CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2023, n. 16552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16552 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SE RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE di CASSAZIONE ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE (t‘ l Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16552 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nell'interesse di ED ES, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che lo aveva dichiarato colpevole di tentato omicidio aggravato ai danni di Antimo AR, e dei collegati delitti di detenzione e porto di arma da sparo. In particolare, risulta dalla ricost -uzione di merito che, mentre l'AR era intento a fare acquisti in una pescheria, veniva avvicinato da un ciclomotore guidato dall'imputato, da cui partivano plurimi colpi di arma da sparo finchè l'arma si era inceppata;
fatto aggravato dall'essersi avvalso delle condizioni di cui all'alt. 416-bis cod. pen. al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata clan Ranucci. 2. Ha proposto ricorso straordinario per cassazione ED ES, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Maurizio Capozzi, che si affida un unico motivo, con il quale denuncia l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte Suprema ( sent. n. 1642/2022), laddove ha convalidato la valutazione della Corte di appello di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria formulata dalla difesa del ricorrente in relazione alla scoperta di nuove prove. In particolare, si rappresenta che il difensore del ricorrente aveva ricevuto nel gennaio 2021 una missiva a firma di Di TO Luigi, detto Palatella, già collaboratore di giustizia, con la quale, avendo saputo delle dichiarazioni accusatorie a carico del ricorrente, rese nel dibattimento da AZ NC, fratello della vittima, in cui riferiva di avere appreso dal Di TO che questi aveva indicato nel ES il conducente del ciclomotore dal quale erano partiti gli spari che avevano attinto AZ ON, prendeva le distanze da tale narrazione negando di avere mai parlato con MA NC dell'azione delittuosa, altresì, aggiungendo di non conoscere affatto il ES. Si duole, dunque, la Difesa ricorrente che, a fronte della richiesta di escussione del Di TO, finalizzata alla corretta identificazione del conducente del ciclomotore, la Corte di appello si sia determinata in violazione dell'art. 603 co. 3 cod. proc. pen.. Inoltre, la Corte di cassazione a pg. 21, avrebbe travisato le prove affermando che il Di TO, ove escusso, non avrebbe aggiunto nulla di rilevante ai fini della decisione, così come sarebbe errata in fatto la circostanza che le dichiarazioni di Di TO non costituiscano prova nuova, sopravvenuta, in quanto trattasi di teste " le cui dichiarazioni sono entrate nel prccesso riferite da altri collaboratori", giacchè le dichiarazioni del Di TO non hanno mai fatto ingresso nel processo di merito, non essendo stato mai escusso. Infatti, l'unico accenno, nel processo, al Di TO era provenuto dal AZ ON, che aveva riferito di avere appreso il nome del conducente del motorino dai propri due figli, da IV SM, da D'LO SO e da Luigi Di TO tutti presenti nell'anticamera della casa circondariale di Napoli, i quali avrebbero riferito che il Di TO, in quella occasione, aveva indicato il ES, anche lui presente, additandolo come conducente del motoveicolo impiegato per l'agguato. In sintesi, non essendo presenti in atti dichiarazioni del Di TO costituisce errore di fatto, di tipo percettivo, non ritenere un novum l'escussione dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 2 1.E' opportuno, preliminarmente, delimitare il perimetro cognitivo della Corte adita, correlata all'esatta nozione dell'errore di fatto utilmente deducibile con il rimedio straordinario azionato. 1.1.Le Sezioni Unite sono più volte intervenute sul tema, e hanno chiarito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. La Corte ha ulteriormente precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio ( in tal senso Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686); 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (in tema di errore di diritto, da ultimo Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062; n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193); Restano esclusi dall'ambito d'operatività dell'istituto: a) i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l'errata valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161); c) l'errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099). 3 d) quanto all'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, perché sia ravvisabile l'errore percettivo, è necessario che la pretermissione sia l'effetto "di una vera e propria svista materiale, ossia di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovvero che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo. 1.2. Nel prendere in considerazione i criteri di selezione dell'errore emendabile ex art. 625-bis cod.proc.pen., deve darsi rilievo anche al disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen., secondo cui "nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione", sic:ché non è consentito supporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza non sia stato considerato piuttosto che implicitamente disatteso perché ritenuto non rilevante. 1.3. Dunque, in sintesi, il rimedio delineato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. ha carattere di "straordinarietà" ed è strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori "percettivi", ed essenziali, in ordine ai presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimità, mentre è escluso che esso possa, anche se sfruttando la "chiave" di effettivi errori che non siano di per sé determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimità ( Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018 Rv. 273779). 1.4. Queste connotazioni intrinseche del rimedio qui attivato richiedono che l'atto vada interpretato per verificare che si tratti effettivamente di una impugnazione mirata alla data tipologia di errori e non, invece, di un ricorso "pieno" contro la "prima" decisione di cassazione. 2.Ebbene, venendo al caso di specie, si osserva che, al più, la Corte di appello, e con essa, la Corte di cassazione sarebbero incorsi in un errore di diritto, nel qualificare come non decisiva la testimonianza del Di TO, ciò che integra, appunto, un errore di giudizio, non un errore di fatto, che è errore percettivo. 2.1. In effetti, dalla sentenza impugnata ( par.
