Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6536 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
DIRITTI DIRITTI DI REPUBBLICA IT TA IN NOME DEL POPOLO M ETANO 6 5 3 6 01 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto REVOCA POTECA INN SEDE MI VERIFICA FALLIM RE 15: CREATI SCIENTIA AFCOTION'S gg.rr Magistrati: JILITARIA Composta da R.G.N. 18656/99 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI 14715 Cron. Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Rep 2277 Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 05/02/2001 Consigliere Dott. Giuseppe SALME' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE N TENZA dal Sig. *-*- IL SOLE 24 ORE - per diritti L.0000 sul ricorso proposto da: DI GENOVA E 14 MOC, 2001 BANCA CARIGE SpA -CASSA DI RISPARMIO IL CANCELLIERE IMPERIA, in persona del legale rappresentante pro in ROMA VIA LIRE 3000 tempore, elettivamente domiciliata CANCELLERIA STEFANO COEN, che la ARCHIMEDE 44, l'avvocatopresso GIORGIOall'avvocato rappresenta e difende unitamente VILLANI, giusta procura a margine del ricorso;
CG512521
- ricorrente -
CG512522
contro
FALLIMENTO ULTIMA di LE & C. Snc, nonchè dei soci CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LE RO RN e AN AU, in persona del Richiesta copia studio Curatore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE dal Sig. BERMARI 2001 كم per diritti L. 002 che li 25 por 318 ZEBIO 28, presso l'avvocato GIUSEPPE BERNARDI, IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresenta e di fende unitamente all'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copic studio ELISABETTA SPONGA, giusta mandato а margine del dal Sig.Poen 28 LUG. 2008 controricorso;
- controricorrenti -
IL CANCELLIERE
contro
FALLIMENTO LE CO, FINQUATTRO SpA;
- intimati -
avversO la sentenza n. 841/99 della Corte d'Appello di CANCELLERIA TORINO, depositata il 09/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
CANCELLERIAS udito per il ricorrente, l'Avvocato Villani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato Sponga, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo La CA GE s.p.a. propose con atto 19.2.1992 dinanzi al Tribunale di Torino opposizione agli stati passivi del fallimento della società Ultima di CH e C. s.n.c. e di quelli dei singoli soci, lamentando 2 che fosse stato ammesso in via chirografaria un proprio credito di L. 143.986.447, oltre interessi, vantato in via ipotecaria su beni dei soci falliti ed insinuato senza prelazione non solo nello stato passivo sociale, ma anche in quelli individuali di CH AU e Pon- zano UR, mentre in via ipotecaria era stato ammesso solo nello stato passivo di CH AR. Il curatore resistette alla opposizione, deducendo la ipoteca era revocabile ai sensi dell'art. 67 che cpv. L.F., perché iscritta tre mesi prima della dichia- razione di fallimento, nella consapevolezza da parte del creditore dello stato di insolvenza dei concedenti;
con successiva memoria invocò anche l'art. 67 I° comma L.F., in quanto la garanzia era stata concessa per un credito preesistente, ma la banca sul ponto dichiarò di non accettare il contraddittorio. Nel giudizio intervenne la soc. UA s.p.a., creditrice insinuata nel passivo fallimentare, a soste- gno delle difese della curatela. Il tribunale con sentenza 27.3.1997 ritenne ammis- sibile l'intervento e revocò l'ipoteca ai sensi del- ° comma L. F., rigettando la opposizione e l'art. 67 I giudicando applicabile alla fattispecie la norma cita- ta, nonché corretta la prospettazione in rito;
conside- rò infatti che la garanzia era stata prestata per un debito preesistente, e che la banca non aveva provato la sua inscientia decotionis. La GE propose appello, lamentando tra l'altro l'applicazione di detta norma, richiesta solo in corso di giudizio, nonché il fatto che fosse stata disattesa la sua tesi in ordine all'accertata inscientia. La cu- ratela si costituì, deducendo la inammissibilità della impugnazione nei confronti del fallimento sociale e di quello di CH AR e chiedendo il rigetto nel me- rito;
si costituì anche la soc. UA, che propose appello incidentale per conseguire una diversa statui- zione sulle spese processuali. La Corte di Appello di Torino, con sentenza 21.5.1999, rigettò l'appello della CA GE contro i fallimenti individuali di CH AU e NO UR;
lo dichiarò inammissibile con riguardo ai falli- کچھ menti sociale e di CH AR;
accolse l'appello della soc. UA e condannò la CA a pagare le spese del doppio grado a quest'ultima e quelle del se- condo grado alla curatela del fallimento sociale. Ha ritenuto la corte di merito, per quanto qui an- cora rileva, inammissibile per difetto di interesse l'appello nei confronti del fallimento sociale e di CH AR, nei cui stati passivi il credito era stato ammessO come richiesto;
