Sentenza 23 settembre 2003
Massime • 1
Qualora sia concessa la detenzione domiciliare a persona sottoposta a sorveglianza speciale di p.s., l'esecuzione della misura di prevenzione resta sospesa per tutto il periodo di durata di quella alternativa alla detenzione e riprende legittimamente a decorrere - senza che, al termine di questo, occorra una nuova valutazione di pericolosità sociale - in forza di provvedimento del questore, che, essendo meramente ricognitivo del fatto sopravvenuto, non determina alcuna invasione di attribuzioni dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 13 Cost., ne' una situazione deteriore rispetto a quella prevista dall'art. 11, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956, che affida al giudice il potere di disporre la sospensione di efficacia della misura di prevenzione. (V. Corte cost., 21 maggio 1975 n. 113).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2003, n. 37797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37797 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Torquato GEMELLI - Presidente -
1. Dott. Piero MOCALI - Consigliere -
2. Dott. Giorgio SANTACROCE - rel. Consigliere -
3. Dott. Giuseppe DE NARDO - Consigliere -
4. Dott. Paola PIRACCINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT ER nato il [...];
avverso ordinanza del 28/10/2002 della Corte d'Appello di Firenze. Sentita la relazione fatta dal Cons. Dott. Giorgio Santacroce;
lette le conclusioni del P.G. Dr. A. G. Abbate, hce ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le relative conseguenze di legge.
OSSERVA LA CORTE
1) Con provvedimento del 7 aprile 2000 il tribunale di Siena applicava a AT BE la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per un periodo di due anni, ma la Questura della stessa città gli comunicava che la misura doveva ritenersi sospesa dal 4 gennaio 2001, in quanto il prevenuto era stato sottoposto a detenzione domiciliare per mesi sette e giorni tre, sicché la misura sarebbe terminata il 10 maggio 2003, anziché il 30 giugno 2002, che era la data di scadenza stabilita dal tribunale.
Il TT presentò subito un'istanza volta a far dichiarare che la misura di prevenzione cessava il 30 giugno 2002, ma il tribunale di Siena la respingeva, ritenendo che la Questura avesse legittimamente conteggiato il periodo di sospensione e, quindi, aveva altrettanto legittimamente spostato la scadenza stabilita.
Avverso il provvedimento del tribunale il prevenuto proponeva appello, ma la corte di appello di Firenze, con l'ordinanza ora impugnata (che è del 28 ottobre 2002), lo respingeva, osservando che: il caso non era espressamente previsto dall'art. 11 comma 2 l.27 dicembre 1956, n. 1423, che contempla solo l'ipotesi della condanna per un reato commesso successivamente all'inizio della misura;
che soltanto in questo caso la Corte costituzionale aveva ritenuto necessaria una nuova valutazione della pericolosità sociale ai fini della reiterazione della misura di prevenzione e non nell'ipotesi in esame, senza dubbio meno grave dì quella espressamente prevista, non essendo sopravvenuto alcun fatto nuovo indice di pericolosità; che la misura non si esaurisce con il semplice decorso del tempo, essendo incompatibile sia con la carcerazione che con la custodia domiciliare;
che, nell'ipotesi in esame, non era necessario un nuovo esame della pericolosità, anche in considerazione del fatto che la cessazione di essa poteva essere accertata ad istanza dell'interessato ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge n. 1423 del 1956; che il provvedimento del questore aveva un mero valore dichiarativo in base ad un semplice computo aritmetico perché non è lui a stabilire quando la misura avrà fine;
e che, da ultimo, la nuova scadenza della misura trova legittimazione nel sistema della legge sulla sorveglianza speciale, pur in mancanza di una disposizione specifica che contempli espressamente la fattispecie.
Ricorre per cassazione il TT a mezzo del suo difensore, deducendo, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale: che se è vero, come affermato dalla corte di appello fiorentina, che la possibilità di delinquere non cessa durante lo stato detentivo intramurario o domiciliare, è anche vero che possibilità di delinquere non è sinonimo di pericolosità sociale;
che il provvedimento del questore non può ritenersi meramente dichiarativo perché viola clamorosamente l'art. 13 comma 2 Cost. e, in ogni caso, proroga la durata di una misura di prevenzione oltre il termine stabilito dall'Autorità giudiziaria e perciò ne contraddice la prognosi, per di più senza alcuna motivazione;
che se una nuova valutazione della pericolosità sociale è stata ritenuta dalla Corte costituzionale necessaria nel caso di condanna per un reato commesso successivamente all'inizio della misura, a maggior ragione questa nuova n. 1423/56 è improprio. II. Il ricorso non è fondato.
