalla Suprema Corte nella sentenza ti annullamento, nonchè dell'esistenza dei riscon-
:ri dettagliatamente elencati da pag. 264 a pag.
382, che confermavano l'attendibilità delle dichia-
razioni del AR. Pertanto, secondo il P.G., gli elementi di dubbio indicati dalla Corte nella parte
・
tinale della motivazione si ponevano in contraddi- 1.33%
tione con quanto affermato in precedenza, in quanto li stessi elementi erano già stati esaminati dalla 031
Corte in senso positivo circa l'attendibilità delle 1300
dichiarazioni del AR.
Con il secondo motivo il P.G. ha lamentato la violazione dell'art. 524 co. 1° n. 1 c.p.p. 1930
e dell'art. 110 c.p., deducendo che, poichè non era stato espresso nessun dubbio nella motivazione circa la fase preparatoria dell'omicidio alla quale
11 AR aveva concorso, era illogica la sua
Assoluzione sol perchè lo stesso non aveva parteci-
Pato alla fase conclusiva dell'omicidio.
Con il terzo motivo il P.G. ha lamentato
11 difetto di motivazione in ordine alla omessa 1.3
alutazione delle chiamate di correo con riferimen- alle posizioni degli altri tre imputati
, to nonchè
1 Chie Mi 27 COy in ordine alla mancata rinnovazione del dibattimen-
to per l'acquisizione delle dichiarazioni rese da
NA UR circa i rapporti esistenti all'epoca tra "Brigate Rosse" e Lotta Continua" e, in parti-
colare, con l'imputato ET.
B) Motivi dell'Avvocatura di Stato
(parte civile Ministero Interno).
Il ricorrente ha lamentato il difetto e la contraddittorietà della motivazione deducendo che,
poichè nella motivazione era stata affermata l'at-
tendibilità intrinseca ed estrinseca del AR
numerosi episodi e circostanze di 1331 richiamando riscontro, la decisione si poneva in evidente ed insanabile contrasto con l'iter logico seguito,
tanto più che gli elementi di dubbio erano già 35
stati trattati dalla Corte di merito e risolti in modo positivo circa l'attendibilità del AR.
Pertanto, attesa la contraddittorietà derivante da
☐ valutazione diversa delle stesse circostanze, si imponeva l'annullamento della sentenza. 28
C) Memoria parti civili (eredi LA).
I difensori, dopo aver richiamato i
I principi di diritto in materia di chiamata di
correo, hanno evidenziato, sviluppando i motivi dei Lev
ricorsi, che dalla dichiarazione del AR e dai
28 Joll riscontri indicati emergeva chiaramente la presenza la partecipazione dello stesso all'episodio e criminoso, di guisa che la sentenza doveva essere annullata per l'inconciliabilità delle considera-
logico-giuridiche in ordine allo stesso zioni fatto.
D) Memoria nell'interesse di ET
Il difensore ha rilevato l'impossibilità
di esprimere in sede di legittimità un giudizio di merito sulle ragioni che hanno indotto il giudice a 1010:
bilanciare gli elementi di accusa con quelli Abn
lot contrari in ordine alla partecipazione dell'imputa-
pal: to al fatto delittuoso.
Il difensore ha, altresì, dedotto che i riscontri indicati nella sentenza derivano o dalle Cha
dichiarazioni dello stesso AR o da circostanze 183*
obor generiche e comunque non certe o da circostanze già
note, in quanto pubblicate dai giornali. Inoltre,
secondo il difensore, nella motivazione della sentenza non sono stati presi in considerazione una serie di elementi favorevoli agli imputati, tra cui le dichiarazioni dei testi della difesa, che erano
State ignorate, nonostante specifici rilievi mossi
Jalla sentenza di annullamento delle Sezioni Unite fella Cassazione.