1.1. del considerato in diritto), emerge che - lungi dal ritenere già acquisite in atti le dichiarazioni del Di TO - il Giudice di legittimità, sulla scorta della affermazione della Corte territoriale che "ha escluso l'incompletezza istruttoria dibattimentale e osservato che Di TO non avrebbe aggiunto nulla di rilevante ai fini della decisione", ha rilevato "che le dichiarazioni Di TO non costituiscono prova sopravvenuta o scoperta successivamente, ma prova preesistente al giudizio di appello, ancorché non ancora acquisita, trattandosi di teste le cui dichiarazioni sono entrate nel processo riferite dai collaboratori", e ha ritenuto che il "compendio probatorio era completo e solido in quanto ancorato sulle dichiarazione di testi oculari (oltre alla vittima, il fratello ,CE AZ ed il nipote PO AZ) e di altri collaboratori di giustizia che avevano confermato di aver da 4 Il Consigliere estensore subito appreso che gli esecutori dell'agguato erano stati AR e ES, su ordine del clan Ranucci." Ha, dunque, escluso, in conformità al richiamato orientamento giurisprudenziale, che si trattassi di prova "sopravvenuta o scoperta" dopo la sentenza di primo grado, ritenendo operante, nel caso di specie, il criterio normativo di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen., secondo il quale è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio p-obatorio. 2.2. In sostanza, nella sentenza impugnata, non si è sostenuto affatto che, nel corso del giudizio di merito, fossero state raccolte le dichiarazioni di Di TO Luigi;
piuttosto, si è fatto riferimento a una prova dichiarativa preesistente al processo - rappresentata dalle eventuali dichiarazioni del Di TO - ancorché non ancora acquisita, di cui si era, però, già avuta cognizione, sulla base di quanto riferito dai collaboratori di giustizia, avendo, in particolare, AZ NC indicato nel Di TO una delle sue fonti di conoscenza sugli autori dell'agguato camorristico. Per questa ragione, la Corte di cassazione ha condiviso il giudizio della Corte di appello, che non ha disposto l'integrazione della rinnovazione dibattimentale, avendo ritenuto già acquisiti al processo l'oggetto e il contenuto delle dichiarazioni del Di TO, come veicolate da quella missiva, attraverso quanto riferito da altre fonti dichiarative circa il nominativo del conducente del veicolo. 2.3. Dunque, come si è già premesso, non viene in rilievo alcun errore percettivo, mentre il ricorso finisce per invocare una rivalutazione delle risultanze processuali„ in particolare, quelle afferenti alla attendibilità del narrato dei collaboratori, anziché indicare un errore in fatto;
siffatta deduzione, tuttavia, esula dai margini del mezzo straordinario di impugnazione del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. 2.4. In ogni caso, dalla sentenza impugnata, emerge anche la non decisività degli elementi dedotti dal ricorrente, perché la prova della responsabilità è stata tratta da una pluralità di fonti. 3. L'esito della presente delibazione è che si tratta di un nuovo ricorso "ordinario", anche caratterizzato da deduzioni di mero fatto, prefiguranti una non consentita rivalutazione delle fonti di prova, in cui l'eventuale errore, in ragione della complessiva motivazione della pronuncia, non si configura come decisivo. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE (t‘ l Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16552 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nell'interesse di ED ES, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che lo aveva dichiarato colpevole di tentato omicidio aggravato ai danni di Antimo AR, e dei collegati delitti di detenzione e porto di arma da sparo. In particolare, risulta dalla ricost -uzione di merito che, mentre l'AR era intento a fare acquisti in una pescheria, veniva avvicinato da un ciclomotore guidato dall'imputato, da cui partivano plurimi colpi di arma da sparo finchè l'arma si era inceppata;
fatto aggravato dall'essersi avvalso delle condizioni di cui all'alt. 416-bis cod. pen. al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata clan Ranucci. 