È bene dir subito che il ricorrente ripropone le stesse censure contenute nell'atto di appello e alle quali la corte fiorentina ha dato puntuale e precisa risposta nell'ordinanza impugnata, ritenendo legittimo il provvedimento del questore che, prendendo atto che il prevenuto era stato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, aveva spostato la data di scadenza della misura di prevenzione in esecuzione.
Il problema dei rapporti tra esecuzione di una misura di prevenzione personale e detenzione (o, se si vuole, il problema della fungibili o meno tra detenzione in custodia cautelare o domiciliare e sorveglianza speciale) è stato affrontato sia dalla Corte costituzionale che dalla giurisprudenza di legittimità e trova la sua norma di riferimento nell'art. 11 comma 2 della I. 27 dicembre1956, n. 1423.
Questa norma prevede però un'ipotesi specifica, e cioè quella della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale che commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna nel corso dell'esecuzione della misura stessa, disponendo, in questo caso, che "il termine ricomincia a decorrere dal giorno dal quale è scontata la pena".
La Corte costituzionale, con sentenza del 21 maggio 1975 n. 113 (in Giust. cost., 1975, I, 1, c. 1742), ha dichiarato la norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede, ai fini della reiterazione della misura, che il giudice debba previamente accertare che la commissione del reato sia di per sè indice o ulteriore sintomo della persistente pericolosità dell'agente.
Il caso sottoposto all'esame di questa Corte è diverso perché qui non è sopravvenuto alcun fatto nuovo indice di pericolosità, ma soltanto una modifica dello stato di detenzione del soggetto, ritenuta di per sè incompatibile con l'esecuzione della misura di prevenzione, atteso che, come osserva correttamente il giudice di merito, la custodia domiciliare comporta un regime che "da una parte impedisce alla pericolosità del soggetto di esplicarsi o almeno limita grandemente tale pericolosità... e dall'altra contrasta in larga misura con la possibilità di eseguire il decreto che ha disposto la misura di prevenzione". In questo caso, indubbiamente meno grave di quello espressamente previsto dall'art. 11 comma 2 I. n. 1423/56, una nuova valutazione della pericolosità sociale non appare necessaria, non essendo sopravvenuto alcun fatto nuovo indice di pericolosità.
Da qui il principio, enunciato ormai pressoché costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (vedi in senso contrario: Cass., Sez. I, 27 novembre 1996, Ennemoser, in Cass. pen. mass. ann., 1997, n. 1607, p. 2841) secondo il quale "in materia di misure di prevenzione, il tempo trascorso in vinculis per sopravvenuto titolo detentivo non può mai computarsi ai fini della durata della sorveglianza speciale" (cfr., tra le pronunce più recenti, Cass., Sez. I, 22 gennaio 1997, Annarelli, in Cass. pen. mass. ann., 1998, n. 379, p. 634) il che val quanto dire che va esclusa la fungibilità della misura di prevenzione nel caso di custodia cautelare.
Logiche le conseguenze di questa enunciazione di principio: il prolungamento della data di scadenza di una misura di prevenzione, fuori del caso in cui sopravvenga la commissione di un reato durante la sua esecuzione, costituisce un fatto automatico e puramente ricognitivo della sopravvenuta custodia cautelare e quindi questo allungamento ben può essere operato dal questore, non delineandosi alcuna invasione della sfera di operatività riservata dall'art. 13 Cost. all'Autorità giudiziaria ne' una situazione meno favorevole rispetto a quella espressamente prevista dall'art. 11 comma 2 I. n. 1423/56, che affida all'Autorità giudiziaria il potere di disporre la sospensione dell'efficacia della misura. Si tratta di due questioni profondamente diverse e, come tali, sono regolate diversamente.
Va dunque dichiarata la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale e rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 OTTOBRE 2005.