Jolly 1 thith 29 Pertanto, poichè per giurisprudenza consolidata la decisione dubitativa è insindacabile in sede di legittimità, il difensore ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
E) Memoria nell'interesse di SO
I difensori hanno dedotto le stesse doglianze proposte con la precedente memoria,
evidenziando una serie di circostanze relative agli incontri tra il AR ed il SO, che erano già
172 state correttamente esaminate con osservazioni critiche nella sentenza di annullamento, ma che non C: erano state valutate nella sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi proposti dal P.G. e dalla parte
(Ministero dell'Interno) sono fondati, civile atteso che la Corte di merito è pervenuta ad una decisione, che si pone in evidente ed insanabile contrasto con le considerazioni sviluppate nella parte motivazionale, ove le stesse circostanze sono
State valutate in modo diverso, tanto da lasciar
emergere rilevanti contraddizioni tra gli stessi elementi post i a base della decisioni. Invero la
Corte di merito, in aderenza ai principi indicati falla sentenza di annullamento della Suprema Corte,
30 Cely 1 Uni Mr ha dettagliatamente esaminato tutti gli aspetti relativi alla attendibilità intrinseca del AR,
trattando, anche, tutte le osservazioni critiche mosse dalla predetta sentenza su alcuni punti, ed sulla base di un iter argomentativoha concluso
-
-immune da vizi logici per la sicura attendibilità
della confessione sotto il profilo intrinseco. A rob tal proposito la Corte di merito ha anche esaminato le dichiarazioni rese dalla sua compagna LF 3:
essendo stato tale punto giudicato dalla Suprema Corte non sufficientemente approfondito nella
sentenza precedentemente annullata
- ed ha concluso per la sua piena attendibilità, qualificando, anzi tali dichiarazioni come riscontro alla confessione del AR (pag. 240-257).
La Corte di merito è poi passata ad esami-
l'attendibilità estrinseca del AR (pag. 38 nare
264 e segg.), valutando numerosi riscontri ritenuti t idonei
- ad eccezione di alcuni
- a confermare l'attendibilità della sua confessione circa l'esi-
-
stenza all'epoca dei fatti della struttura clande-
stina di "Lotta Continua", la preparazione e l'ese-
cuzione dell'omicidio LA. Tuttavia, nelle
120 ultime quattro pagine della lunga e laboriosa
la Corte di merito ha palesato dubbisentenza, circa la valutazione di alcune circostanze, che in Bri
precedenza erano già state esaminate in senso 101
confermativo della confessione, rendendo in tal modo illogico e contraddittorio il percorso argo-
mentativo che fino ad allora aveva sorretto la confessione.
Inoltre, poichè tale confessione presenta-
va punti oscuri con riferimento alla fase conclusi-
va dell'omicidio, la Corte di merito ha omesso di
: procedere alla valutazione delle chiamate di correo, nonostante che in precedenza fossero già
stati esaminati numerosi elementi di riscontro riguardanti la posizione di ciascun chiamato e che da essi fosse stata tratta la conferma della atten-
dibilità della confessione del AR. In particolare la Corte di merito ha evidenziato che alcuni punti della confessione del
AR erano in contrasto con alcune circostanze già acquisite all'epoca dei fatti alla luce delle dichiarazioni rese da alcuni testi e, riconoscendo a tali circostanze pari rilevanza rispetto agli altri elementi dell'accusa, ha ritenuto non suffi- cientemente provata la presenza del Marino nei
luoghi e nei tempi da lui indicati con riferimento alla mattina del 17.5.1972 e, quindi, la sua parte-
32 Bely 1 Christ 12116 cipazione all'omicidio Calabresi con conseguente inattendibilità anche della parte restante del suo 1971
racconto.
operando, la Corte di merito è Così
incorsa in vizi di motivazione e violazioni di
0
6
legge, che possono essere individuati nei seguenti
3
punti.
1) Contraddittorietà della motivazione, in quanto le circostanze, sulle quali sono stati
avanzati dubbi, erano state già valutate in modo diverso nella prima parte della motivazione (pag.
