Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2003, n. 37797
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Sentenza 23 settembre 2003

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Qualora sia concessa la detenzione domiciliare a persona sottoposta a sorveglianza speciale di p.s., l'esecuzione della misura di prevenzione resta sospesa per tutto il periodo di durata di quella alternativa alla detenzione e riprende legittimamente a decorrere - senza che, al termine di questo, occorra una nuova valutazione di pericolosità sociale - in forza di provvedimento del questore, che, essendo meramente ricognitivo del fatto sopravvenuto, non determina alcuna invasione di attribuzioni dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 13 Cost., ne' una situazione deteriore rispetto a quella prevista dall'art. 11, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956, che affida al giudice il potere di disporre la sospensione di efficacia della misura di prevenzione. (V. Corte cost., 21 maggio 1975 n. 113).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2003, n. 37797
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37797
    Data del deposito : 23 settembre 2003

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