rituale, in quanto mera 4 eccezione, consentita dall'art. 184 vecchio testo c.p.c., e non domanda nuova, la prospettazione della revoca ex art. 67 I comma e nel merito provata la pre- ° esistenza del debito rispetto alla garanzia, tale da non giustificare la prova per testi dedotta dalla ap- pellante, nonché carente la prova della inscientia de- cotioinis. Ha proposto ricorso per cassazione la CA GE con due motivi, illustrati da memoria;
ha resistito con controricorso il fallimento della società e dei singoli soci;
non ha presentato difese la società UA. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 67 L.F., 2697 C.C. 112 e 345 c.p.c., con riguardo al mutamento della prospettazione della azione revocatoria, dalla ipotesi originaria dell'art. 67 cpv. a quella del comma, 1° che integrerebbe un mutamento di domanda;
e al conse- ت م ر guente accoglimento di una domanda - ammesso che fosse stata proposta comunque inammissibile. La censura muove dall'erroneo presupposto che og- getto della controversia sia una azione proposta dalla curatela fallimentare, a fronte di un credito garantito da ipoteca riconosciuto ed ammesso nello stato passivo, proposta al fine della revoca della garanzia, ai sensi 5 dell'art. 67 L.F., in quanto non consolidata, e ciò sia avvenuto dapprima invocando il disposto dell'art. 67 cpv. e poi, nel corso del giudizio, quello dell'art. comma L. F. In tale modo, deduce la ricorrente, 67 I ° all'uopo richiamando incontrastata giurisprudenza di questa Corte, si sarebbe realizzato un mutamento della domanda, con conseguente vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, posto che al giudice non è consen- tito il passaggio da una ipotesi di revocatoria falli- mentare ad un'altra tra quelle contemplate dall'art. 67 L. F., così come non è consentito, ove con l'atto intro- duttivo del giudizio sia stata dedotta la concessione di garanzie per debiti preesistenti non scaduti, cono- ad esempio della non dedotta ipotesi dellascere notevole sproporzione tra le prestazioni. L'assunto è privo di qualunque fondamento giuridi- co. Nella specie trattasi, infatti, di procedimento per la formazione e verificazione dello stato passivo fal- limentare, il quale, avendo ad oggetto la individuazio- ne, quantificazione e graduazione dei crediti verso il fallito, può bene essere utilizzato per la esclusione di cause di prelazione non efficaci ○ non opponibili alla massa concorsuale. E' ius receptum che nella fase di verifica dei crediti non è necessario, per escludere 6 un credito о la sua garanzia, che venga formalmente proposta dal curatore l'azione revocatoria, perché la legge consente al giudice delegato l'indicata esclusio- ne sulla semplice contestazione del curatore medesimo;
nè quest'ultimo è tenuto a proporre in via riconvenzio- nale tale azione nel giudizio promosso dal creditore ai sensi dell'art. 98 L.F., perché, confermando la prece- dente contestazione, trasferisce nel giudizio l'azione revocatoria sostanzialmente proposta in sede di verifi- ca ( Cass. 12155/19980;2546/1990;1450/1972;2621/1967). Conseguentemente nel giudizio di opposizione allo stato passivo è lo stesso creditore opponente ad avere la veste di attore, mentre il curatore che contesti la pretesa assume quella di convenuto. Pertanto nei limiti in cui le regole del processo di cognizione lo consen- tono, nulla impedisce a detto curatore di far valere, in via di eccezione, ragioni di infondatezza della pre- tesa del ricorrente diverse da quelle enunciate nel- l'originario provvedimento di non ammissione del credi- to al passivo, non essendovi alcun onere di sollevare tutte le possibili contestazioni nel corso dell'adunan- za prevista dall'art. 96 L.F. Cass. 6963/1996); sic- ché, se il procedimento di verifica non può essere uti- lizzato per fini diversi da quelli cui è preordinato e dunque al fine di acquisire risorse per incrementare 7 l'attivo fallimentare, possono invece in quella sede, come in quella della opposizione, che della verifica ordinaria costituisce una fase, sebbene eventuale, trovare ingresso tutte le questioni attinenti alla re- vocabilità degli atti compiuti dal fallito, purché con- tenute nei limiti in cui si traducano nella mancata am- missione, in tutto о in parte, di un credito ○ delle sue garanzie, in quanto fondate su operazioni caducabi- li secondo la previsione degli artt. 66 e 67 L. F. (Cass. 255/1998;6963/1996). Infatti, essendo la insinuazione del credito ri- chiesta dalla parte, incombe ad essa fornire la prova della sua esistenza, della sua qualità e della opponi- bilità dell'una e dell'altra al curatore, onere che permane nella fase contenziosa successiva alla verifica ordinaria, una volta che il credito in tutto o in parte sia stato escluso, ovvero sia stata esclusa o degradata la garanzia pretesa. Nè in senso contrario, come erroneamente ritiene la ricorrente, si pone Cass. 19.X.1998 n.10350, atteso che la statuizione invocata riflette, come pure evidenziato dalla sentenza impugnata, una diversa fattispecie, estranea alla verifica dei crediti, che non pone in di- scussione il consolidato orientamento succitato, dal quale non v'è motivo alcuno di dissentire. 