383-386).
A) L'errore iniziale del AR nell'indi- cazione del colore dell'autovettura adoperata nell'attentato.
Su tale punto la Corte di merito ha già fornito (pag. 323-330) una analitica e logica peraltro spiegazione, attribuendo tale errore
corretto nelle successive dichiarazioni alla sovrapposizione di ricordi con altro furto di autovettura dello stesso tipo adoperata per la
rapina commessa alla "Nuova Pignone" di Massa.
Inoltre, la stessa Corte, a proposito del furto di detta autovettura, ha indicato una serie di riscon-
tri tutti accertati e relativi alle modalità esecu- 55qi tive (pioggia durante la notte, il luogo ed il tempo del furto, l'assenza di bloccasterzo, la forzatura della serratura, ecc.), tanto da poter 0051
concludere (pag. 330) che sia stato proprio il
AR a rubare l'autovettura ed a parcheggiarla,
tra il 15 ed il 16 maggio 1972, nelle vicinanze dell'abitazione del commissario LA.
- 31
B) L'incontro con il fantomatico "GI" a
Milano nei giorni precedenti l'omicidio e la tardi-
va affermazione del AR di averlo già conosciuto in precedenza.
Anche su tale punto la Corte di merito ha già fornito ampia e specifica spiegazione (pag.
314-321), chiarendo che il "GI" non era stato
frutto della fantasia del AR, ma corrispondeva esattamente ad un giovane, anche se non identifica-
to, che lo aveva ospitato a Milano nei due giorni antecedenti l'attentato. La Corte di merito è
pervenuta a tale conclusione sulla base di logiche argomentazioni ancorate a specifici elementi quali,
l'effettiva esistenza in Milano dell'appartamento di via Trincea delle Frasche n. 1, ove fu ospitato,
corrispondente a quello descritto dal AR, nono- stante che nello stesso fossero state apportate,
successivamente, consistenti modifiche dal
Jolly Uneth 34 proprietario. Tale circostanza è stata correttamen-
te indicata dalla Corte di merito come riscontro
alla confessione del AR circa l'esistenza della persona "GI" anche se non meglio identificato 20
mentre altrettanto correttamente la Corte non ha "
dato rilevanza al fatto che OI GI, abitante all'epoca in quell'appartamento insieme al fratel-
10, fosse stato prosciolto in istruttoria per insufficienza di prove, attesa l'incertezza mostra-
ta dal AR nel riconoscimento fotografico. Anzi,
da tale incertezza nel riconoscimento, la Corte ha 17
tratto una ulteriore prova della attendibilità del personaggio AR, evidenziando che, se questi fosse stato in mala fede, avrebbe avuto tutto l'interesse a confermare il riconoscimento, tanto più che era stata acquisita la certezza che OI 12626
GI all'epoca dei fatti, abitasse in quell'appar-
tamento. Per tale ragione la Corte ha altresì
escluso che il AR potesse essere "un callido adattatore di versioni" per aver riferito solo in successive dichiarazioni di aver già conosciuto il
"GI" in occasione della preparazione di un
precedente attentato non eseguito. Infatti, a parte la scarsa significatività di tale circostanza nel concorso di altri elementi di riscontro particolar-
1 Christ 5535 Dely
I mente rilevanti, la Corte ha giustamente rilevato che la memoria del AR ben poteva essere stata sollecitata da altri ricordi collegati all'altro attentato e rivissuti in occasione della rivisita-
zione dei luoghi di via Trincea delle Frasche e di via De Togni.
