CASS
Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2023, n. 16765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16765 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IL IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONIE;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini conclude chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore, Avv. Carlo Demurtas insisteva per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16765 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di ricettazione. Si contestava agli stessi di avere ricevuto un assegno provento di furto e di falsificazione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione: non sarebbe stata adeguatamente valutata la tesi alternativa proposta dalla difesa;
2.2. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen., art. 712 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie astratta prevista dall'art. 712 cod. pen.; 2.3. violazione di legge: il reato contestato si sarebbe estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello che avrebbe effettuato un errato calcolo dei periodi di sospensione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 terzo motivo è fondato ed assorbe gli altri. 1.1. Il collegio rileva che la Corte di appello ha effettuato un erroneo computo dei termini di sospensione (a) estendendo illegittimamente i termini correlati ai rinvii per legittimo impedimento (che sono al massimo di sessanta giorni, oltre il tempo dell'impedimento: sul punto, Sez. 7 n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469 - 01); (b) concedendo illegittimamente la sospensione correlata all'emergenza pandemica, nonostante l'udienza cui si riferiva la sospensione fosse fissata il 12 maggio 2020, data non compresa nel periodo "9 marzo- 11maggio 2020", durante il quale la disciplina emergenziale aveva previsto la sospensione dei termini di prescrizione. Sul tale ultimo punto si riafferma che a seguito dell'emergenza pandemica da Covid- 19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. La Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure 2 DEPOSITATO IN CANCELLERAI 3ECONDA SEZIONE PENALE 2 O APRI 2023 FUNAMNI« LARIO Claudi adottate per arginare la pandemia (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02) 1.2. Nel caso in esame ai dieci anni di prescrizione per il reato di ricettazione, devono aggiungersi trecentosette giorni di sospensione, con esclusione dei sessantaquattro giorni relativi alla emergenza pandemica erroneamente calcolati dalla Corte di appello e con la riduzione dei tempo di sospensione correlato alle istanze di rinvio per legittimo impedimento. Cosi calcolate le sospensioni il termine di prescrizione risulta spirato il 29 maggio 2022, data precedente alla pronuncia della sentenza di appello che risale al 21 giugno 2022. La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata senza perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso in Roma, il giorno 19 gennaio 2023 L'estensore ra ecc ione c .......-..._ Il Presid nte GI Itrani , 3 "é•ìr'" CORTE DI (T ASSAZIONE AZIONE U.R.P. CENTRALE 9D`u, s\9ksLui.0 CASR A 2\:TaQ i Stba co)11/4: \A.1. - LA 1A-1 U\ \Q, k 3^,t )3`AG Sb-/ e jo\AGs..9 G \ jUk ok 'Cro-ci; e., i ezw,$),L 122.) cAr\t \Lo NNN,R, okk,QC uo.v-up5,Q, 3 jtuu, kkA -
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONIE;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini conclude chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore, Avv. Carlo Demurtas insisteva per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16765 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di ricettazione. Si contestava agli stessi di avere ricevuto un assegno provento di furto e di falsificazione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione: non sarebbe stata adeguatamente valutata la tesi alternativa proposta dalla difesa;
2.2. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen., art. 712 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie astratta prevista dall'art. 712 cod. pen.; 2.3. violazione di legge: il reato contestato si sarebbe estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello che avrebbe effettuato un errato calcolo dei periodi di sospensione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 terzo motivo è fondato ed assorbe gli altri. 1.1. Il collegio rileva che la Corte di appello ha effettuato un erroneo computo dei termini di sospensione (a) estendendo illegittimamente i termini correlati ai rinvii per legittimo impedimento (che sono al massimo di sessanta giorni, oltre il tempo dell'impedimento: sul punto, Sez. 7 n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469 - 01); (b) concedendo illegittimamente la sospensione correlata all'emergenza pandemica, nonostante l'udienza cui si riferiva la sospensione fosse fissata il 12 maggio 2020, data non compresa nel periodo "9 marzo- 11maggio 2020", durante il quale la disciplina emergenziale aveva previsto la sospensione dei termini di prescrizione. Sul tale ultimo punto si riafferma che a seguito dell'emergenza pandemica da Covid- 19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. La Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure 2 DEPOSITATO IN CANCELLERAI 3ECONDA SEZIONE PENALE 2 O APRI 2023 FUNAMNI« LARIO Claudi adottate per arginare la pandemia (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02) 1.2. Nel caso in esame ai dieci anni di prescrizione per il reato di ricettazione, devono aggiungersi trecentosette giorni di sospensione, con esclusione dei sessantaquattro giorni relativi alla emergenza pandemica erroneamente calcolati dalla Corte di appello e con la riduzione dei tempo di sospensione correlato alle istanze di rinvio per legittimo impedimento. Cosi calcolate le sospensioni il termine di prescrizione risulta spirato il 29 maggio 2022, data precedente alla pronuncia della sentenza di appello che risale al 21 giugno 2022. La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata senza perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso in Roma, il giorno 19 gennaio 2023 L'estensore ra ecc ione c .......-..._ Il Presid nte GI Itrani , 3 "é•ìr'" CORTE DI (T ASSAZIONE AZIONE U.R.P. CENTRALE 9D`u, s\9ksLui.0 CASR A 2\:TaQ i Stba co)11/4: \A.1. - LA 1A-1 U\ \Q, k 3^,t )3`AG Sb-/ e jo\AGs..9 G \ jUk ok 'Cro-ci; e., i ezw,$),L 122.) cAr\t \Lo NNN,R, okk,QC uo.v-up5,Q, 3 jtuu, kkA -