2. Ha proposto ricorso straordinario per cassazione ED ES, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Maurizio Capozzi, che si affida un unico motivo, con il quale denuncia l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte Suprema ( sent. n. 1642/2022), laddove ha convalidato la valutazione della Corte di appello di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria formulata dalla difesa del ricorrente in relazione alla scoperta di nuove prove. In particolare, si rappresenta che il difensore del ricorrente aveva ricevuto nel gennaio 2021 una missiva a firma di Di TO Luigi, detto Palatella, già collaboratore di giustizia, con la quale, avendo saputo delle dichiarazioni accusatorie a carico del ricorrente, rese nel dibattimento da AZ NC, fratello della vittima, in cui riferiva di avere appreso dal Di TO che questi aveva indicato nel ES il conducente del ciclomotore dal quale erano partiti gli spari che avevano attinto AZ ON, prendeva le distanze da tale narrazione negando di avere mai parlato con MA NC dell'azione delittuosa, altresì, aggiungendo di non conoscere affatto il ES. Si duole, dunque, la Difesa ricorrente che, a fronte della richiesta di escussione del Di TO, finalizzata alla corretta identificazione del conducente del ciclomotore, la Corte di appello si sia determinata in violazione dell'art. 603 co. 3 cod. proc. pen.. Inoltre, la Corte di cassazione a pg. 21, avrebbe travisato le prove affermando che il Di TO, ove escusso, non avrebbe aggiunto nulla di rilevante ai fini della decisione, così come sarebbe errata in fatto la circostanza che le dichiarazioni di Di TO non costituiscano prova nuova, sopravvenuta, in quanto trattasi di teste " le cui dichiarazioni sono entrate nel prccesso riferite da altri collaboratori", giacchè le dichiarazioni del Di TO non hanno mai fatto ingresso nel processo di merito, non essendo stato mai escusso. Infatti, l'unico accenno, nel processo, al Di TO era provenuto dal AZ ON, che aveva riferito di avere appreso il nome del conducente del motorino dai propri due figli, da IV SM, da D'LO SO e da Luigi Di TO tutti presenti nell'anticamera della casa circondariale di Napoli, i quali avrebbero riferito che il Di TO, in quella occasione, aveva indicato il ES, anche lui presente, additandolo come conducente del motoveicolo impiegato per l'agguato. In sintesi, non essendo presenti in atti dichiarazioni del Di TO costituisce errore di fatto, di tipo percettivo, non ritenere un novum l'escussione dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 2 1.E' opportuno, preliminarmente, delimitare il perimetro cognitivo della Corte adita, correlata all'esatta nozione dell'errore di fatto utilmente deducibile con il rimedio straordinario azionato. 1.1.Le Sezioni Unite sono più volte intervenute sul tema, e hanno chiarito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. La Corte ha ulteriormente precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio ( in tal senso Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686); 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (in tema di errore di diritto, da ultimo Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062; n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193); Restano esclusi dall'ambito d'operatività dell'istituto: a) i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l'errata valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161); c) l'errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099). 3 d) quanto all'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, perché sia ravvisabile l'errore percettivo, è necessario che la pretermissione sia l'effetto "di una vera e propria svista materiale, ossia di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovvero che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo. 1.2. Nel prendere in considerazione i criteri di selezione dell'errore emendabile ex art. 625-bis cod.proc.pen., deve darsi rilievo anche al disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen., secondo cui "nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione", sic:ché non è consentito supporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza non sia stato considerato piuttosto che implicitamente disatteso perché ritenuto non rilevante. 1.3. Dunque, in sintesi, il rimedio delineato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. ha carattere di "straordinarietà" ed è strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori "percettivi", ed essenziali, in ordine ai presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimità, mentre è escluso che esso possa, anche se sfruttando la "chiave" di effettivi errori che non siano di per sé determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimità ( Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018 Rv. 273779). 1.4. Queste connotazioni intrinseche del rimedio qui attivato richiedono che l'atto vada interpretato per verificare che si tratti effettivamente di una impugnazione mirata alla data tipologia di errori e non, invece, di un ricorso "pieno" contro la "prima" decisione di cassazione. 2.Ebbene, venendo al caso di specie, si osserva che, al più, la Corte di appello, e con essa, la Corte di cassazione sarebbero incorsi in un errore di diritto, nel qualificare come non decisiva la testimonianza del Di TO, ciò che integra, appunto, un errore di giudizio, non un errore di fatto, che è errore percettivo. 2.1. In effetti, dalla sentenza impugnata ( par.