C) Il luogo dell'incidente non confermato dal teste SI. 16 Su tale punto, peraltro oggetti di
osservazioni critiche contenute nella sentenza di annullamento, la Corte di merito ha svolto una esauriente ed approfondita motivazione (pag. 343-
evidenziando le varie incongruità emerse372),
dalla dichiarazione del SI resa all'epoca dei fatti
- in special modo con riferimento alla reale entità dell'incidente e dei danni conseguenti ed pio. alle condizioni di tempo e di luogo
- così sottoli-
neando, per tale ragione, la inattendibilità di1:13710
tale teste. In particolare la Corte di merito ha
320 puntualmente illustrato la toponomastica dei luo-
ghi, specificando che il luogo dell'incidente indicato dal AR, peraltro a breve distanza da
quello indicato dal SI, era pienamente compa-
tibile con lo svolgimento successivo dei fatti,
BO ZI 36 tanto più che non era vero che il AR aveva spostato il luogo dell'incidente sempre più avanti,
in quanto lo stesso aveva sempre sostenuto che
l'incidente era avvenuto all'uscita del parcheggio della metropolitana prima dell'incrocio di via
Cherubini con via Giotto, ove lo aveva invece ubicato il SI, che però era caduto in evidenti contraddizioni, tutte puntualmente evidenziate
dalla Corte con logiche argomentazioni. Anzi, a tal proposito, la Corte di merito ha correttamente precisato superando le osservazioni critiche
che nonadombrate nella sentenza di annullamento esisteva alcun collegamento tra le dichiarazioni del teste SI e quelle del teste AP, in
quanto quest'ultimo non aveva mai riferito di aver visto l'autovettura degli attentatori provenire dal lato numeri dispari di via Cherubini e convergere a
"U" verso il lato numeri pari della stessa via.
Tale precisazione, inoltre, è stata accompagnata da una considerazione di ordine logico difficilmente confutabile (pag. 373) e, cioè, che l'autovettura degli attentatori si trovava già davanti a quella guidata dal AP (vedi sua dichiarazione) e che
la riuscita dell'attentato non poteva essere stata alla sola evenienza che il dottoraffidata LA uscisse dal palazzo proprio nel momento del passaggio dell'autovettura degli attentatori.
D) L'asserita manovra di retromarcia
effettuata dal AR immediatamente prima dell'at-
tentato contrastata dalla dichiarazione del Pappi-
ni.
Su tale punto la Corte di merito, pur mostrando qualche perplessità circa l'attendibilità
dichiarazione del AR con particolaredella riferimento ai tempi di detta manovra, attesa la
divergenza con la dichiarazione resa dal AP,
ha comunque rilevato che "appare arduo escludere che la retromarcia descritta dal AR sia real-
mente avvenuta, tanto più che se l'auto notata dal
Biraghi era proprio quella degli attentatori,
inevitabile che la retromarcia sia stata effettua-
ta, non potendosi diversamente spiegare la posizio- R
ne della "125" indicata dai testi AP e CI"
vie. (pag. 378).
La Corte ha, altresì, rilevato che l'ulte-
riore circostanza riferita dal AP che preci-
aver visto uno degli attentatori sò di scendere dall'autovettura prima dell'omicidio pur non
avendo trovato nè conferma, nè smentita in altre testimonianze, doveva essere, comunque, valutata
Jelly 1 Chiessi 38 anche alla luce di quanto riferito dalla teste
CI. Infatti quest'ultima aveva osservato perfet-
tamente lo svolgersi dell'azione tanto da annotare il numero di targa dell'autovettura "Fiat 125", di gui a che non poteva sfuggirle una circostanza di tal genere e, cioè, di aver visto uno degli atten-
tatori scendere dall'autovettura. Pertanto la stessa Corte di merito, con tale motivazione, ha
mostrato chiaramente di ritenere tale circostanza molto poco probabile, in quanto la sua sussistenza lascerebbe presupporre che l'autovettura provenisse da via Cimarosa (circostanza esclusa dalle dichia- razioni dei testi AP e CI) O dal lato
numeri dispari di via Cherubini, circostanza già esclusa in precedenza sulla base della corretta
considerazione che ciò avrebbe significato affidare esclusivamente al caso l'esecuzione dell'omicidio
(pag. 373).
E) la presenza di una donna al volante
riferita dal teste AP.