8 Con il secondo motivo la CA GE denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 L.F., e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, dopo avere considerato che la garanzia aveva riguardato in parte un debito preesistente ed in parte un debito contestualmente con- tratto, che il regime presuntivo del primo comma della norma citata potesse operare per l'intero rapporto, sotto il profilo che l'elemento di sospetto permeasse l'intera e inscindibile operazione, con l'applicazione del più rigoroso trattamento previsto dal 1° comma del- l'art 67 e per l'effetto abbia ritenuto non provata la inscientia decotionis da parte della ricorrente. Neanche tale motivo merita di essere accolto. Posto che non è in alcun modo controverso tanto più perché oggetto di specifico accertamento, non impu- gnato, della sentenza di merito che la CA ricor- rente deliberò il finanziamento ipotecario ( 19.7.1991) quando già il conto, per il quale la società poi falli- ta era affidata, era scoperto, presentando un saldo de- bitorio di 49 milioni, eccedente di oltre il 20% il fi- do concesso;
come pure incontroverso è per essere stato espressamente dedotto dalla GE, come la pre- detta sentenza ha dato atto - che prima ancora che l'ipoteca fosse stata iscritta furono consentite alla 9 società Ultima ulteriori sconfinamenti, valutati come anticipi sul finanziamento ipotecario in itinere 11 " tanto che alla data del 13.9.1991, poco più di un mese dopo la iscrizione della garanzia, lo scoperto fu ri- pianato con prelievo dal conto aperto per regolare il finanziamento ipotecario, risulta dato acquisito che la garanzia fu costituita oltreché per creare nuove dispo- nibilità, soprattutto considerato che larga parte del finanziamento di 187 milioni transitò sul vecchio con- -attraverso il successivo prelievo per rafforzare to, il credito derivante dalla pregressa scopertura, alla quale autonomamente corrispose per la CA un credito assistito da garanzia reale, in luogo di un credito chirografario. Conseguentemente in relazione a siffatta operazio- ne, una volta che il regime presuntivo in ordine alla scientia decotionis fissato dall'art. 67 1° comma L.F. sicuramente operò per la parte dell'atto negoziale de- stinata a garantire i debito preesistente, non può per I I la differenza essere applicata la disciplina del ° comma della norma, che quella presunzione non contem- pla, onerando il curatore della prova dell'elemento soggettivo, non essendo esso scindibile ai fini revoca- tori tra la parte che si correla al debito preesistente e quella che si riferisce al debito contestualmente 10 creato con la garanzia, trattandosi di un dato psico- logico che o sussiste o manca, poiché non può concepir- si che un soggetto sappia ed ad un tempo ignori la in- solvenza altrui, ovvero, una volta che se ne presuma l'esistenza, che sia scomponibile in frazioni che meri- processuali (Cass. tino differenti trattamenti 969/1998; 2622/1973). A fronte di tale conclusione si appalesa inammissi- bile la connessa censura che investe l'accertamento del giudice di merito, in ordine alla mancata prova della inscientia decotionis. Una volta stabilito, infatti, in punto di diritto, che l'onere a riguardo incombeva al creditore, la valutazione del suo assolvimento, impe- gnando apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, sfugge al sindacato di legittimità, che si esaurisce nel controllo della motivazione, sulla quale peraltro è mancata qualunque censura e che comunque ri- sulta ampia ed adeguata, sul piano logico giuridico, a rappresentare il convincimento della insufficienza degli elementi prospettati e analiticamente esaminati al raggiungimento di quella prova, che, riflettendo la inscientia decotionis, non può ritenersi integrato dal dato negativo riferito solo ad alcuni degli elementi da cui normalmente traspare la crisi dell'imprenditore; come non può ritenersi integrato dalla prosecuzione 11 dei rapporti e dalla concessione dell'ulteriore credi- to, essendo esse avvenute dopo la costituzione del- l'ipoteca ed essendo, comunque, compatibili con la CO- noscenza dello stato di insolvenza, а fronte della pro- spettiva di superamento della crisi proprio attraverso quegli ulteriori interventi. processo seguono la soccombenza e si Le spese del liquidano in L. 5120 di cui L.
5.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese processuali in 1.5.120.000 di cui L.
5.000.000 per onorari. Roma 5.2.2001 Affixford presidente Il Consigliere estensore Donato Plenteda VORT SUPPER DI CASSAZIONE A 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 0.000 3. LUG. 2001 Serie 4 Registrato in cad 60000 31587 versate S. 310.000 310000 trecentodiecimila (lire p. Il Dirigento Area Servizi 7 (Dott.ssa Ma Grazia DFFPO Responsabile Servizio Atti zioni (Dr. M. RACCICH