1.1. del considerato in diritto), emerge che - lungi dal ritenere già acquisite in atti le dichiarazioni del Di TO - il Giudice di legittimità, sulla scorta della affermazione della Corte territoriale che "ha escluso l'incompletezza istruttoria dibattimentale e osservato che Di TO non avrebbe aggiunto nulla di rilevante ai fini della decisione", ha rilevato "che le dichiarazioni Di TO non costituiscono prova sopravvenuta o scoperta successivamente, ma prova preesistente al giudizio di appello, ancorché non ancora acquisita, trattandosi di teste le cui dichiarazioni sono entrate nel processo riferite dai collaboratori", e ha ritenuto che il "compendio probatorio era completo e solido in quanto ancorato sulle dichiarazione di testi oculari (oltre alla vittima, il fratello ,CE AZ ed il nipote PO AZ) e di altri collaboratori di giustizia che avevano confermato di aver da 4 Il Consigliere estensore subito appreso che gli esecutori dell'agguato erano stati AR e ES, su ordine del clan Ranucci." Ha, dunque, escluso, in conformità al richiamato orientamento giurisprudenziale, che si trattassi di prova "sopravvenuta o scoperta" dopo la sentenza di primo grado, ritenendo operante, nel caso di specie, il criterio normativo di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen., secondo il quale è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio p-obatorio. 2.2. In sostanza, nella sentenza impugnata, non si è sostenuto affatto che, nel corso del giudizio di merito, fossero state raccolte le dichiarazioni di Di TO Luigi;
piuttosto, si è fatto riferimento a una prova dichiarativa preesistente al processo - rappresentata dalle eventuali dichiarazioni del Di TO - ancorché non ancora acquisita, di cui si era, però, già avuta cognizione, sulla base di quanto riferito dai collaboratori di giustizia, avendo, in particolare, AZ NC indicato nel Di TO una delle sue fonti di conoscenza sugli autori dell'agguato camorristico. Per questa ragione, la Corte di cassazione ha condiviso il giudizio della Corte di appello, che non ha disposto l'integrazione della rinnovazione dibattimentale, avendo ritenuto già acquisiti al processo l'oggetto e il contenuto delle dichiarazioni del Di TO, come veicolate da quella missiva, attraverso quanto riferito da altre fonti dichiarative circa il nominativo del conducente del veicolo. 2.3. Dunque, come si è già premesso, non viene in rilievo alcun errore percettivo, mentre il ricorso finisce per invocare una rivalutazione delle risultanze processuali„ in particolare, quelle afferenti alla attendibilità del narrato dei collaboratori, anziché indicare un errore in fatto;
siffatta deduzione, tuttavia, esula dai margini del mezzo straordinario di impugnazione del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. 2.4. In ogni caso, dalla sentenza impugnata, emerge anche la non decisività degli elementi dedotti dal ricorrente, perché la prova della responsabilità è stata tratta da una pluralità di fonti. 3. L'esito della presente delibazione è che si tratta di un nuovo ricorso "ordinario", anche caratterizzato da deduzioni di mero fatto, prefiguranti una non consentita rivalutazione delle fonti di prova, in cui l'eventuale errore, in ragione della complessiva motivazione della pronuncia, non si configura come decisivo. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023