Anche su tale punto la Corte di merito
(pag. 380-382) ha svolto una puntuale motivazione,
rilevando
, da un lato, l'inattendibilità della teste Dal PI a causa delle sue molteplici con-
traddizioni (dettagliatamente e logicamente eviden-
39 Dolly Uuesti ziate) e dall'altro che il teste AP, la cui attenzione era comunque diretta all'osservazione dello svolgimento dinamico dell'azione, aveva visto solo di spalle la persona ed aveva pensato ad una donna per la sua capigliatura lunga e folta.
Pertanto tale circostanza non era in con-
trasto con le caratteristiche della capigliatura del AR, che all'epoca portava capelli lunghi "a cespuglio".
F) Gli accessori dell'autovettura e gli oggetti rinvenuti al suo interno di cui il AR
non aveva riferito.
Anche su tale punto la Corte ha fornito una convincente spiegazione, rilevando che gli oggetti rinvenuti nell'autovettura (occhiali-
ombrello), benchè non appartenenti alla
proprietaria, potevano, anche, non appartenere al
AR, tanto più che la stessa proprietaria aveva riferito che sull'autovettura erano salite diverse persone nei giorni precedenti il furto (pag. 331-
332).
Quanto agli accessori esterni (antenna radio specchietto retrovisivo) la Corte ha rite-
nuto che la spiegazione fornita dal AR fosse
logica ed appagante (pag. 332
- 333), in quanto lo
Bel Unesi 40 stesso aveva avuto la disponibilità
dell'autovettura per breve tempo e, quindi, la sua attenzione non poteva di certo essere rivolta a fare l'inventario degli accessori dell'autovettura o degli oggetti in essa contenuti.
Pertanto appare evidente che i dubbi manifestati dalla Corte di merito in ordine alle suddette circostanze nella parte finale della
motivazione si dimostrano del tutto apparenti non solo per il fatto che tale circostanze erano state in precedenza valutate in modo diverso ed in senso confermativo della attendibilità del AR, ma anche perchè, le perplessità avanzate non sono state sorrette da argomentazioni logiche contrarie di
pari rilevanza, tanto più che i dubbi suindicati si riferiscono solo ad una parte degli elementi di
riscontro e riguardano in alcuni casi circostanze marginali о scarsamente significative (colore dell'autovettura, accessori dell'autovettura ed oggetti contenuti al suo interno, esatto luogo dell'incidente, tempi della retromarcia ecc.),
mentre gli altri elementi di riscontro - ben più
numerosi e consistenti non sono stati tenuti in debito conto al fine di stabilire l'attendibilità
della confessione del AR.
Silly 41 2) Difetto di motivazione circa il
ritenuto bilanciamento degli elementi dell'accusa con quelli contrari e violazione dell'art. 530 cpv.
c.p.p..
La Corte di merito ha motivato in modo analitico (pag. 274 e segg.) su di una serie innu-
merevoli di riscontri riguardanti sia l'organizza-
zione della struttura clandestina di "Lotta Conti-
nua", sia la preparazione e l'esecuzione dell'omi-
cidio, ancorando il proprio giudizio nella maggior parte dei casi a circostanze specifiche accertate nel corso delle laboriose indagini.
In particolare sono stati indicati dalla stessa Corte come riscontri alla confessione: le numerose rapine commesse per procurare armi alla struttura clandestina (pag. 288); gli attentati
politici riferibili ai militanti di "Lotta Conti-
con armi nellanua" (pag. 274); le esercitazioni 3 8
ab cascina di Biandrate ed altrove (pag. 287); il
deposito di armi in piazza Cavour di Torino (pag.
286); la frequentazione del BO e del Pietro-
stefani nella casa della Bigliardi Paravia e gli
Junul incontri con il SO a Pisa e Massa;
la corrispondenza delle abitudini del Commissario
LA con i dati dell'inchiesta riferiti dal Marino (pag. 308); l'esistenza dei rapporti tra
AR e ET nel periodo relativo al soggiorno romano (pag. 311); l'esistenza dell'appartamento di via Trincea delle Frasche n.
1, base per la preparazione dell'attentato, e la sua esatta descrizione da parte del AR prima dei lavori (pag. 314); il furto dell'autovettura
(pag. 322); la corrispondenza ai luoghi delle vie studiate per la fuga descritte dal Marino (pag.
334).
Orbene a fronte di tali numerosi e rile-
vanti riscontri la Corte di merito nella parte finale della motivazione (pag. 383-386) ha mostrato di avere dubbi nella valutazione di alcune circo-
stanze, esplicandoli in modo puramente enunciativo ed apparente senza che gli stessi fossero sorretti da un iter argomentativo idoneo a contrastare,
seppure in modo dubitativo, le logiche e convincen-
ti spiegazioni già fornite in precedenza dalla
Corte circa la loro affermata rilevanza in merito alla attendibilità della confessione del AR. Ne
consegue che su tale punto la motivazione si
appalesa del tutto insufficiente e, come tale, non idonea a giustificare il bilanciamento degli ele-
menti dell'accusa con quelli contrari. Infatti, ai
43 Solly Unesi fini dell'applicazione della formula di assoluzione prevista dall'art. 530 cpv. c.p.p.; è orientamento di questa Corte che il giudizio di bilanciamento tra elementi di accusa ed elementi contrari - pur potendo riguardare solo una parte delle circostanze sulle quali si manifesta il dubbio non può
prescindere da una valutazione approfondita ed
articolata degli elementi, che hanno determinato il dubbio medesimo, nel caso che gli elementi prospet-
tati a sostegno dell'accusa siano stati esaminati in modo approfondito, tanto da escludere una loro interpretazione contraria alla tesi prospettata dalla difesa.
3) Contraddittorietà della motivazione con riferimento alla affermata mancata partecipazione del AR all'omicidio.
Tale vizio appare evidente non solo alla
luce delle precedenti considerazioni, ma anche per il fatto che la Corte di merito, quantomeno per l'attività svolta nella fase preparatoria dell'omi-
cidio, ha ritenuto pienamente attendibile la con-
fessione resa dal AR, in quanto la stessa aveva trovato precisi riscontri, analiticamente e logica-
mente motivati, quali: il furto della autovettura,
la base dell'attentato in via Trincea delle Frasche, l'inchiesta circa le abitudini del commis-
sario LA confermate dalla vedova, lo studio delle vie di fuga ecc. Orbene, poichè i dubbi
manifestati dalla Corte circa la mancata partecipazione del AR si riferiscono solo al periodo relativo alla mattina dell'omicidio, deve ritenersi che lo stesso abbia partecipato agli atti esecutivi antecedenti l'attentato, di guisa che la sua assoluzione si pone in stridente contrasto con le considerazioni svolte nella parte motivazionale della sentenza.
4) Violazione dell'art. 192 co. 3° c.p.p.,
atteso il mancato esame delle chiamate di correo.
Come già dianzi detto, la Corte di merito,
adeguandosi al principio dettato dalla sentenza di annullamento, ha correttamente esaminato tutti gli aspetti attinenti alla personalità del AR, alle
sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici;
ha, inoltre, correttamente verificato l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante in correità alla luce dei criteri indicati dalla Suprema Corte quali: la
45 Joll 1 Unift precisione, la coerenza, la costanza e la sponta- neità del racconto, concludendo per la piena attendibilità intrinseca del AR, il quale fu spinto alla confessione da sincero pentimento maturato negli ultimi anni e non da motivi di
interesse, risentimento o rancore nei confronti dei coimputati (pag. 212-263).
A questo punto la Corte di merito ha
proceduto alla verifica dei cosidetti riscontri esterni e, sussistendo dubbi per alcuni di essi, ha omesso di procedere all'esame delle chiamate di correo, in tal modo fraintendendo i limiti posti dalla sentenza di annullamento, che precludeva al giudice di merito l'esame delle chiamate di correo solo nel caso di mancato superamento della verifica della "chiamata in sè", che attiene alla attendibilità intrinseca del chiamante, già in
precedenza affermata alla luce dei ben noti criteri contenuti nella sentenza di annullamento. Infatti, in tema di applicazione dell'art. 192 CO. 3°
c.p.p. i cosidetti riscontri esterni alla confes-
sione, attenendo alla attendibilità estrinseca del chiamante, devono essere valutati unitariamente agli "altri elementi di prova" con i quali necessa- riamente si intrecciano, essendo gli uni e gli altri diretti a verificare l'attendibilità
estrinseca della confessione resa dal chiamante.
Pertanto nel caso in esame la Corte di merito ha operato una indebita scissione, non richiesta dalla sentenza di annullamento, tra i cosidetti riscontri esterni e gli "altri elementi di prova", richiesti
dall'art. 192 CO. 3° c.p.p. per la conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal chiamante nei confronti dei chiamati in correità. Ne consegue che, poichè la Corte di merito ha
ritenuto credibile sotto il profilo intrinseco le dichiarazioni del AR, superando in modo logico tutte le osservazioni critiche mosse dalla sentenza di annullamento, era doveroso procedere all'esame unitario dei riscontri esterni alla confessione e
degli "altri elementi di prova" riguardanti le
singole chiamate di correo.
Quanto ai rilievi critici attinenti alle chiamate di correo, contenuti nelle memorie presen-
tate dai difensori degli imputati ET e
SO, si osserva che tali censure sono allo stato estranee al tema da decidere, in quanto nella sentenza impugnata non sono state trattate le
questioni relative alle singole chiamate di correo.
suesposte considerazioni laPer le sentenza impugnata deve essere annullata nei 16 confronti di tutti gli imputati con rinvio per 128
nuovo giudizio ad altra Corte di Assise di Appello, 199
la quale, nella sua libera e meditata valutazione della chiamata di correità alla luce delle 19B
recenti sentenze di questa Corte anche a Sezioni
e degli altri elementi di prova acquisiti, Lab Unite
-
potrà pervenire,- attraverso un attento e corretto
percorso logico-giuridico relativo: 1) al supera-
T
U
C mento delle palesi contraddizioni motivazionali dianzi rilevate nella sentenza, 2) al giudizio di 11
bilanciamento degli elementi di dubbio con quelli dell'accusa, ed infine, 3) alla valutazione ib unitaria dei cosidetti riscontri interni ed esterni
只 alla "confessione" del AR in raccordo con "gli altri elementi di prova,, alle stesse O a diverse
conclusioni della sentenza impugnata, purchè il nis giudizio finale sia logicamente coerente con la
motivazione adottata.165
Inoltre il giudice di rinvio, in caso di
-64
condanna degli imputati, provvederà ai sensi dell'art. 544 ult. CO. cod. proc. pen. previgente in ordine alle spese processuali, nonchè in ordine 198
alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte 930
civile in questo grado del giudizio.
Chinesi P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli
524-537-543 cod. proc. pen. 76 artt. previgente,
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo
giudizio alla Corte di Assise di Appello di Bre-
scia
Roma 27.10.1994
IL PRESIDENTE
(dott. Marcello De Lillo)
11b IL CONSIGLIERE ESTENSORE Marcello De Lillo (dott. Severo Chieffi)
1 Unissi
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
20 DIC 1994 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Angelli Maria IL COLLABORATORE
Tepellor DI CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Uniti tid ely
7 Geley
350 interno dei locali;
Solly 1 Chiefti 2122 2
24 Cally 1 thie M
31 Ally 1 Chies
33 Dely 7Chez
37 bolly Chieft
42 Solly
44 Jelly 1 Chieſt
1 Une th
46
47 Solly Chie Mi